5.6 - Forme sociali non imprenditoriali


Vi sono quattro tipi di forme sociali non imprenditoriali:

Associazioni

Si ha una associazione1 quando due o più persone si uniscono in maniera più o meno duratura per il raggiungimento di un determinato scopo, non lucrativo2 e non mutualistico:3 ad es. etico, culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, educativo, religioso, sportivo ecc.

Le associazioni svolgono la loro attività prevalentemente attraverso prestazioni lavorative o in denaro, volontarie o meno, degli aderenti (associati).

Le associazioni possono essere:

• riconosciute:4 in tal caso il patrimonio personale degli associati è separato da quello dell'ente e quindi chi risponde delle obbligazioni contratte dall’associazione (es. debiti) è sempre e soltanto il patrimonio dell'ente (e non quello degli associati); inoltre i creditori personali degli associati non possono rifarsi sul patrimonio dell'ente;
• non riconosciute: in tal caso il patrimonio personale degli associati non è separato da quello dell'ente, e delle obbligazioni contratte dall’associazione possono rispondere – oltre al patrimonio dell'ente – i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa (anche se non sono iscritti).

Per ottenere il riconoscimento l’associazione deve costituirsi con atto pubblico: deve cioè redigere un «atto costitutivo», tramite notaio o pubblico ufficiale, e un altro documento – lo «statuto» – che detta le regole generali per il funzionamento dell’associazione stessa e dei relativi organi.


1Le nozioni contenute in questo paragrafo e nei due successivi sono tratte liberamente da «L’utile senza gli utili – Guida alla creazione dell’impresa sociale», realizzata da Retecamere per la Camera di commercio di Roma.
2Ricordiamo che lo scopo di lucro è tipico delle società di persone e di capitali, escluse le cooperative.
3 Ricordiamo che lo scopo mutualistico è tipico delle società cooperative; è diverso dallo scopo di lucro in quanto non consiste nel conseguire un profitto, ma un «beneficio» genericamente inteso. Scopo della cooperativa non è quindi quello di realizzare degli utili e distribuirli tra i soci, ma di vendere ai soci stessi beni e servizi a prezzi di favore, senza quel margine di profitto normalmente applicato dalle imprese commerciali nelle vendite a terzi.
4Per ottenere il riconoscimento l’associazione deve iscriversi nel Registro delle persone giuridiche private, istituito e tenuto presso l’Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura). Con il riconoscimento l’associazione acquisisce infatti la cosiddetta “personalità giuridica”, diviene cioè (in estrema sintesi e senza approfondire l’argomento, che di per sé è piuttosto complesso) un soggetto giuridico pienamente distinto dalle persone che lo compongono. Sono persone giuridiche pubbliche lo Stato e gli altri Enti pubblici; sono persone giuridiche private le associazioni e le fondazioni riconosciute, nonché le società di capitali, le cooperative e i consorzi.

Fondazioni

Si ha una fondazione normalmente1 quando un fondatore mette a disposizione un patrimonio per determinati scopi diversi da quello di lucro (culturali, educativi, religiosi, sociali, scientifici o comunque di utilità pubblica). La fondazione forse più nota al mondo è quella realizzata dal chimico svedese Alfred Nobel, l'inventore della dinamite, la quale insignisce ogni anno del premio omonimo personaggi che si sono distinti nel campo delle arti, delle scienze e per il bene dell'umanità.

Anche la fondazione per ottenere il riconoscimento deve costituirsi con atto pubblico (in questo caso si chiama «atto di fondazione»)2 e redigere uno statuto.


1La fondazione può essere realizzata anche da più persone fisiche o giuridiche.
2L’atto di fondazione può essere – oltre che un atto pubblico tra vivi – anche un testamento.

Comitati

Si ha un comitato quando più persone perseguono uno scopo altruistico o di pubblica utilità, e – non disponendo di mezzi patrimoniali adeguati – promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a tal fine. Ne sono esempi i comitati di soccorso o di beneficenza, nonché i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti ecc.

L'atto costitutivo, in questo caso, non richiede formalità particolari (può essere redatto anche tramite scrittura privata) ma deve comunque specificare lo scopo per il quale il comitato è stato costituito.

Delle obbligazioni assunte dal comitato verso i terzi rispondono tutti i componenti del comitato stesso in modo illimitato e solidale.

Società di mutuo soccorso

Le Società di mutuo soccorso sono enti associativi tra soggetti che, nel libero esercizio dell’autonomia privata, intendono dar vita a:

• forme di previdenza ed assistenza volontaria (in caso di malattia, invalidità lavorativa, vecchiaia, ecc.);
• attività culturali (in via accessoria).

La legge istitutiva, che risale al 1886, è stata recentemente modificata1 prevedendo l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale del Registro Imprese e in una analoga sezione dell’Albo Cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

La costituzione avviene per atto pubblico notarile e l’iscrizione nel Registro Imprese conferisce alle Società di mutuo soccorso la personalità giuridica privata.


1 Con il decreto legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012.

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09/11/2015 - 14:21

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:21