3.2 Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale


L'impresa cedente italiana depositaria autorizzata che cede il vino a soggetto passivo d’imposta di altro Paese Ue deve emettere il DAA telematico (e-AD).
Detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

  •  deposito fiscale autorizzato;
  •  destinatario registrato  (munito di codice di accisa);
  • destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano);

I soggetti esteri sopra indicati, relativamente alle bevande alcoliche dai medesimi ricevute in regime sospensivo accise, sono gli unici abilitati ad espletare gli adempimenti accisa previsti dalla normativa del Paese di destinazione. E quindi sono gli unici possibili destinatari fiscali della spedizione.

ESEMPIO
Produttore italiano di vino, titolare di deposito fiscale, cede 1.000 bottiglie di vino spumante a commerciante di vino tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in Germania.

La procedura si svolge come segue:

  • Il produttore italiano controlla il numero identificativo Iva ed il codice d’accisa, comunicati dal soggetto estero e stampa l'esito dei controlli eseguiti tenendoli agli atti;
  • Il depositario autorizzato italiano invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza ("draft") del DAA telematico (e-AD);
  • Il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-AD e attribuisce l’ARC;
  • Il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-AD o altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l’ARC;
  •  nel caso di invio della merce in Paese che applica l’accisa in misura diversa da zero (come, ad esempio,  avviene in Germania per il vino spumante), il produttore italiano contabilizza l’ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione (pari al 10% dell’ammontare dell’accisa gravante sulla merce nel Paese di destinazione) e tiene in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;
  • il produttore italiano emette fattura non imponibile ai sensi dell' articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993 nei confronti dell’acquirente tedesco;
  • il produttore italiano trasmette i dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2);
  •  il produttore italiano presenta il Modello Intra 1-bis cessioni;
  • il produttore italiano alla scadenza prevista si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  • il produttore italiano riceve il messaggio elettronico di avvenuta presa in consegna dei beni da parte del destinatario tedesco (notifica di ricevimento) e svincola la cauzione. Tale documento, come esaminato nel paragrafo 2.6, costituisce valida prova di ricevimento della merce da parte del cliente estero.
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19/03/2025 - 09:40

Aggiornato il: 19/03/2025 - 09:40