3.5 Vendita di vino e/o di altre bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc.


Ai fini delle accise, nel caso di cessione di vino e/o di altre bevande alcoliche, ad accisa assolta, con invio delle stesse in altro Paese Ue da parte di supermercati, enoteche, etc., occorre distinguere tra due diverse situazioni:

SPEDIZIONE OCCASIONALE
In tal caso lo speditore:

  • deve essere in possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici di cui all’articolo 63, comma 2, lettera a), del TUA;
  • deve presentare specifica richiesta di emissione del DAS al competente Ufficio delle Dogane;
  • deve presentare il DAS compilato al competente Ufficio delle Dogane;
  • deve prestare cauzione di ammontare pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destino.

    
SPEDIZIONE RICORRENTE
In tal caso lo speditore:

  • deve essere in possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici di cui all’articolo 63, comma 2, lettera a), del TUA;
  • deve presentare specifica richiesta di autorizzazione al competente Ufficio delle Dogane di emissione del DAS, in modo ricorrente;
  •  deve tenere un apposito registro, vidimato dal competente Ufficio delle Dogane,  con riporto degli estremi del DAS relativo alla partita movimentata;
  • deve prestare cauzione di ammontare pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destino.

    

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10/10/2019 - 14:18

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:18