2.9 - Il principio della libera circolazione


La “ricompensa” per i sacrifici, in termini di tempo e costi, che il produttore affronta per conformare il prodotto alla normativa comunitaria ed apporre la marcatura CE è costituita dalla clausola di libera circolazione: tutti i paesi dello Spazio economico europeo (SEE),  costituito dai 27 Stati membri dell’UE e da Liechtenstein, Norvegia ed Islanda, devono infatti garantire la libera circolazione dei prodotti su cui sia stato apposta la marcatura CE. 
Ad esempio, un fabbricante di macchine può - una volta compiuta in Italia la procedura di certificazione prevista dalle norme comunitarie - vendere liberamente (senza dover quindi adeguarsi a 30 sistemi di certificazione nazionali diversi!) in tutti i paesi dell’Unione europea, per cui quello che può sembrare un costo spesso si rivela un vantaggio per l’impresa.
La creazione dello “spazio economico europeo” (SEE) tra l’UE da una parte e Norvegia, Islanda e Liechtenstein dall’altra ha infatti consentito l’estensione a questi paesi delle direttive Nuovo Approccio, che vi sono pertanto applicate (salvo limitate eccezioni) come negli Stati membri dell’UE.

Marchio UKCA per il Regno Unito

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di conformità del Regno Unito che verrà utilizzato per i prodotti immessi sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). L’Irlanda del Nord, alla luce degli accordi intercorsi tra Regno Unito e Unione Europea, beneficerà di un regime differente e la marcatura CE rimarrà requisito necessario per l’immissione di prodotti in questo mercato. 
Il marchio UKCA è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Per dare alle aziende il tempo di adeguarsi, nella maggior parte dei casi sarà possibile immettere prodotti con la marcatura CE in Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024. 
La marcatura UKCA viene apposta esclusivamente dal produttore o, qualora espressamente previsto dalla legge, dal suo rappresentante autorizzato. Il produttore, applicando la marcatura UKCA sul prodotto, dichiara, sotto la sua esclusiva e totale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti legislativi vigenti nel Regno Unito e che sono state eseguite con successo le relative procedure di valutazione della conformità. 
L'Helpdesk Brexit - ufficio ICE di Londra pubblica diversi aggiornamenti in merito alla Brexit. 
Informazioni per gli esportatori sono disponibili sul seguente sito:
https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-pillole-gli-esportatori-italiani

  

Gli accordi di mutuo riconoscimento con i paesi terzi   

L’Unione europea si adopera, nelle sue relazioni con i paesi terzi, per promuovere il commercio internazionale dei prodotti oggetto di direttive di armonizzazione tecnica, in base all'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, attraverso degli Accordi di mutuo riconoscimento (MRA – Mutual Recognition Agreements).  Tali accordi sul riconoscimento reciproco vengono sottoscritti dalla Comunità Europea con paesi terzi che si trovino ad un livello di sviluppo tecnico comparabile e dimostrino un approccio compatibile alla valutazione della conformità (attualmente gli USA, il Canada, l’Australia, il Giappone, la Nuova Zelanda, Israele e la Svizzera). 
E’ importante chiarire che in generale un “MRA” non implica l’armonizzazione tra le normative dell’UE e degli stati terzi contraenti. Il tipico contenuto di un “MRA” prevede l’accettazione reciproca di certificati, marchi di conformità, e rapporti di prova rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità di qualsiasi delle parti in causa, conformemente alla normativa dell'altra parte.

Ad esempio, un’impresa europea che intende vendere i suoi prodotti negli Stati Uniti (purché inclusi nel campo di applicazione del relativo MRA) potrà rivolgersi ad  un organismo di conformità (CBA - Conformity Assessment Body) localizzato nell’Unione europea, che attesterà la conformità del prodotto alla legislazione statunitense. Tali documenti sono dunque redatti e rilasciati da organismi designati dall'altra parte ai sensi degli accordi sul riconoscimento reciproco per valutare la conformità nei settori che rientrano in tali accordi. L'elenco dei CBA approvati per l'UE è disponibile sul seguente sito internet: 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/international-aspects-single-market/mutual-recognition-agreements_en

Gli MRA includono l’obbligo di valutazione dei requisiti di conformità necessari per ottenere l’accesso al mercato. I prodotti vengono, inoltre, valutati nel paese di produzione sulla base delle disposizioni regolamentari dell’altra parte. 
Gli accordi sul riconoscimento reciproco si applicano a tutto il territorio delle parti, cosicché i prodotti certificati come conformi possano circolare liberamente anche negli Stati con struttura federale. In generale si limitano ai prodotti originari del territorio di una delle parti interessate; si applicano a una o più categorie di prodotti o settori oggetto di regolamentazione (nell'ambito delle direttive del nuovo approccio o di altre direttive comunitarie di armonizzazione tecnica) e, in alcuni casi, di normative nazionali non armonizzate. Il campo d’applicazione degli MRA dovrebbe coprire tutti i prodotti industriali per i quali, a livello nazionale, sia prevista la valutazione della conformità da parte di terzi. Sono composti da un accordo quadro e allegati settoriali: il primo stabilisce i principi fondamentali di un accordo tradizionale; i secondi indicano le finalità ed il campo di applicazione, i requisiti regolamentari, l'elenco degli organismi di valutazione della conformità designati, le procedure e le autorità incaricate di designare tali organismi ed eventualmente i periodi di transizione. Altri allegati settoriali possono essere aggiunti successivamente.

Un accordo di riconoscimento reciproco non nasce dalla necessità di accettare reciprocamente le norme o le regolamentazioni tecniche di un'altra parte, né di considerare le normative delle due parti in causa come equivalenti, ma semplicemente apre la strada ad un sistema armonizzato di normazione e certificazione delle parti. Suo obiettivo finale è quello di garantire un livello elevato e comparabile di protezione della salute, della sicurezza, dell'ambiente o di altri interessi pubblici; aumenta inoltre la trasparenza dei sistemi di regolamentazione, in quanto i vari sistemi vengono fatti conoscere negli altri paesi e devono dimostrare di essere coerenti.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il capitolo 9 della Guida « Blue Guide on the implementation of EU products rules 2022, disponibile anche in lingua italiana :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:247:FULL&from=EN

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15/11/2022 - 12:10

Aggiornato il: 15/11/2022 - 12:10