2.2 - La legislazione di riferimento per il tipo di prodotto


Con l'attuazione del Mercato Unico Europeo, numerosi prodotti sono oggi soggetti ad una  legislazione comunitaria, anche nel caso di prodotti che siano commercializzati unicamente sul mercato nazionale.

La legislazione comunitaria di prodotto è molto varia e può essere in linea di massima distinta nelle seguenti tre categorie:

  • direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE 
  • direttive che prevedono l'apposizione di un'altra marcatura specifica
  • direttive che prevedono norme di sicurezza per un settore specifico o per un gruppo di prodotti immessi sul mercato, senza tuttavia prevedere l'obbligo di una marcatura

Oggi la maggior parte di questa legislazione comunitaria rientra nell'ambito della normativa New legislative Framework, basato sulla previsione di requisiti essenziali da parte delle direttive comunitarie.

Che rapporto esiste tra la normativa New legislative framework e la marcatura  CE?

Non tutte le direttive New legislative framework prevedono l'apposizione della marcatura  CE:

  • alcune direttive prevedono l'obbligo di marcatura CE
  • altre prevedono l'obbligo di una marcatura specifica aggiuntiva o sostitutiva alla marcatura CE (ad esempio ruota del timone per le attrezzature marittime, lettera « π » per le attrezzature sotto pressione trasportabili)
  • altre non prevedono alcun tipo di marcatura

Il mio prodotto rientra nell'ambito d'applicazione della marcatura CE?

1- Occorre prima di tutto che si tratti di un prodotto destinato ad essere immesso sul mercato (oppure immesso in servizio) nel territorio della Comunità : 
- un nuovo prodotto fabbricato in uno degli Stati membri dell'UE, immesso sul mercato comunitario (od immesso in servizio) per la prima volta, oppure
- un prodotto fabbricato al di fuori dell'UE, sia esso nuovo od usato, immesso sul mercato comunitario (oppure immesso in servizio) per la prima volta.

2- Occorre inoltre  verificare che il prodotto in questione rientri nell'ambito di applicazione di una direttiva che preveda la marcatura CE. Se infatti non vi rientra è assolutamente vietato al fabbricante apporre la marcatura CE (anche se il prodotto è perfetto dal punto di vista della sicurezza).
L’elenco delle direttive che prevedono la marcatura CE è riportato nel sito della Commissione Europea:  https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en   (selezionare Products’ Groups)               .
Il titolo della direttiva fornisce ovviamente un'indicazione importante per individuare il campo d'applicazione della direttiva (ovvero della gamma di prodotti che regolamenta.) Tuttavia il titolo può a volte trarre in inganno. Il fabbricante deve quindi fare riferimento agli articoli della direttiva per individuare con più precisione e sicurezza il campo di applicazione.

In genere nei primi articoli della direttiva è contenuta  la definizione delle categorie di prodotti che vi rientrano (campo di applicazione).  Le direttive non contengono però un elenco esaustivo di tutti i prodotti coinvolti, ma forniscono solo definizioni di categorie di prodotti. Queste definizioni sono dunque molto importanti per sapere se un dato prodotto rientra o meno nella direttiva, ma spesso possono lasciare spazio a dubbi interpretativi. 

Esempi puzzle, spine e prese elettriche

​Domanda: un puzzle rientra sempre nella categoria "giocattoli", pertanto deve seguire quanto previsto dalla relativa direttiva?
Risposta: no, non sempre, la direttiva 2009/48/CE non considera giocattoli i puzzle di oltre 500 pezzi. Per detti prodotti non si applica, pertanto, la direttiva stessa;

Domanda: E’ obbligatoria la marcatura CE su spine e prese elettriche?
Risposta: Prese e spine di uso domestico non ricadono sotto la Direttiva di Bassa Tensione, in quanto  esplicitamente escluse: vedere Allegato II del testo della direttiva 2014/35/CE. Rientrano però nella Direttiva Sicurezza Generale Prodotti (GPSD) che riguarda tutti i prodotti destinati al consumo, senza prevedere l’apposizione della Marcatura CE.
Attenzione però alle ciabatte multi prese, le quali, trattandosi di prodotto composto, rientrano a pieno titolo nella direttiva bassa tensione, e dovranno presentare la marcatura CE.
Ulteriori chiarimenti in merito sono riportati nell’allegato II delle Linee Guida -Guidelines LVD (Direttiva Materiale Elettrico in Bassa tensione):  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31221   


Informazione molto utile: l'elenco dei prodotti esclusi dalla direttiva:
Talvolta la direttiva precisa l'elenco dei prodotti che sono esclusi dall'applicazione delle norme prevista dalla direttiva; queste informazioni sono spesso contenute nei primi articoli oppure in un allegato.

Sempre restando all’esempio della direttiva giocattoli, l’art.2 precisa inoltre che “I prodotti elencati all’allegato I non sono considerati giocattoli nel senso della presente direttiva”. L’allegato I della direttiva contiene un elenco di prodotti a cui la direttiva non si applica, per esempio le decorazioni natalizie, bambole folcloristiche ecc. Per i prodotti esclusi dall’ambito di applicazione di una direttiva occorre ovviamente verificare che questi prodotti non ricadano nel campo di applicazione di altre direttive.

Molto utile può essere anche la consultazione delle eventuali linee guida (guidelines) pubblicate dalla Commissione Europea per l’interpretazione delle singole direttive. Sul sito della Commissione già sopracitato è possibile consultare l’elenco delle tipologie/categorie di prodotti ed il rimando ai siti specifici dove sono disponibili le guidelines relative alla singola normativa :
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en (selezionare products’ groups)

Esiste un elenco dettagliato dei prodotti che necessitano la marcatura CE?

Un elenco alfabetico non esiste. L’elenco consultabile è quello sopracitato riferito alle categorie di prodotti. In genere inoltre, come spiegato ad inizio del presente paragrafo, le singole Direttive riportano degli elenchi dei prodotti che rientrano nel proprio campo di applicazione oppure contengono negli allegati i prodotti esclusi (perché rientranti in altre normative).

Abbiamo visto finora il caso più semplice, quello di un prodotto (per esempio un giocattolo) che rientra nel campo di applicazione di una singola direttiva marcatura CE. Ma la realtà è spesso più complessa e si possono frequentemente presentare casi in cui un prodotto possa teoricamente rientrare nel campo di applicazione di più direttive. Vediamo quali sono i casi più frequenti di relazioni tra diverse direttive:

a)  Relazioni tra direttive e marcatura CE 

Possono esserci diversi collegamenti tra direttive e marcatura CE: è infatti possibile che una ne  escluda un'altra  oppure la completi. 
Caso 1): Una sola direttiva di riferimento per il prodotto 
Se un prodotto non rientra nel campo di applicazione di una direttiva che prevede la marcatura  CE, quest’ultima non si deve apporre  ai fini della direttiva in questione, ma è possibile che il prodotto rientri invece in un'altra direttiva marcatura CE. 
Esempio:  numerosi prodotti elettrici ed elettronici non rientrano nella Direttiva Macchine: questo significa dunque che non bisogna apporre la marcatura CE?  No, occorre mettere la marcatura CE dato che questi prodotti sono invece sottomessi alla direttiva Materiale elettrico entro certi limiti di tensione, e rientrano in genere anche nella direttiva compatibilità elettromagnetica,  che prevede l'apposizione della marcatura.

Un utile strumento in merito all’applicazione delle direttive per questa tipologia di prodotti  sono le rispettive linee guide, scaricabili da questi link:
Compatibilità elettromagnetica – Electromagnetic Compatibility (EMC) :
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/electromagnetic-compatibility-emc-directive_en 

Bassa tensione Low Voltage Directive (LVD) :  https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/low-voltage-directive-lvd_en

Macchine – Machinery : https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38022

In alcuni casi una direttiva marcatura CE esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione alcuni prodotti che sono oggetto di un'altra direttiva marcatura CE.

Esempi :
La direttiva Ascensori esclude dal suo campo di applicazione alcuni prodotti che rientrano già nella direttiva Macchine (ascensori per cantieri, apparecchi per sollevamento a velocità inferiore a 0,15 m/s, scale meccaniche ecc.).

Regola generale:  la normativa specifica si sostituisce a quella generale

Caso 2): Più direttive di riferimento per un medesimo prodotto 
Domanda:
Il mio prodotto rientra nell'ambito di una determinata direttiva marcatura CE ; è possibile che rientri anche in un'altra direttiva ? 
Risposta: SI! Vi possono essere dei collegamenti tra direttive marcatura CE. Può verificarsi che un medesimo prodotto presenti rischi di tipo diverso e che come tali siano trattati in varie direttive. Le direttive prevedono requisiti diversi che si completano a vicenda.

In questo caso le varie direttive di riferimento per il prodotto si applicano contemporaneamente: occorre quindi rispettare i requisiti previsti da ogni singola direttiva e rispettare le relative procedure  di valutazione della conformità previste. La conformità è attestata da un'unica marcatura CE.

Esempio 
Si può citare il caso dei ventilatori:  I prodotti a funzionamento elettrico ed elettronico devono infatti essere conformi ad entrambi le direttive Compatibilità Elettromagnetica – EMC e Materiale elettrico in bassa tensione.

     


b) Relazione tra una direttiva marcatura  CE e una direttiva che prevede un altro tipo di marcatura  specifica

Può succedere che lo stesso prodotto sia oggetto di due marcature : la marcatura « CE » e un’ altra marcatura  specifica. 
Prima condizione: è necessario che la  seconda marcatura non crei confusione con la marcatura  « CE » o ne limiti la leggibilità o visibilità. 
Per stabilire se una marcatura  si presta o meno a confusione, occorre prendere in considerazione il punto di vista di tutte le parti suscettibili di entrare in contatto con questo tipo di marcatura. 
Esempio
La Direttiva strumenti di misura MID, 2014/32/UE, così come quella relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico NAWI, 2014/31/UE, prevedono l'apposizione, oltre della marcatura CE, anche della cosiddetta marcatura metrologica supplementare, una M nera racchiusa in un rettangolo: gli strumenti che soddisfano i requisiti di queste direttive, e che vengono utilizzati per le finalità indicate nella direttiva stessa, dovranno pertanto riportare anche detta marcatura.

    

c) Relazione tra una direttiva marcatura CE e la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti

In linea generale l'applicazione di una normativa specifica, come ad esempio una direttiva marcatura CE, esclude l’applicazione della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.

Per essere più precisi, la direttiva 2001/95/CE si applica ad un prodotto nei due seguenti casi:

  • Quando il prodotto non rientra in nessuna direttiva specifica
  • Quando il prodotto rientra nell'ambito di una direttiva specifica ma quest'ultima presenta delle lacune, che sono colmate dall'applicazione della direttiva Sicurezza generale dei prodotti. In questo caso naturalmente la direttiva 2001/95/CE  si applicherà al prodotto solo relativamente agli aspetti non coperti dalla direttiva specifica. L’art. 1 della direttiva 2001/95/CE infatti recita: “ se dei prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, la presente direttiva si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti”.

Domanda: Il mio prodotto non rientra in nessuna direttiva  marcatura CE. Quindi non devo fare riferimento alla normativa comunitaria? 
Risposta: NO! Le direttive marcatura CE non sono gli unici riferimenti legislativi comunitari che regolamentano (a carattere obbligatorio) la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

Occorre fare riferimento comunque alla legislazione:

  • Direttiva Sicurezza generale dei prodotti,
  • Legislazioni che regolano un determinato settore industriale (settore auto, farmaceutico,   chimico, tessile, cosmetici  ecc.) - senza necessariamente imporre la marcatura CE.
Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
14/12/2022 - 08:37

Aggiornato il: 14/12/2022 - 08:37