2.8 - Apporre la marcatura CE


Una volta che il prodotto è stato sottoposto alla procedura di valutazione appropriata ed è risultato  conforme all'insieme dei requisiti essenziali, il fabbricante (od il suo mandatario stabilito nella Comunità) deve apporre,  prima dell'immissione sul mercato e della messa in servizio del prodotto, la marcatura CE.

Qual  è il significato della marcatura «CE» ?  La marcatura CE è il simbolo visivo che attesta : 
che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della/e direttiva/e applicabile/i al prodotto in oggetto che sono state applicate delle procedure di valutazione di conformità appropriate 

E’ obbligatoria? La maggior parte delle direttive New legislative framework impongono al fabbricante di apporre la marcatura CE sui suoi prodotti. 
L’apposizione della marcatura «CE» rileva la responsabilità del fabbricante, sia che esso sia stabilito dentro o fuori dalla Comunità, allorché i suoi prodotti siano introdotti  (per la prima volta) sul mercato comunitario. 
Qualora un prodotto rientri nell’ambito di competenza di una direttiva che preveda la marcatura  CE, esso dovrà obbligatoriamente riportare la marcatura per poter essere immesso sul mercato (tale obbligo riguarda la prima immissione sul mercato). Esso potrà così beneficiare della libera circolazione attraverso tutto lo Spazio economico europeo (SEE), cioè l’Unione europea e tre stati: Liechtenstein, Norvegia ed Islanda. 
La marcatura « CE » è obbligatoria qualora sia previsto dalla legislazione comunitaria: non è dunque un marchio di qualità, che è  in generale  una pratica volontaria.

Per contro, qualora un prodotto non rientri in una di queste direttive, esso non potrà essere marcato «CE».

A chi è destinata? 

  • Alle autorità di controllo degli Stati membri. Esso è un mezzo pratico per reperire i prodotti che devono beneficiare della libera circolazione attraverso lo Spazio Economico europeo (UE+ Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
  • Ma anche, in una certa misura, ai consumatori (o, più in generale, agli utilizzatori). Esso rappresenta la garanzia “grafica” che il prodotto risponda ad un livello elevato di sicurezza fissato a livello europeo (i requisiti essenziali fissati dalle Direttive New Legislative Framework) 

Da chi viene apposta? 
La marcatura «CE» viene apposta : 

  • dal fabbricante
  • eventualmente dal suo rappresentante autorizzato  stabilito nella Comunità (generalmente quando il fabbricante non è stabilito all’interno della Comunità), a condizione che sia specificato nel mandato del fabbricante.

Qualora l’importatore assicuri l’assemblaggio, l’imballaggio, il trattamento o la marcatura dei prodotti prima dell’impiego in vista della loro immissione sul mercato comunitario a nome suo o allorquando modifichi la destinazione di un prodotto, esso può essere considerato come il fabbricante. L’importatore può dunque anche apporre la marcatura “CE”.

Dove, precisamente deve essere apposta ? 
In via generale, la marcatura « CE » deve essere apposta sul prodotto stesso o sulla targhetta segnaletica. Nondimeno, se l’apposizione sul prodotto risulta impossibile o irrealizzabile in condizioni tecniche e/o economiche ragionevoli, oppure se l’apposizione della marcatura “CE” in modo visibile, leggibile ed indelebile non può essere garantita (per esempio per oggetti di piccole dimensioni) allora la marcatura “CE” può, in via eccezionale, essere apposto sull’imballaggio e sui documenti accompagnatori del prodotto (istruzioni per l’uso, garanzia).

E’ necessaria una grafica particolare ?  Sì, le regole relative al grafico della marcatura « CE » sono molto precise :

Proporzioni 
E’ possibile scaricare il logo CE (in diversi formati grafici) dal sito: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en   
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura « CE », dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico raffigurato qui sopra. 
La marcatura « CE » deve essere apposta “ in modo visibile, leggibile ed indelebile”, come ricordano tutte le direttive che impongono tale logo:

Marcatura  visibile 
La marcatura « CE » deve essere facilmente visibile, generalmente si ammette tuttavia che essa possa essere apposto sul retro di un prodotto o sotto di esso.

Marcatura  indelebile 
La marcatura « CE » non deve poter essere cancellata dal prodotto senza lasciare tracce visibili in condizioni normali (si procede, per esempio, a delle prove di cancellazione con l’aiuto di acqua e solventi).  Tuttavia, questo non significa che la marcatura  debba fare parte integrante del prodotto.

Marcatura  leggibile (dimensione) 
Le lettere C ed E devono avere sensibilmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm (non è fissato alcun limite superiore). 
Eccezionalmente, quando i prodotti sono di piccola dimensione, possono essere previste delle deroghe dalle singole direttive.

Nel simbolo sopra evidenziato il logo è rappresentato in nero, tuttavia le direttive New Legislative Framework non precisano il colore da utilizzare per la sua rappresentazione. 

Marcatura « CE » e numero identificativo dell’organismo notificato 
Un organismo notificato può intervenire nella fase di progettazione,  di produzione o nelle due fasi medesime, in funzione delle procedure di valutazione di conformità applicata. Solo nel caso in cui l’organismo notificato sia implicato nella fase di produzione il suo numero d’identificazione seguirà la marcatura  “CE”.
Di conseguenza, la marcatura   « CE » potrà apparire sui prodotti : 
sia senza numero identificativo, il che significa che un organismo notificato non è intervenuto nella fase di produzione;
sia con un numero identificativo, qualora l’organismo notificato assuma le responsabilità:

- delle prove realizzate su aspetti specifici del prodotto (moduli A bis e C bis 1 nei quali l’organismo notificato è intervenuto in fase di fabbricazione) ; 
- delle verifiche del prodotto (moduli A bis 2 e C bis 2) 
- dei controlli e delle prove effettuate per valutare la conformità del prodotto in fase di controllo di produzione (moduli F, F bis e G) 
- della valutazione della produzione, dell’assicurazione della qualità del prodotto o dell’assicurazione completa di qualità (moduli D, D bis, E, E bis, H e H bis).

Può capitare, quando più direttive siano applicabili ad uno stesso prodotto, che più enti notificati siano coinvolti nella fase di produzione: in questi casi, la marcatura « CE » sarà seguita da più numeri identificativi.

Altri marchi o simboli 
Il Regolamento CE 765/2008 prevede espressamente (art 30, par 5) che “è vietata l ’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura  CE  o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non  comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE”
Pertanto, l’apposizione di un marchio depositato, di un marchio di abbellimento o di completamento della marcatura « CE » è autorizzato solamente nella misura in cui esso non crei confusione con quest’ultima e non ne riduca la visibilità e/o leggibilità. Per determinare se un marchio si presti o meno a creare confusione, occorrerà prendere in considerazione tutte le parti suscettibili ad entrare in contatto con questo tipo di “marcatura”.

“CE” OPPURE “C E”?   
Un caso abbastanza noto di marchio che crea facilmente confusione con la marcatura CE è il marchio cinese “China Export” apposto sui prodotti cinesi (in particolare giocattoli) destinati all’esportazione: si tratta infatti di un marchio del tutto simile , dal momento che graficamente l’unica modifica è uno spazio minore fra le due lettere.

 

 

 

 

 

 

Ove non sussista il rischio di confusione, lo stesso prodotto potrà vedersi applicare numerosi marchi.  Se esso rientra nel campo di applicazione di una direttiva che preveda la marcatura  “CE” e di una direttiva che preveda un’ altra marcatura e se esso è progettato e fabbricato conformemente a questi due testi, il prodotto potrà essere oggetto di una doppia marcatura.

Esempio: 
Gli estintori, se utilizzati a bordo di una nave, possono essere soggetti sia alla direttiva relativa alle attrezzature a pressione che prevedono la marcatura “CE” , sia alla direttiva relativa alle attrezzature marineche prevedono una marcatura specifica (sotto forma di ruota di timone). 
La direttiva 94/9/CE “ATEX”  sulle atmosfere esplosive  prevede in  alcuni casi, oltre al CE,  l’apposizione di una marcatura supplementare: 

 La direttiva strumenti di misura MID, prevede l'apposizione, oltre alla marcatura CE, anche della cosiddetta marcatura metrologica supplementare, una M nera all’interno di un rettangolo, seguita dalle due ultime cifre dell’anno di fabbricazione: 

 

CONCLUSIONI

La lettura delle direttive comunitarie è molto importante poiché permette di sapere: 

  • se occorre apporre o meno la marcatura CE sul prodotto, 
  • se è necessaria l’apposizione di marcature supplementari/specifiche 
  • quali sono i requisiti essenziali ai quali il prodotto deve essere conforme,
  • qual è la procedura di valutazione della conformità da applicare,
  • quali sono gli altri obblighi che ricadono sul fabbricante (istruzioni d'uso, fascicolo tecnico, altre marcature ecc.) e sugli altri operatori economici coinvolti

Molto utile è anche la consultazione delle eventuali linee guida (guidelines) per l’interpretazione delle singole direttive : 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en  (selezionare “product groups”)

 

 

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11/11/2022 - 16:33

Aggiornato il: 11/11/2022 - 16:33