Le cessioni all’esportazione sono disciplinate dall’articolo 146 della Direttiva 2006/112/CE. La norma nazionale di recepimento della previsione dell’articolo 146 sopra citato è rappresentata dall’articolo 8 del Dpr n. 633/1972. Coniugando le disposizioni dell’articolo 8 con le clausole Incoterms 2010 CCI Parigi, si ottiene il seguente schema di sintesi.
L’impresa italiana che deve cedere merce con esportazione della stessa in Paese extra Ue, deve porre in essere i seguenti principali adempimenti:
In relazione all'operazione in argomento si segnalano i seguenti aspetti specifici:
Nel caso in cui, nonostante il divieto posto dalla normativa in vigore, l’operazione doganale fosse eseguita (Dogana di esportazione) presso la Dogana di un altro Paese Ue (ad esempio: merce venduta a cliente russo alla condizione EXW, con dichiarazione doganale presentata alla Dogana lettone), l’impresa italiana dovrebbe procurarsi una prova alternativa di uscita della merce dal territorio Ue e dovrebbe inserire l’operazione nell’esterometro salvo che la fattura venga trasmessa direttamente allo SDI.