La Direttiva 2006/112/CE afferma che:“TITOLO IX - ESENZIONIEsenzioni all'esportazioneArticolo 1461. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità;b) le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità, ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;c) le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dalla Comunità nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative fuori della Comunità;(….)”.
L'articolo 8, primo comma, del Dpr n. 633/1972 afferma che:“Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’ art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978 n. 6, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni é data dalla documentazione doganale; (…..)”.
Coniugando le disposizioni dell’articolo 8 sopra riportato con le clausole Incoterms 2020 CCI Parigi, si ottiene il seguente schema di sintesi.• Vendite con le clausole CPT, CIP, CFR, CIF, DPU, DAP, DDP:
• Vendite con la clausola FOB: in base ad alcune Risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria (R.M. 4 novembre 1986, n. 416596, R.M. 13 agosto 1996, n. 178/E), emesse in vigenza del TULD Dpr n. 43/1973, alle vendite in argomento si applicavano le regole di cui al punto precedente. In conseguenza dell’abrogazione del Dpr n. 43/1973 - TULD ad opera del D.Lgs. n. 141/2024, sembra ragionevole sostenere che alla clausola FOB si applichino le stesse considerazioni nel seguito delineate in relazione alle clausole FCA e FAS.• Vendite con le clausole FCA e FAS:
• Vendite con la clausola EXW:
Nel caso di cessione all’esportazione con trasporto a carico del cliente estero (come accade nel caso di resa EXW, FCA, FAS e FOB; quest’ultima alla luce della soppressione dell’articolo 130 del TULD Dpr n. 43/1973), la merce, come previsto dall’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972, deve uscire dal territorio Ue entro 90 giorni dalla consegna.Al riguardo l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997 - Violazioni relative alle esportazioni, afferma che:“1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell' articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. (…….) La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.”.
In relazione a tale disposizione è possibile delineare il seguente quadro di sintesi:CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE ARTICOLO 8/1/B DEL DPR N. 633/1972 - CASISTICA OPERATIVA
L’impresa italiana che cede la merce con esportazione della stessa in Paese extra Ue, deve porre in essere i seguenti principali adempimenti:
In relazione all'operazione in argomento si segnalano i seguenti aspetti specifici:
Nel caso in cui, nonostante il divieto posto dalla normativa in vigore, l’operazione doganale fosse eseguita (Dogana di esportazione) presso la Dogana di un altro Paese Ue (ad esempio: merce venduta a cliente russo alla condizione EXW, con dichiarazione doganale presentata alla Dogana lettone), l’impresa italiana dovrebbe procurarsi una prova alternativa di uscita della merce dal territorio Ue e dovrebbe trasmettere il modello Intra 1-bis, ai soli fini statistici, natura operazione 72.La prova alternativa tipica è rappresentata dalla bolletta di importazione nel Paese di destinazione vistata dalla Dogana di tale Paese; essa è da ritenersi valida a condizione che sia congruente con la fattura emessa dall’impresa italiana. Spetta comunque all’Agenzia delle Dogane / Entrate verificare l’ammissibilità di tale prova alternativa.