1.4.3 - Cessioni all’esportazione


Le cessioni all’esportazione sono disciplinate dall’articolo 146 della Direttiva 2006/112/CE.
La norma nazionale di recepimento della previsione dell’articolo 146 sopra citato è rappresentata dall’articolo 8 del Dpr n. 633/1972.
Coniugando le disposizioni dell’articolo 8 con le clausole Incoterms 2010 CCI Parigi, si ottiene il seguente schema di sintesi.

  • Vendite con le clausole CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP, DDP:
    • Trasporto della merce a destinazione a carico dell’impresa italiana venditrice
    • Operazione doganale di esportazione a cura e a spese dell’impresa italiana venditrice;
    •  Bolletta di esportazione a nome (Casella 2 del DAU) dell’impresa italiana venditrice;
    • Operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972;
    •  Prova avvenuta esportazione: risultato di uscita ottenuto a mezzo MRN;
  • Vendite con la clausola FOB: in base ad alcune Risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria (R.M. 4 novembre 1986, n. 416596, R.M. 13 agosto 1996, n. 178/E), come situazione precedente;
  • Vendite con le clausole FCA e FAS:
    • Sotto il profilo doganale: come situazioni indicate nei due punti precedenti;
    • Sotto il profilo dell’Iva: poiché il trasporto è curato dal cliente estero, in base alla formulazione letterale della norma, l’operazione é da allocare nell’ambito dell’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972.
  • Vendite con la clausola EXW:
    • Trasporto della merce a destinazione a carico del cliente estero
    • Operazione doganale di esportazione a cura e a spese dell’impresa estera acquirente: Dichiarazione presentata a mezzo rappresentante doganale nominato dal cliente estero (da indicare in casella 14 del DAU);
    • Bolletta di esportazione a nome (Casella 2 del DAU)  dell’impresa italiana venditrice;
    • Operazione non imponibile articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972; 
    • I beni, una volta consegnati al cliente estero, NON possono formare oggetto di lavorazione; devono essere esportati tal quali (entro 90 giorni dalla consegna; termine non tassativo RISOLUZIONE N. 98/E  del 10 novembre 2014);
    • Prova avvenuta esportazione: sino al 30 aprile 2016, la prova era costituita dalla fattura vistata. Poiché dal 1° maggio 2016,  la bolletta di esportazione è a nome dell’impresa italiana,  tale prova può essere costituita anche dal risultato di uscita ottenuto a mezzo MRN; a tal fine l’impresa italiana deve entrare in possesso di un esemplare del DAU, riportante in casella 2, il riferimento alla stessa.

L’impresa italiana che deve cedere merce con esportazione della stessa in Paese extra Ue, deve porre in essere i seguenti principali adempimenti:

  •  Predisporre la documentazione necessaria per l’esportazione (varia in funzione del prodotto e del Paese di arrivo della merce);
  • Emettere fattura per operazione NON imponibile articolo 8, comma 1, lettera a) o lettera b), del Dpr n. 633/1972 (a seconda della condizione di resa Incoterms 2010);
  • Annotare la fattura sul registro fatture emesse;
  • Prendere contatto con uno spedizioniere doganale per dichiarare la merce per l’esportazione definitiva; La merce in uscita dall'Italia deve essere dichiarata presso una dogana italiana. Al riguardo, l’Agenzia delle dogane, nel suo sito, afferma che: “L’esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all’ufficio doganale di “esportazione” che, ai sensi dell’art. 221, p. 2 del Reg. UE 2015/2447 (RE), è l’ufficio doganale competente per il luogo ove l’esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate per l’esportazione.”.
  • Entrare in possesso della prova di avvenuta  esportazione; tale prova può essere ottenuta consultando il sito dell’Agenzia delle Dogane – Servizi online – Tracciamento di movimenti di esportazione e transito (MRN) , stampando e tenendo agli atti l’esito del controllo; in caso di mancato risultato positivo di uscita entro 90 giorno dalla presentazione della dichiarazione di esportazione occorre prendere contatto con la dogana al fine di verificare i motivi del disguido; in caso di mancata risoluzione del problema occorre procurarsi ed esibire alla Dogana delle prove alternative (la principale delle quali è rappresentata dalla dichiarazione di importazione nel Paese di arrivo, vistata dalla Dogana di tale Paese);
  •  Riguardo all’operazione in argomento, NON vi è l’obbligo di inserimento nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (introdotta dalla Legge di bilancio 2018), a condizione che l’operazione di esportazione venga eseguita presso una dogana italiana.

In relazione all'operazione in argomento si segnalano i seguenti aspetti specifici:

  • Contratto sottostante: vendita
  •  Fattura immediata: la fattura deve essere emessa in forma super- immediata (all’atto dell’effettuazione dell’operazione) al fine di consentire il compimento dell’operazione doganale;
  • Prezzo in moneta estera – fattura in lingua estera: consentito (articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972); in fattura deve essere indicata anche la base imponibile in euro (Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 6.3);
  • Norma di inapplicabilità dell’imposta: operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a) o lettera b), del Dpr n. 633/1972 (a seconda della condizione di resa Incoterms 2010);
  • Fattura e imposta di bollo: le fatture di esportazione sono esonerate dall’imposta di bollo (articolo 15 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972);
  • Acconto prezzo: deve essere fatturato (Risoluzione n. 525446 del 18 aprile 1975 e Risoluzione n. n. 125/E del 7 settembre 1998) con la stessa norma di non imponibilità della cessione;
  • Trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio Ue: ".. a cura o a nome dei cedenti anche per incarico dei propri cessionari.." oppure “… a cura del cessionario non residente o per suo conto…” (a seconda della condizione di resa Incoterms 2010) ;
  • Tempo di permanenza dei beni in Italia dopo passaggio di proprietà: non previsto; per cautela, tempo tecnico necessario per organizzare il trasporto;
  • Dogana di esportazione: l'operazione doganale deve essere eseguita presso una dogana italiana (articolo 221, p. 2 del Reg. UE 2015/2447 e Circolare n. 18/D del 29 dicembre 2010);
  • Prova dell'esportazione: occorre accedere al sito dell'Agenzia delle Dogane, verificare l'uscita della merce dal territorio Ue, mediante MRN (Movement Reference Number), stampare l'esito di uscita e tenerlo agli atti; in caso di esito negativo occorre procurarsi prove alternative);
  • Note di variazione in aumento e in diminuzione: le prime sono obbligatorie, le seconde sono facoltative; seguono la sorte (norma di non applicazione dell’Iva) dell’operazione principale; in caso di loro emissione, necessità di chiedere la revisione dell’accertamento doganale.

Nel caso in cui, nonostante il divieto posto dalla normativa in vigore, l’operazione doganale fosse eseguita (Dogana di esportazione) presso la Dogana di un altro Paese Ue (ad esempio: merce venduta a cliente russo alla condizione EXW, con dichiarazione doganale presentata alla Dogana lettone), l’impresa italiana dovrebbe procurarsi una prova alternativa di uscita della merce dal territorio Ue e dovrebbe inserire l’operazione nell’esterometro salvo che la fattura venga trasmessa direttamente allo SDI.

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05/11/2019 - 15:18

Aggiornato il: 05/11/2019 - 15:18