La Direttiva 2006/112/CE afferma che:TITOLO IX – ESENZIONIEsenzioni connesse alle operazioni intracomunitarieArticolo 1381. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.2. Oltre alle cessioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:(….)b) le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni diversi da prodotti soggetti ad accisa non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, qualora la spedizione o il trasporto dei prodotti in questione siano effettuati in conformità dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, o dell'articolo 16, della direttiva 92/12/CEE;
c) le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, che beneficerebbero delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) se fossero effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo.
L'articolo 41, Dl n. 331/1993, afferma che:“Cessioni intracomunitarie non imponibili.1. Costituiscono cessioni non imponibili:a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;(….)2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):(…)c)l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso. (…)4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis, e o del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.”.
La Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 afferma che:“Si evidenzia che le cessioni intracomunitarie di beni soggetti ad accisa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi lavorati) sono non imponibili se il loro trasporto o spedizione sono eseguiti nel rispetto delle modalità previste, ai fini dell'applicazione delle accise, dagli artt. 6 ed 8 del decreto-legge n. 331 del 1993. In tale ipotesi l'IVA viene corrisposta unitamente alle accise presso i competenti Uffici dello Stato membro di destinazione.”.
Per poter porre in essere operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system). L'opzione per poter effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998 (Intermediari abilitati).
L’impresa italiana che cede merce con invio della stessa in altro Paese Ue, deve porre in essere i seguenti principali adempimenti:
Riguardo alla prova delle cessioni intracomunitarie, è opportuno operare la distinzione tra:
PROVE PREVISTE PER LE IMPRESE IN GENERESino al 31 dicembre 2019, l’’Agenzia delle Entrate ha emanato le seguenti Risoluzioni / Risposte a interpello:
A partire dal 1° gennaio 2020, sono entrate in vigore le regole previste dal Regolamento di esecuzione (UE) del 4 dicembre 2018, che ha introdotto nel Regolamento n. 282/2011, il nuovo articolo 45 bis il quale precisa quali sono le prove di cessione intracomunitaria valide in tutti i Paesi Ue, relativamente alle operazioni di cui all’articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE.L’articolo 45 bis del Regolamento n. 282/2011 distingue tra due diverse situazioni:
a) Trasporto a cura o a spese del venditoreMEZZI DI PROVA: Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due elementi di prova relativi al trasporto o alla spedizione dei beni non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, quali, ad esempio:
oppureIl venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui sopra, in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti singoli elementi di prova non contradditori,che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:
b) Trasporto a cura o a spese dell’acquirenteMEZZI DI PROVA:Il venditore è in possesso di:
L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta in argomento, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione;ealmeno due degli elementi di prova non contraddittori esaminati con riferimento alla situazione di cui al punto a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.
Tenuto conto di quanto successivamente espresso dall’Agenzia delle Entrate:• Risposta a interpello n. 117 del 23 aprile 2020, secondo la quale vengono confermate le prove previste dalla Risposta a interpello n. 100 dell’8 aprile 2019;• Circolare n. 12 del 12 maggio 2020;• Risposta a interpello n. 166 del 5 giugno 2020;• Risposta a interpello n. 305 del 3 settembre 2020;• Risposta a interpello n. 632 del 29 dicembre 2020;• Risposta in occasione di Telefisco del 28 gennaio 2021;• Risposta a interpello n. 141 del 3 marzo 2021;• Risposta a interpello n. 101 del 10 marzo 2022;• Risposta a interpello n. 146 del 22 marzo 2022 (prodotti sottoposti ad accisa);
è da ritenere che l’impresa italiana abbia oggi a disposizione due tipologie di prove di cessione intracomunitaria:
In alcune recenti verifiche fiscali l’Agenzia delle Entrate (in contrasto con Risposta a interpello n. 100 dell’8 aprile 2019) ha sostenuto che la dichiarazione del cliente da sola non è sufficiente, dovendo la stessa essere supportata da un documento emesso da un soggetto indipendente (ad esempio: una lettera di vettura CMR anche incompleta, un POD – Proof Of Delivery, etc.).
PROVE REPERIBILI DALLE IMPRESE CHE SPEDISCONO BEVANDE ALCOLICHEFerme restando le prove di cessione intracomunitaria previste per le imprese in genere, nel caso delle imprese che spediscono bevande alcoliche, tenuto conto del fatto che:
le prove di avvenuto arrivo della merce a destinazione sono, in genere, già a disposizione o comunque sono più facilmente reperibili da parte delle imprese in argomento.In particolare:
L’articolo 2 del D.Lgs. n. 87/2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario), con effetto dal 1° settembre 2024, ha esteso alle cessioni intracomunitarie con trasporto a carico del cliente non residente o per suo conto la regola dei 90 giorni già prevista dall’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972 per le cessioni all’esportazione con trasporto a carico del cliente estero.Al riguardo l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997 - Violazioni relative alle esportazioni, afferma che:“1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell' articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. «Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell’articolo 41, articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.”.
Di conseguenza, riguardo alle operazioni in argomento l’impresa italiana venditrice deve non solo comprovare che la merce è giunta a destinazione, ma anche che il trasferimento della stessa ha avuto luogo entro 90 giorni dalla consegna.
In relazione a tale disposizione è possibile delineare il seguente quadro di sintesi:CESSIONE INTRACOMUNITARIA ARTICOLO 41/1/A DEL DL N. 331/1993 - TRASPORTO A CARICO DEL CLIENTE ESTERO - CASISTICA OPERATIVA
RISOLUZIONE N. 98/E del 10 novembre 2014:«E' evidente, infine, che laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall'articolo 7, comma 1, dei decreto n. 471 del 1997, e si abbia prova dell’avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.».
• La merce NON giunge a destinazione (oppure NON viene reperita la prova di tale arrivo) e il contribuente NON regolarizza l’operazione entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna, scatta l’obbligo di applicazione dell’Iva oltre alla sanzione di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997(50% dell’imposta), con possibilità di ravvedimento operoso.
In relazione all'operazione di cessione intracomunitaria si segnalano i seguenti aspetti specifici: