1.4.1 - Premessa


L’Iva, in linea generale, non viene applicata sulle cessioni di beni inviati all’estero: i beni escono dal territorio nazionale liberi dall’Iva e saranno colpiti dalle imposte sugli scambi (Iva o altre imposte) nel Paese di arrivo.

L’impresa che cede beni inviati all’estero, al fine di non applicare l’Iva, deve espletare specifiche procedure operative.

Dette procedure si diversificano (soprattutto) in funzione del luogo di invio dei beni.

Se i beni vengono inviati in altri Paesi Ue, occorre espletare la procedura della cessione intracomunitaria dei beni; detta procedura è disciplinata dall’articolo 41del Dl n. 331/1993, convertito dalla legge n.  427/1993.

Se i beni vengono inviati in Paesi extra Ue, occorre espletare la procedura della cessione all’esportazione dei beni; detta procedura:

  • sotto il profilo doganale, è disciplinata:
    • dal Regolamento (UE) 952/2013 – Istituzione del CDU - Codice Doganale dell’Unione;
    • dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015;
    • dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015;
    • dal Regolamento delegato (UE) 2016/341 del 17 dicembre 2015; entrati in vigore in data 1° maggio 2016;
    • e, in via residuale, ove i regolamenti comunitari non si pronunciano, dal Dpr n. 43 del 23 gennaio 1973 (TULD – Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia Doganale);

• sotto il profilo Iva, è disciplinata dall’articolo 8 del Dpr n. 633/1972.

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05/11/2019 - 15:11

Aggiornato il: 05/11/2019 - 15:11