9.3 Acquisto intracomunitario


Nel caso di acquisto intracomunitario di bevande alcoliche da parte di un operatore economico italiano, occorre ricordare che:

  • ai fini delle accise il prodotto deve essere ricevuto:
    •  da un soggetto titolare di deposito fiscale abilitato a ricevere la tipologia di bevanda alcolica acquistata: ad esempio un deposito fiscale abilitato solo al Vino  (codice d'accisa recante quale settimo carattere la lettera V), non può ricevere bevande alcoliche di livello superiore;
    • o da un destinatario registrato (abilitato a ricevere tale tipologia di bevanda);
    • o da un destinatario registrato occasionale il quale, prima della spedizione delle bevande da parte del fornitore estero, si è rivolto al competente Ufficio dell'Agenzia delle  Dogane, presentando apposita richiesta di autorizzazione al ricevimento e garantendo il pagamento dell'accisa, con invio dell'attestazione al fornitore estero affinché venga utilizzata per scortare i prodotti in occasione del loro trasferimento dal Paese estero all'Italia.
  •  ai fini dell'Iva occorre distinguere tra due diverse situazioni:
    •  il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo ai fini dell'accisa e ai fini dell'Iva (essendo introdotto in un deposito fiscale abilitato a operare anche come deposito Iva); in tale evenienza, l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera senza applicazione dell'Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera a, del Dl n. 331/1993) e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera (cfr. la Determinazione Agenzia delle Dogane, n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018, commentata dalla Nota n. 18558/RU del 20 febbraio 2018); l'accisa sarà versata al momento dell'estrazione delle bevande dal deposito fiscale per la loro immissione in consumo; l'Iva sarà assolta con la procedura di autofatturazione di cui all'articolo 50-bis, comma 6,  del Dl n. 331/1993, tenendo conto, per la determinazione della base imponibile, anche dell'importo dell'accisa assolta in conseguenza dell'estrazione; è da ritenere che tale autofattura, essendo aumentato la base imponibile dei beni estratti, per effetto dell’applicazione dell’accisa, debba essere trasmessa allo SDI; il gestore del deposito provvederà ad addebitare all’impresa italiana estrattrice italiana, l’accisa e il suo compenso, mediante emissione di fattura elettronica.
    • il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo solo ai fini dell'accisa; in tale evenienza l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera con applicazione dell'Iva e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera; nel momento dell'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale, dovrà essere corrisposta l'accisa. Il gestore del deposito provvederà ad addebitare all’impresa estrattrice italiana, l’accisa e il suo compenso, mediante emissione di fattura elettronica.
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16/10/2019 - 08:15

Aggiornato il: 16/10/2019 - 08:15