9.3 Acquisto intracomunitario
Nel caso di acquisto intracomunitario di bevande alcoliche da parte di un operatore economico italiano, occorre ricordare che:
- ai fini delle accise il prodotto, se in regime sospensivo, deve essere ricevuto:
- da un soggetto titolare di deposito fiscale abilitato a ricevere la tipologia di bevanda alcolica acquistata: ad esempio un deposito fiscale abilitato solo al Vino (codice d'accisa recante quale settimo carattere la lettera V), non può ricevere bevande alcoliche di livello superiore;
- o da un destinatario registrato (abilitato a ricevere tale tipologia di bevanda);
- o da un destinatario registrato occasionale il quale, prima della spedizione delle bevande da parte del fornitore estero, si è rivolto al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, presentando apposita richiesta di autorizzazione al ricevimento e garantendo il pagamento dell'accisa, con invio dell'attestazione al fornitore estero affinché venga utilizzata per scortare i prodotti in occasione del loro trasferimento dal Paese estero all'Italia.
Nel caso di ricevimenti di prodotti ad accisa estera assolta, occorre espletare la procedura dello speditore certificato /destinatario certificato.
- ai fini dell'Iva occorre distinguere tra due diverse situazioni:
- il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo ai fini dell'accisa e ai fini dell'Iva (essendo introdotto in un deposito fiscale abilitato a operare anche come deposito Iva); in tale evenienza, l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera senza applicazione dell'Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera a, del Dl n. 331/1993), trasmettendo allo SDI i dati della fattura integrata a mezzo del documento TD18, natura operazione N3.6 e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera (cfr. la Determinazione Agenzia delle Dogane, n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018, commentata dalla Nota n. 18558/RU del 20 febbraio 2018); l'accisa sarà versata al momento dell'estrazione delle bevande dal deposito fiscale per la loro immissione in consumo; l'Iva sarà assolta con la procedura di autofatturazione di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del Dl n. 331/1993, a mezzo del documento TD22, tenendo conto, per la determinazione della base imponibile, anche dell'importo dell'accisa assolta in conseguenza dell'estrazione; il gestore del deposito provvede ad addebitare all’impresa italiana estrattrice italiana, l’accisa e il suo compenso, mediante emissione di fattura elettronica; l’impresa estrattrice italiana trasmette il documento TD22 allo SDI;
- il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo solo ai fini dell'accisa; in tale evenienza l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera con applicazione dell'Iva, , trasmettendo allo SDI i dati della fattura integrata a mezzo del documento TD18 e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera; nel momento dell'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale, dovrà essere corrisposta l'accisa. Il gestore del deposito provvederà ad addebitare all’impresa estrattrice italiana, l’accisa e il suo compenso, mediante emissione di fattura elettronica. L’impresa estrattrice italiana deve integrare la fattura di acquisto della bevanda alcolica con Iva, mediante un documentoTD18, da trasmettere allo SDI.
18/06/2025 - 12:56
Aggiornato il: 18/06/2025 - 12:56