4.1.1 - L'Iva


Cos’è l’Iva

L’Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) è la principale imposta indiretta. È così chiamata perché colpisce il «valore aggiunto» della merce inteso come differenza fra il valore dei beni o servizi prodotti e venduti e il valore dei beni e servizi acquistati per la realizzazione del bene o servizio finale (differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto).

Poniamo ad esempio che un imprenditore (tipicamente un commerciante) compri un prodotto da un fornitore a € 500 e lo rivenda a € 800: il valore aggiunto è pari alla differenza fra la ricchezza lorda prodotta (€ 800) e le risorse acquistate dall’esterno per la realizzazione del prodotto (€ 500).

Nell’esempio proposto il valore aggiunto è pari a € 300. Supponendo che a quel prodotto si applichi l’aliquota Iva ordinaria del 21%, l’imposta sul valore aggiunto sarà di € 63 (300 × 0,21).

La «liquidazione» dell'Iva

Tuttavia, l’Iva non si calcola effettivamente in questo modo, ma con un’operazione detta «liquidazione»: detraendo cioè dall’Iva relativa a tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento , l’Iva relativa alle fatture di acquisto relative al medesimo periodo (se detraibile).

La liquidazione viene effettuata secondo il criterio di «detrazione di imposta da imposta» (esclusi i soggetti forfettari, che utilizzano un sistema diverso).

Facciamo un esempio concreto riprendendo il caso di cui sopra, e supponendo per semplicità che nel periodo di riferimento si abbia una sola fattura di vendita ed una sola fattura di acquisto.1

Il commerciante compra il prodotto a        €   500    +
e oltre al prezzo netto paga al fornitore l’Iva al 21%, cioè     €   105    =
Totale prezzo d’acquisto     €   605
Il commerciante vende il prodotto a   €   800    +
e oltre al prezzo netto fa pagare al cliente l’Iva al 21%, cioè     €   168    =
Totale prezzo di vendita    €     68
Il commerciante quindi ha incassato dal cliente un’Iva (Iva a debito) di     €   168    –
ha pagato al fornitore un’Iva (Iva a credito) d   €   105    =
deve versare allo Stato un’Iva di        €     63


L’esempio ha proposto una situazione dove l’imprenditore ha incassato dai suoi clienti più Iva di quanto pagata ai propri fornitori. Può darsi, tuttavia, anche il caso contrario, in cui cioè l’imprenditore incassa complessivamente dai clienti un’Iva minore di quella pagata ai fornitori: in tale situazione, non dovrà effettuare alcun versamento Iva, ma anzi rileverà un credito Iva.

Da quanto detto si capisce che l’Iva non è mai un costo per l’imprenditore. Egli funge solo da esattore: la incassa e, se dovuta, la versa all’Erario (in base all’esempio: l’Iva di € 63 rappresenta per l’imprenditore un debito da versare allo Stato, ma non un costo).

L’Iva è, invece, un costo per il consumatore finale e per tutti i soggetti non titolari di Partita Iva, che non possono «scaricare» l’Iva dal prezzo d’acquisto dei prodotti.


1 L’esempio è tratto dalla «Guida per la preparazione all’esame di idoneità al commercio» di Alessandro Selmin, edita dalle Camere di commercio.
 

Quando liquidare e versare l'Iva

Come regola generale1 tutti i contribuenti devono liquidare e, se dovuta, versare l’Iva con periodicità mensile. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento: ad esempio, l’Iva conteggiata (liquidata) per il mese di marzo (relativa cioè alle operazioni effettuate in tale mese) deve essere versata entro il 16 aprile.

Tuttavia i soggetti con un volume di affari:
• inferiore a € 400.000, se svolgono attività di prestazione di servizi, o
• inferiore a € 700.000, se svolgono attività di cessione di beni,2

possono effettuare tale versamento con periodicità trimestrale, maggiorando però gli importi dell’1% di interessi (salvo casi particolari), da versare entro il 16 del secondo mese successivo.

Qualora, come prima detto, venga rilevato un credito, verrà riportato in detrazione nella successiva liquidazione periodica.

Ad esempio, se un’impresa nel mese di marzo rileva un credito Iva pari a € 2.000, e nel mese di aprile evidenzia invece un debito Iva per € 4.500, dovrà versare soltanto la differenza, pari a € 2.500 (c.d. «compensazione»).
Al verificarsi di particolari condizioni, e per particolari settori di attività, l’impresa può chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva maturato infrannualmente.
Lo stesso dicasi per il rimborso del credito annuale: è possibile chiederlo in determinate situazioni e al verificarsi di determinate condizioni, che non è il caso di approfondire in questa sede.

Va sottolineato che normative recenti, emanate in funzione antifrode, limitano fortemente la possibilità di utilizzare il credito annuale Iva «in compensazione orizzontale», cioè per pagare debiti relativi ad imposte diverse.

Acconto Iva annuale

Entro il 27 dicembre di ogni anno deve essere versato l’acconto Iva, che:

• per i contribuenti mensili, costituisce un acconto dell’Iva dovuta per il mese di dicembre;
• per i contribuenti trimestrali, costituisce un acconto dell’Iva dovuta per l’ultimo trimestre dell’anno.

Il calcolo dell’acconto Iva non è una cosa semplice: può essere effettuato attraverso diversi metodi, ognuno dei quali comporta vantaggi e svantaggi valutabili caso per caso. Rimandiamo perciò al riguardo al proprio esperto di fiducia.

Comunicazione Iva annuale

È stata introdotta la comunicazione Iva annuale, nella quale vengono anticipati alcuni dei dati che verranno successivamente comunicati in sede di dichiarazione annuale (v. paragrafo successivo). Tuttavia, vista la vicinanza con la dichiarazione annuale stessa e la necessità di dover comunque raccogliere una consistente mole di dati, la legge ha esonerato dalla presentazione di detta comunicazione i soggetti persone fisiche con volume d’affari contenuto (inferiore a € 25.000).3

Dichiarazione Iva annuale

Tutti i soggetti titolari di Partita Iva (con qualche eccezione) devono presentare la dichiarazione Iva annuale, riepilogativa delle operazioni Iva eseguite nell’anno precedente. Di solito detta dichiarazione può essere inviata all’Agenzia delle Entrate autonomamente o assieme alla dichiarazione dei redditi Irpef/Ires e Irap.

In casi particolari, la dichiarazione Iva deve essere inviata autonomamente.

Dalla dichiarazione Iva annuale devono risultare:
• gli importi delle operazioni imponibili e delle imposte distinti per aliquota, sia per le fatture emesse che per quelle d’acquisto;
• gli importi delle operazioni non imponibili ed esenti;
• le liquidazioni periodiche eseguite (mensili o trimestrali, più l’acconto annuale) e i versamenti effettuati.


1 In base all’art. 27 della legge Iva, d.P.R. 633/72 e successive modificazioni.
2 Limiti così aggiornati dall’articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), per evitare il disallineamento che si era venuto a verificare tra soglie Iva e soglie imposte dirette per la tenuta della contabilità semplificata, con qualche problematica in merito alla diversa entrata in vigore delle due disposizioni.

3 Nonché una serie di soggetti che si trovano in determinate condizioni soggettive od oggettive.

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05/11/2015 - 11:54

Aggiornato il: 05/11/2015 - 11:54