7.2 Fiere ed altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita e di distribuzione /degustazione gratuita in loco


E’ il caso dell’invio di vino e di bevande alcoliche presso una fiera o altra manifestazione all’estero, nel corso delle quali è prevista la vendita o la degustazione gratuita delle stesse ai partecipanti alla manifestazione.


Fiere in altri Paesi Ue

Le procedure nel seguito delineate sono basate su una rigida interpretazione delle norme Iva vigenti nei singoli Paesi Ue.
E’ possibile che, almeno relativamente alla distribuzione / degustazione gratuita in loco possano essere ammesse dalla competente Autorità fiscale del Paese estero, soluzioni meno rigide.
E’ bene condurre una verifica preventiva caso per caso.

Procedura:

  • l’impresa italiana, prima di procedere all’invio del vino e delle bevande alcoliche in fiera, deve
    • individuare un deposito accise o un destinatario registrato nel Paese di destinazione, idoneo ad adempiere agli obblighi accise previsti dalla normativa del Paese estero (in certi casi si tratta dello stesso ente organizzatore della fiera);
    • aprire una posizione Iva nel Paese della fiera, per identificazione diretta, oppure, a mezzo di rappresentante fiscale;
  • l’impresa italiana, al momento dello spostamento della merce dalla sede italiana all’estero:
    • ai fini dell’Iva: emette fattura di cessione dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva del Paese della fiera, relativamente al costo della merce trasferita; l'operazione è non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993; viene presentato il modello Intra 1 bis; l’impresa italiana trasmette la fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX;
    • ai fini delle accise: emette il documento MVV (se piccolo produttore) o DAA telematico (se si tratta di depositario autorizzato) sul deposito fiscale estero / destinatario registrato; nel caso di commerciante privo di deposito fiscale, il medesimo, in proprio (se dotato di autorizzazione a operare come speditore certificato e della necessaria infrastruttura informatica) o tramite un operatore logistico italiano speditore certificato, emette il documento e-DAS unionale nei confronti di destinatario certificato del Paese Ue della fiera.
  •  l’impresa italiana, all’atto della vendita dei prodotti ai clienti:
    • se la normativa del Paese della fiera prevede l’obbligo di emissione della fattura, emette tale documento, indicando sullo stesso:
      • il corrispettivo relativo alla merce venduta (quantità per prezzo unitario)
      • l’accisa relativa alla merce venduta;
      • la base imponibile ai fini dell’Iva locale, fatta pari al corrispettivo + l’importo dell’accisa;
      • la dicitura: operazione non soggetta articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972; a rigore, trattandosi, ai fini italiani, di operazione non soggetta, occorrerebbe anche assoggettare l’operazione a imposta di bollo, se l’importo della base imponibile sopra indicata è superiore a 77,87 euro;
      • l’aliquota e l’importo dell’Iva del Paese della fiera, salvo che si tratti di vendita a operatore economico stabilito o identificato ai fini Iva nel Paese della fiera e che in tale Paese torni applicabile la procedura di reverse charge; in alcuni Paesi Ue tale procedura è applicabile solo nei confronti di operatori economici stabiliti in tale Paese (e cioè operatori che in tale Paese hanno la propria sede o una stabile organizzazione). 
      • il totale della fattura.
  • In caso contrario, l’importo complessivo dell’operazione forma oggetto di altro eventuale adempimento previsto dalla normativa del Paese estero (ad esempio: emissione di ricevuta o di scontrino, annotazione nel registro dei corrispettivi, semplice memorizzazione degli incassi, etc.).

Ove la merce venga invece ceduta o somministrata a titolo gratuito, l’impresa italiana deve comunque rendersi debitrice dell’Iva e dell’accisa del Paese estero di consumo.

  • l’impresa italiana, relativamente alla merce che viene riportata in Italia, opera come segue:
    • ai fini dell'Iva italiana: emette nota credito per operazione non imponibile articolo 41/2/c del Dl n. 331/1993 e presenta il modello Intra 1 ter; inserisce la nota di variazione nell’esterometro salvo che la stessa venga trasmessa allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX;
    • ai fini delle accise: opera lo spostamento dal deposito fiscale dell’altro Paese Ue all’impresa italiana, seguendo la procedura prevista per il ricevimento di beni soggetti ad accisa provenienti da altro Paese Ue.

NB: Alcuni Paesi Ue prevedono l’obbligo di emettere fattura di trasferimento dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva estera dell’impresa italiana, solo riguardo alla merce venduta.
In tale evenienza:
• al momento del trasferimento della merce dall’Italia al Paese della fiera, viene semplicemente eseguita un’annotazione sul registro di carico / scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993;
• riguardo alla merce venduta viene emessa la fattura nei confronti dei singoli clienti, come sopra indicato, con simultaneo scarico del registro di carico / scarico, oppure vengono svolti altri eventuali adempimenti previsti dal Paese estero considerato;
• riguardo alla merce ritornata in Italia viene eseguita l’annotazione di scarico nel sopra citato registro.


Fiera in Paesi extra Ue

Procedura:

  •  l’impresa italiana, relativamente all’invio della merce all’estero:
    • dichiara la merce per l’esportazione definitiva dall’Italia, sulla base di lista valorizzata;
    • ai fini delle accise: espleta la stessa procedura prevista per le cessioni all’esportazione a titolo oneroso;
    • dichiara la merce per l’importazione definitiva nel Paese estero.

Riguardo a quanto sopra si osserva che, ove nel Paese estero, fosse in vigore un’imposta sugli scambi del tipo Iva, l’impresa italiana dovrebbe presumibilmente identificarsi ai fini Iva nel Paese estero, in modo da recuperare l’Iva sull’importazione definitiva dei beni e applicare l’Iva del Paese estero sulle vendite eseguite in loco.


L'impresa italiana, a propria scelta, in luogo dell'esportazione definitiva dall'Italia /importazione definitiva nel Paese estero può fare ricorso alla procedura dell'esportazione temporanea dall'Italia / importazione temporanea nel Paese estero.
Si ricorda che relativamente ai prodotti alimentari non è possibile fare ricorso alla procedura del carnet ATA.

  • l’impresa italiana, relativamente alla merce venduta o distribuita gratuitamente in loco, pone in essere operazioni che ai fini dell’Iva italiana, sono non soggette ai sensi dell’articolo 7-bis e 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972, rispettivamente nel caso di operazioni di cessione e di operazioni di somministrazione.

Ove tali operazioni, a titolo gratuito, vengano poste in essere in Paesi nei quali vige un’imposta sugli scambi del tipo Iva, l’impresa italiana (previa eventuale identificazione ai fini dell’Iva locale) dovrà applicare la stessa sulle vendite o rendersi debitrice della stessa sulle degustazioni gratuite.    

  • l’impresa italiana, relativamente all’eventuale rientro di merce in Italia:
    • nel Paese estero: dichiara la merce per l’esportazione definitiva;
    • in Italia: dichiara la merce per l’importazione definitiva (o per il rientro in franchigia, se possibile e conveniente);
    • ai fini accise: espleta la stessa procedura prevista per l’importazione di beni dall’estero.

 

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
17/06/2025 - 15:45

Aggiornato il: 17/06/2025 - 15:45