E’ il caso dell’invio di vino e di bevande alcoliche presso una fiera o altra manifestazione all’estero, nel corso delle quali è prevista la vendita o la degustazione gratuita delle stesse ai partecipanti alla manifestazione.
Fiere in altri Paesi Ue
Le procedure nel seguito delineate sono basate su una rigida interpretazione delle norme Iva vigenti nei singoli Paesi Ue. E’ possibile che, almeno relativamente alla distribuzione / degustazione gratuita in loco possano essere ammesse dalla competente Autorità fiscale del Paese estero, soluzioni meno rigide. E’ bene condurre una verifica preventiva caso per caso.
Procedura:
In caso contrario, l’importo complessivo dell’operazione forma oggetto di altro eventuale adempimento previsto dalla normativa del Paese estero (a esempio: emissione di ricevuta o di scontrino, annotazione nel registro dei corrispettivi); Ove la merce venga invece ceduta o somministrata a titolo gratuito, l’impresa italiana deve comunque rendersi debitrice dell’Iva e dell’accisa del Paese estero di consumo.
NB: Alcuni Paesi Ue prevedono l’obbligo di emettere fattura di trasferimento dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva estera dell’impresa italiana, solo riguardo alla merce venduta. In tale evenienza: • al momento del trasferimento della merce dall’Italia al Paese della fiera, viene semplicemente eseguita un’annotazione sul registro di carico / scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993; • riguardo alla merce venduta viene emessa la fattura nei confronti dei singoli clienti, come sopra indicato, con simultaneo scarico del registro di carico / scarico, oppure vengono svolti altri eventuali adempimenti previsti dal Paese estero considerato; • riguardo alla merce ritornata in Italia viene eseguita l’annotazione di scarico nel sopra citato registro.
Fiera in Paesi extra Ue
Riguardo a quanto sopra si osserva che, ove nel Paese estero, fosse in vigore un’imposta sugli scambi del tipo Iva, l’impresa italiana dovrebbe presumibilmente identificarsi ai fini Iva nel Paese estero, in modo da recuperare l’Iva sull’importazione definitiva dei beni e applicare l’Iva del Paese estero sulle vendite eseguite in loco.
L'impresa italiana, a propria scelta, in luogo dell'esportazione definitiva dall'Italia /importazione definitiva nel Paese estero può fare ricorso alla procedura dell'esportazione temporanea dall'Italia / importazione temporanea nel Paese estero. Si ricorda che relativamente ai prodotti alimentari non è possibile fare ricorso alla procedura del carnet ATA.
Ove tali operazioni, a titolo gratuito, vengano poste in essere in Paesi nei quali vige un’imposta sugli scambi del tipo Iva, l’impresa italiana dovrà applicare la stessa sulle vendite o rendersi debitrice della stessa sulle degustazioni gratuite.