5.1 - I mezzi di pagamento e le garanzie


La scelta del mezzo e delle garanzie di pagamento deve essere fatta caso per caso alla luce di considerazioni relative al rischio politico del Paese ove ha sede il partner straniero, all’efficienza del relativo sistema giudiziario ed alla effettiva accessibilità dello stesso (si pensi ad esempio ai costi della giustizia e della difesa).

Tra le principali modalità di pagamento si ricordano:

• il credito documentario o lettera di credito

Il credito documentario, altresì detto lettera di credito (Letter of Credit), disciplinato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari NUU 600/07, è indubbiamente il più sicuro dei mezzi di pagamento nel commercio internazionale, a condizione che, oltre ad essere irrevocabile, sia confermato da una banca italiana o comunque comunitaria.
La lettera di credito permette di avere, per un certo periodo di tempo, pari alla durata del credito stesso, un secondo soggetto che si obbliga a pagare una somma pari al prezzo del contratto e, soprattutto, un soggetto più solvibile e più affidabile del compratore straniero, in quanto si tratta di un istituto di credito italiano o comunque di un Paese comunitario (nei cui confronti, quindi, l’impresa italiana può anche intraprendere iniziative giudiziarie, se necessario).
Lo strumento non è altrettanto utile se il credito non è confermato e la banca italiana ha il ruolo di mera avvisante, in quanto, in caso di controversie, l’impresa italiana si troverebbe a dover agire nei confronti della banca emittente, che in genere ha sede nel medesimo Paese del compratore straniero (Paese nel quale si è valutato sconsigliabile, per l’impresa italiana, il ricorso alla giustizia).

Il credito documentario, come indica il nome stesso, si basa su documenti che le banche, l’emittente e la confermante, hanno mandato di controllare, sbloccando i fondi qualora li ritengano conformi alle previsioni della stessa lettera di credito.
Ecco perché è importante che l’impresa italiana che vende con lettera di credito si riservi contrattualmente il diritto di influire sul testo della lettera di credito nonché il controllo sui documenti da presentare in suo utilizzo.
Si consideri infine che la lettera di credito tutela anche il compratore, a condizione che l’esatta esecuzione del contratto possa venire incorporata nei documenti.
Non è infrequente, per esempio, subordinare almeno una parte del pagamento alla presentazione di un certificato di collaudo approvato da entrambe le parti.

Le pubblicazioni della Camera di commercio Internazionale
In materia di crediti documentari, segnaliamo due pubblicazioni della CCI: Guida alle Operazioni di Credito Documentario e Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari NUU 600/07.
Una descrizione dettagliata di tutte le pubblicazioni edite dalla CCI, ordinabili on line, è disponibile sul sito: http://pubblicazioni.iccitalia.org/ 

  • il CAD (Cash Against Documents)

Nel caso si scelga il CAD, Cash Against Documents (pagamento contro documenti o documentata incasso), il venditore, spedita la merce, consegna alla propria banca i documenti rappresentativi delle merci e gli altri documenti necessari al compratore per sdoganare la merce, affinché questa, interfacciandosi con una banca del Paese del compratore, li presenti a quest’ultimo, incassando il prezzo di vendita. Le istruzioni del venditore devono stabilire le modalità secondo le quali la banca incaricata deve consegnare la documentazione al compratore.

In caso di indicazione della clausola a vista la banca estera può consegnare i documenti al compratore solo dietro pagamento in contanti del prezzo di vendita.

L’accettazione di cambiali invece espone a ulteriori rischi al buon fine dell’operazione (è necessario prestare attenzione perché non sempre all’estero esse rappresentano titoli esecutivi come nel nostro ordinamento).

Nel CAD, dunque, il compratore dovrebbe effettuare il pagamento quando la merce è già in viaggio o addirittura è già pervenuta nel suo Paese ma, almeno teoricamente, prima di avere la possibilità di esaminarla. La merce infatti dovrebbe essergli consegnata solo dopo il pagamento e, quindi, il ritiro dei documenti, ma di fatto il venditore corre frequentemente il rischio che il compratore non ritiri i documenti (perché, ad esempio, ha saputo di riserve sulla polizza di carico, per sopravvenute difficoltà finanziarie o per il ritardo con cui sono arrivati i documenti, mentre nel frattempo sono maturate ingenti spese di sosta che fanno desistere il compratore dal ritirare le merci).
In tal caso la merce potrà essere messa all’asta dalle autorità portuali o doganali del Paese di destinazione oppure sarà il venditore a dover trovare un altro acquirente che la compri (a prezzo di realizzo) o addirittura a riportarla in Italia, con tutti gli oneri del caso (spese di andata, giacenza e ritorno).

Come si vede lo strumento presenta elevati margini di rischio, cui si aggiunga che le banche che intervengono nell’operazione, a differenza della lettera di credito, non hanno l’obbligo di verifica della regolarità e conformità dei documenti ma solo della buona esecuzione delle istruzioni ricevute dal venditore, senza tuttavia che la banca italiana possa essere ritenuta responsabile nel caso in cui le istruzioni non vengano eseguite dalla banca del Paese del compratore, nemmeno quando sia una sua corrispondente.

Si consideri che questa forma di pagamento è inadeguata al trasporto su strada, in quanto il documento di trasporto stradale non è rappresentativo della merce, quindi non è indispensabile per ottenere dal vettore la consegna della merce.
Anche il CAD è oggetto di una pubblicazione della Camera di commercio internazionale di Parigi, la 522/1996 Norme uniformi relative agli incassi.

• il COD (Cash on Delivery)

Infine, nel caso del COD, Cash on delivery (pagamento contrassegno), lo spedizioniere/ vettore riceve l’incarico di consegnare la merce al compratore solo dietro la corresponsione del prezzo. Si tratta quindi di un pagamento contestuale alla consegna della merce.

Perché questa forma di pagamento possa essere efficace è necessario che il vettore venga incaricato dal venditore e non dal compratore (quindi è sconsigliabile, ad esempio, se la consegna è stata pattuita EXW, ossia Franco fabbrica) e che il mandato conferito al vettore sia dettagliato e contenga le condizioni tassative cui è subordinata la consegna della merce. Anche in questo caso si sconsiglia l’accettazione di assegni o cambiali, per i motivi già ricordati al punto precedente, mentre sarà preferibile la consegna di attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabile ed incondizionato, a favore del venditore, oppure, naturalmente, la consegna di contanti.

Occorre infine prevedere il possibile mancato pagamento e la conseguente mancata consegna della merce e richiedere pertanto un acconto per coprire le spese di trasporto.


Gli strumenti di garanzia del pagamento: La lettera di credito Stand-by e  la clausola di riserva di proprietà


Oltre ai mezzi di pagamento sopra commentati, esistono anche degli strumenti di garanzia del pagamento, di carattere fideiussorio, ai quali è possibile ricorrere, avendoli previsti tempestivamente, in caso di mancato pagamento da parte del compratore. Tra i più diffusi si ricorda la lettera di credito stand-by e la clausola di riserva di proprietà.

La lettera di credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit), regolamentata dalla pubblicazione CCI 590/99 International Standby Practices ISP 98, costituisce un impegno della banca emittente a pagare al beneficiario dietro sua eventuale richiesta di rimborso (solitamente a mezzo di una sua semplice dichiarazione di inadempimento da parte dell’ordinante degli impegni contrattuali ed eventualmente, le copie dei documenti di spedizione), qualora tale pagamento non sia stato effettuato entro i termini e secondo le condizioni specificati nella lettera Stand-by.
Questa garanzia di pagamento si presta ad essere utilizzata anche in contratti diversi dalla vendita, e, in quest’ultimo caso, specialmente per spedizioni per via aerea: le merci e i documenti viaggiano insieme, evitando che i beni debbano essere gravati, a destinazione, da spese di sosta e magazzinaggio in attesa della documentazione, tra l’altro impedendo al compratore di sdoganare la merce (come potrebbe invece accadere in caso di lettera di credito).
Al fine della valutazione dell’opportunità di utilizzare questo strumento, è utile tenere presente che la banca emittente non è responsabile, tra l’altro, della verifica dei documenti presentati né dell’operato dei terzi da essa incaricati, nemmeno dei propri corrispondenti, ma, soprattutto, che, in caso di inadempimento della banca, il beneficiario può trovarsi senza altra scelta che non agire in giudizio nel Paese del compratore, dato che anche la banca emittente si trova in quel Paese, il che potrebbe non essere un’alternativa auspicabile.

La clausola di riserva di proprietà è infine uno strumento di tutela del credito di carattere contrattuale che consente, ove validamente prevista, di ritardare il passaggio della proprietà dei beni venduti fino al completo pagamento del prezzo. In caso di inadempimento il venditore avrà diritto alla restituzione dei beni consegnati, dei quali non ha mai smesso di essere proprietario.
Sono tuttavia da segnalare alcune cautele nell’utilizzo di questo strumento: innanzitutto è da considerare che l’effettiva tutela del venditore dipende dal fatto che le merci si trovino ancora nel magazzino del compratore, o comunque che non siano state cedute a terzi in buona fede, nei confronti dei quali il venditore non ha diritto di rivendicarle. È bene ricordare anche che l’effettiva possibilità di ottenere la restituzione dei beni non pagati è di fatto condizionata, specie in caso di fallimento, dall’identificabilità dei beni in questione rispetto a quelli di altri fornitori eventualmente presenti nel magazzino del debitore oppure rispetto a precedenti forniture dello stesso venditore regolarmente pagate.

Inoltre, in assenza di una disciplina internazionale uniforme di questa materia, trovano applicazione le diverse leggi nazionali, che non sempre riconoscono la possibilità del venditore di riservarsi la proprietà dei beni venduti fino all’integrale pagamento del prezzo e, in caso affermativo, differiscono sugli adempimenti richiesti (es. iscrizione in pubblici registri) affinché tale clausola sia opponibile al compratore e, soprattutto, ai suoi creditori ovvero al fallimento del compratore eventualmente intervenuto.

La legge italiana (articoli 1523 e seguenti del codice civile) stabilisce che la riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. In particolare, il D.lgs. 231/2002, in recepimento della Direttiva 2000/35/CE, ha stabilito che la riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore se preventivamente concordata per iscritto tra il venditore ed il compratore e se confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento.

L’assicurazione del credito di Sace
In merito a questo aspetto si segnala il Gruppo Sace, gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Per ulteriori informazioni in merito al Gruppo Sace, si rimanda al paragrafo 2.1 della presente guida.

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01/10/2018 - 17:16

Aggiornato il: 01/10/2018 - 17:16