La circolazione nazionale e comunitaria dei prodotti assoggettati ad accisa (prodotti ad accisa assolta), viene eseguita sotto la scorta del DAS - Documento di Accompagnamento Semplificato.
Non è tuttavia obbligatoria l'emissione del DAS per la circolazione nazionale dei seguenti prodotti alcolici ad accisa assolta: • alcole e bevande alcoliche confezionati in recipienti di qualsiasi quantità, purché muniti di contrassegni di Stato; • birra e vino; • bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra qualora non destinate a distillerie; • vini aromatizzati, liquori ed acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, contenuti in recipienti della quantità non superiore a 10 centilitri, aventi contenuto alcolometrico non superiore all'11% in volume; • vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.
Per i suddetti prodotti alcolici (esclusi dall'obbligo del DAS, relativamente alla loro circolazione nazionale), fatta eccezione: • per il vino, relativamente al quale si applicano le norme in materia di tutela agricola; • dei prodotti contrassegnati e di quelli destinati ad usi esenti, i quali circolano con la scorta del documento commerciale previsto dall'articolo 21, comma 4 del Dpr n. 633/1972 (e cioè, con il DDT- Documento Di Trasporto). resta fermo l'obbligo di emissione della "bolla di accompagnamento dei beni viaggianti" di cui al Dpr n. 627/1978 (e cioè della BAM /X-AB).
Riguardo alla birra, l’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 4/D del 15 aprile 2014, ha precisato che: “… l’emissione della BAM permane dovuta da parte del depositario autorizzato, così come da parte dei destinatari registrati, al momento dell’estrazione dall’impianto, collocato a monte della rete di distribuzione, di birra che viene immessa in consumo. Il medesimo obbligo non si rende applicabile invece, in virtù dell’art. 34, comma 43, del D.L. n. 179/2012 di cui in premessa, per i successivi trasferimenti dai depositi di birra assoggettata ad accisa agli esercizi di vendita”.
Tornando al DAS, tale documento, sino al 31 dicembre 2019, viene emesso in forma cartacea ( come da Determinazione Direttoriale n. 39996/RU del 18/12/2017).Dal 1° gennaio 2020 (salvo ulteriori proroghe) il DAS dovrà essere emesso con modalità telematiche. Esso deve essere emesso: • nei confronti di un soggetto dotato di codice d’accisa (deposito fiscale o destinatario registrato ordinario o occasionale) • verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, in quanto destinati ad essere esportati; • verso i soggetti esenti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 (Organizzazioni internazionali riconosciute, forze armate, etc.).
La compilazione del DAS cartaceo può avvenire utilizzando, alternativamente: • modelli conformi a quello allegato al Regolamento CEE n. 3649/1992 (DAS di tipo amministrativo); • documenti commerciali redatti su un modello diverso dal precedente, purché contenenti le medesime informazioni del DAS amministrativo (DAS di tipo commerciale).
Il DAS si compone di tre esemplari:
Nel caso di cessione di prodotti ad accisa assolta, con invio degli stessi in altro Paese Ue, da parte di supermercati, enoteche, etc., occorre distinguere tra due diverse situazioni:
SPEDIZIONE OCCASIONALE In tal caso lo speditore: • deve essere in possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici di cui all’articolo 63, comma 2, lettera a), del TUA; • deve presentare specifica richiesta di emissione del DAS al competente Ufficio delle Dogane; • deve presentare il DAS compilato al competente Ufficio delle Dogane; • deve prestare cauzione di ammontare pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destino. SPEDIZIONE RICORRENTE In tal caso lo speditore: • deve essere in possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici di cui all’articolo 63, comma 2, lettera a), del TUA; • deve presentare specifica richiesta di autorizzazione al competente Ufficio delle Dogane di emissione del DAS, in modo ricorrente; • deve tenere un apposito registro, vidimato dal competente Ufficio delle Dogane, con riporto degli estremi del DAS relativo alla partita movimentata; • deve prestare cauzione di ammontare pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destino.
PRODOTTI CONFEZIONATI
Circolazione nazionale
NB(*): Con decreto dipartimentale n. 331 del 12 aprile 2018, sono state emanate le disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del DM 2 luglio 2013. Al momento tale documento è facoltativo.
Circolazione in ambito UE
Circolazione con Paesi extra UE:
PRODOTTI SFUSI
In entrambi i casi: invio del documento di trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)