1.1.3 - Profilo delle accise


L'articolo 3 del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA - Testo Unico Accise) afferma che la classificazione dei prodotti sottoposti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

Il decreto citato distingue tra:

  • alcole etilico (articolo 32);
  • birra (articolo 34);
  • vino (articolo 36);
  • bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38);
  • prodotti alcolici intermedi (articolo 39).

In particolare:

Alcole etilico (articolo 32)

Per alcole etilico si intendono:

  1. tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 % in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
  2. i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
  3. le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

Rientrano in tale ambito prodotti di fonte vitivinicola, quali, ad esempio:

  • l’alcol etilico “tutto grado”;
  • le acquaviti in genere, di frutta italiana, di vino italiano ("brandy italiano") e di vinaccia  (grappa);
  • alcune tipologie di brandy (ad esempio: il cognac, l'armagnac).

Rientrano in tale ambito anche prodotti di fonte non vitivinicola, quali, ad esempio:

  • il ruhm (distillato di canna da zucchero);
  • il whisky (distillato di cereali);
  • il gin (distillato di cereali);
  • il kirsch (distillato di ciliegie nere);
  • lo slivovitz (distillato dalle prugne);
  • il calvados (distillato di sidro).

Birra (articolo 34)

Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.

Vino (articolo 36)

Si intendono per:

  1. "vino tranquillo" ("still wine")  tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti  definiti nella lettera b), aventi:
    1. un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
    2. un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15% ma non superiore al 18% in volume, purché ottenuti senza arricchimento e l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
  2. "vino spumante" ("sparkling wine") tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
    1. sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
    2. hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

Rientra nell’ambito del vino tranquillo (vino fermo) anche il vino frizzante il quale viene ottenuto da un vino con gradazione alcolica totale maggiore di 9% vol. ed effettiva di almeno 7% vol. con una sovrappressione tra 1 e 2,5 bar.

Nella Tabella delle codifiche per i prodotti alcolici (TA20) riguardo ai vini frizzanti viene indicato lo stesso codice CPA - Categoria Prodotti Accise dei vini tranquilli codice W200, anziché quello dei vini spumanti W300.

Rientrano in tale ambito anche i vini passiti e i vini muffati (come il vino ungherese Tokaij e il vino tedesco Riesling).

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38)

Si intendono per:

  1. "altre bevande fermentate tranquille” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 36 e i prodotti di cui ai codici NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all’articolo 34, che abbiano:
    1. un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 10% in volume;
    2. un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcool contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
  2. "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all’articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:
    1. essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
    2. avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 13% in volume;
    3. avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcool contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

Rientrano in tale ambito prodotti, quali, ad esempio:

  • i vinelli;
  • il sidro (succo di mela fermentato).

Prodotti alcolici intermedi (articolo 39)

Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% in volume ma non al 22% in volume.
Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 38, è considerato "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all’articolo 38, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all’8,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

Rientrano in tale ambito alcune tipologie di "vini speciali":

  • vini liquorosi (ad esempio: Marsala, Caluso passito liquoroso, Madeira, Porto, Sherry o Jerez o Xeres);
  • "mistelle": vini dolci prodotti senza fermentazione, aggiungendo, al mosto, acquavite di vino o alcol in quantità tale da raggiungere una gradazione alcolica effettiva tra 16 gradi e 22 gradi;
  • vini aromatizzati (ad esempio: vermouth e Barolo chinato).

 

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08/11/2019 - 11:40

Aggiornato il: 08/11/2019 - 11:40