L'articolo 3 del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA - Testo Unico Accise) afferma che la classificazione dei prodotti sottoposti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
Il decreto citato distingue tra:
In particolare:
Per alcole etilico si intendono:
Rientrano in tale ambito prodotti di fonte vitivinicola, quali, ad esempio:
Rientrano in tale ambito anche prodotti di fonte non vitivinicola, quali, ad esempio:
Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.
Si intendono per:
Rientra nell’ambito del vino tranquillo (vino fermo) anche il vino frizzante il quale viene ottenuto da un vino con gradazione alcolica totale maggiore di 9% vol. ed effettiva di almeno 7% vol. con una sovrappressione tra 1 e 2,5 bar.
Nella Tabella delle codifiche per i prodotti alcolici (TA20) riguardo ai vini frizzanti viene indicato lo stesso codice CPA - Categoria Prodotti Accise dei vini tranquilli codice W200, anziché quello dei vini spumanti W300.
Rientrano in tale ambito anche i vini passiti e i vini muffati (come il vino ungherese Tokaij e il vino tedesco Riesling).
Rientrano in tale ambito prodotti, quali, ad esempio:
Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% in volume ma non al 22% in volume. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 38, è considerato "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all’articolo 38, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all’8,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione.
Rientrano in tale ambito alcune tipologie di "vini speciali":