1.1 - Formalità amministrative


Per avviare un’attività di import-export occorre espletare le tradizionali formalità relative alla creazione di un’impresa.
Il Registro delle imprese rappresenta e costituisce nell’ambito del nostro ordinamento giuridico “l’anagrafe generale delle imprese” nella quale sono iscritti tutti gli imprenditori, pubblici e privati, singoli o collettivi, commerciali o artigiani, piccoli o grandi, indipendentemente dall’attività esercitata, tutti gli altri soggetti previsti dalla legge, oltre che tutti gli atti e i fatti che agli stessi si riferiscono.
Il Registro delle imprese è un “registro pubblico” quindi aperto e accessibile da qualunque interessato e non solo dai soggetti iscritti nello stesso. 

In base al D.lgs. 59/2010, dal 1° aprile 2010 è diventato obbligatorio l’utilizzo della Comunicazione Unica per tutte le tipologie di impresa. La Comunicazione Unica è una procedura che consente di eseguire contemporaneamente e attraverso un’unica modalità di presentazione, tutti i principali adempimenti amministrativi necessari per l’avvio dell’impresa ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi e ai fini della pubblicità legale.
Deve essere presentata telematicamente o su supporto informatico alla Camera di commercio competente territorialmente (ufficio del Registro Imprese) che provvede immediatamente a darne comunicazione alle amministrazioni interessate: albo imprese artigiane, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate.
Una volta ricevuta la documentazione, ogni ente si occupa della parte di propria competenza.
L’ufficio del Registro imprese, contestualmente alla consegna della Comunicazione Unica, rilascia una ricevuta (che ai sensi dell’art. 9 comma 3 costituisce “titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge”). Le amministrazioni competenti comunicano immediatamente all’interessato e al Registro Imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita Iva; entro i successivi 7 giorni comunicano anche gli ulteriori dati relativi alle posizioni registrate.

Tutti i file della Comunicazione Unica sono adottati in formato elettronico e devono essere firmati digitalmente dal o dai soggetti legittimati.
La presentazione di una Comunicazione Unica presuppone pertanto che l’impresa abbia un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Presso tale indirizzo l’impresa riceverà tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni provenienti dalle amministrazioni interessate e relative alle pratiche Comunicazione Unica presentate.
La Comunicazione Unica è diventata l’unica modalità di trasmissione delle informazioni con il vantaggio di:

• evitare sia ad imprese individuali che a società di doversi rivolgere a una pluralità di amministrazioni o di doversi recare fisicamente presso di loro
• consentire, attraverso una sola procedura, l’adempimento di formalità spesso molto diverse fra loro.

La stessa procedura si applica anche alle successive domande, denunce e dichiarazioni di modifica e di cessazione per le quali le Camere di commercio assicurano gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

Per ulteriori informazioni e per scaricare gratuitamente tutti i programmi informatici necessari è possibile consultare i siti del Registro Imprese e delle Camere di commercio territorialmente competenti: 
Registro Imprese:  http://www.registroimprese.it

In generale, per le attività di import-export, bisogna considerare in che forma queste verranno esercitate, distinguendo tra:
• attività di produzione e relativo commercio, generalmente libere (sussistono però adempimenti specifici per alcuni tipi di prodotti)
• attività di commercio all’ingrosso
• attività di commercio al dettaglio, per le quali sarà necessario rivolgersi, in via preventiva, al Comune ove si intende aprire il negozio.

Qualora si possieda già un’impresa e si voglia raccogliere informazioni in merito alla propria posizione, è sufficiente rivolgersi al Registro Imprese.
Tutte le informazioni necessarie per l’apertura di una società nella regione Piemonte sono disponibili presso gli uffici Registro Imprese delle singole Camere di commercio.

Tra le attività che sono spesso oggetto di import-export vi è il settore del commercio alimentare. Oltre a determinati requisiti di sicurezza prodotto e aspetti doganali illustrati nei successivi capitoli, occorre tenere presente che chi intenda svolgere un’attività commerciale nel settore alimentare deve verificare di essere in possesso di requisiti morali e/o professionali previsti dalla normativa vigente.

Apertura di un’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari

Dal 14 settembre 2012 aboliti i requisiti professionali per il commercio all'ingrosso di alimenti.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del D.Lgs.147/2012 l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Dal 14 febbraio 2013 inoltre è necessario allegare alle pratiche di denuncia di attività di commercio all'ingrosso il modello di autocertificazione antimafia compilato dai seguenti soggetti:

Titolare di impresa individuale 
Legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione delle società di capitale
Socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico
I soggetti membri del collegio sindacale, revisori, sindaco
Tutti i soci di società in nome collettivo
Soci accomandatari di società in accomandita semplice
Soggetti che rappresentano stabilmente le società estere con sedi secondarie in Italia.

Con l’art. 8 comma 2 lettera c decreto legislativo 147/2012 è stato eliminato il divieto di esercizio congiunto del commercio all’ingrosso e del commercio al dettaglio.  Per le attività di commercio all'ingrosso, dal 1 maggio 2018 sono entrati in vigore, con accordo del 22 febbraio 2018, i nuovi moduli SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) unificati e standardizzati.

La nuova modulistica può essere presentata: 

  • alla Camera di Commercio (nel caso di Scia semplice di inizio attività) 
  • al Suap (nel caso di Scia semplice di inizio attività), alternativamente rispetto alla presentazione diretta alla Camera di Commercio
  • esclusivamente al SUAP (nel caso di Scia unica o Condizionata, laddove sia necessario presentare contestualmente segnalazioni, comunicazioni o richieste di autorizzazioni ad altri enti.

Per approfondire:
https://www.to.camcom.it/commercio-allingrosso-0
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/archivio-modulistica-unificata/

Per l’attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 del D. lgs 26 marzo 2010, n. 59 e   professionali previsti dall’articolo 71, comma 6, dello stesso Decreto.
Per maggiori informazioni sui requisiti morali e professionali occorrerà pertanto rivolgersi al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune competente per territorio.
I soggetti che non sono in possesso dei requisiti indicati dal D.lgs. 59/2010 dovranno seguire corsi di formazione professionale appositamente istituiti presso uno degli Enti convenzionati con la Regione Piemonte il cui elenco è disponibile alla pagina internet: http://www.regione.piemonte.it/commercio/compartAliment.htm
Al
termine del corso, il partecipante dovrà sostenere un esame di idoneità presso la Camera di commercio che lo abiliterà sia all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia all’esercizio del commercio di prodotti alimentari.
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria con le quali rispettivamente dichiara di iniziare l’attività presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa, e di essere in regola anche dal punto di vista sanitario rispetto a quanto richiesto al riguardo ad ogni operatore del settore alimentare (Regolamento (CE) n. 852/2004)  Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione di entrambe le SCIA al SUAP.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di notificare, ai fini della registrazione, ogni stabilimento alimentare posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all’autorità competente di conoscere la  localizzazione e la tipologia di attività.

SCIA sanitaria:
La notifica di inizio attività, ai fini della registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del  Regolamento  (CE)  852/2004 ricade nell’istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241.
Modalità di trasmissione della SCIA sanitaria:
Gli operatori del settore alimentare trasmettono la SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio che, valutata la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, provvede a trasmetterla per la registrazione: 
1.all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
2.all’ASL dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le attività prive di stabilimento.

L’amministrazione competente ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA.
Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, la pubblica amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Le vendite a distanza: in merito si rimanda alla guida dedicata:   https://www.to.camcom.it/guida-imprese-ed-e-commerce-marketing-aspetti-legali-e-fiscali

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05/11/2018 - 11:00

Aggiornato il: 05/11/2018 - 11:00