• Documenti e certificati per l'estero - Varie

09. Come si richiedono le bollette doganali?

Dal 1° luglio 2009 tutte le bollette doganali di esportazione devono essere digitali rilasciate da uno spedizioniere o una agenzia doganale autorizzata. Per avere la prova dell’uscita della merce dal territorio UE, sia che si conosca o no la dogana di uscita è necessario sempre richiedere allo spedizioniere il numero di MRN (Movement Reference Number). Se si possiede questo numero è possibile dopo la spedizione risalire alla bolletta doganale. Per farlo si può entrare nel sito delle dogana www.agenziadogane.it, cliccare a sinistra nella home page su “e-customs.it”, poi “notifica di esportazione A.E.S.” ed infine inserire il numero di M.R.N. della bolletta di riferimento ed inviare.
Se la bolletta è stata registrata compariranno tutti i dati di scarico, la si può stampare ed è valida come originale; in caso contrario non sarà ancora registrata e quindi si riproverà.
Se la bolletta emessa prima del 1/7/2009 non è digitale, lo spedizioniere o l’importatore è obbligato ad inviarla via fax all’esportatore.

09. Devo esportare temporaneamente merci per una fiera in Brasile, posso fare il carnet ATA?

Il Brasile non fa parte della catena di convezioni ATA, quindi il carnet non viene accettato.
In alternativa deve fare domanda ad una dogana italiana richiedendo l'Autorizzazione alla temporanea esportazione. Questo vi permetterà al momento della reimportazione nell'Unione Europea di non dover pagare IVA e dazio di importazione. Al momento dell'ingresso in Brasile, munito di fattura proforma, dovrà richiedere l'apertura di una temporanea importazione nel Paese, di solito pagando una cauzione corrispondente all'importo dei dazi che verrà restituita dopo la riesportazione.

10. Come si utilizza il carnet senza commettere errori? Che consigli mi date per non ricevere contestazioni doganali?

Se il carnet non viene utilizzato correttamente, le dogane, attraverso le contestazioni doganali, possono far pagare diritti doganali e tasse di regolarizzazione. Per evitare spiacevoli conseguenze, possiamo elencare i principali motivi di irregolarità e i relativi suggerimenti:

- MANCATO RISPETTO DELLA DATA LIMITE PER LA RIESPORTAZIONE: nonostante il carnet sia valido per 365 giorni dal rilascio, alcune dogane, per esempio quella della Serbia, hanno la facoltà di concedere un tempo minore, di solito 1 o 2 mesi. Controllare quindi la data che viene apposta dalla dogana estera sulla souche bianca di importazione (FINAL DATE FOR RE-EXPORTATION). Se occorre lasciare la merce nel paese per un periodo maggiore, rivolgersi alla dogana estera prima di tale data per richiedere una proroga.

- RIESPORTAZIONE OLTRE LA SCADENZA: la merce deve obbligatoriamente uscire dal paese estero entro la data di scadenza del carnet. Anche un solo giorno di ritardo comporta il pagamento dei dazi. Si raccomanda quindi di organizzare per tempo il rientro della merce.

- MANCATA VIDIMAZIONE DEL CARNET IN FASE DI RIESPORTAZIONE O CHIUSURA DEL TRANSITO: ricordarsi in frontiera, al momento della riesportazione, anche se non si viene fermati dai doganieri, di chiedere e pretendere la vidimazione del carnet. Se la partenza avviene da un aeroporto occorre richiedere il controllo della merce e la vidimazione del carnet da parte dei doganieri prima di effettuare il “check in”. Quando la merce è diretta ad una fiera in Svizzera (Ginevra o Basilea), i doganieri di frontiera apriranno un transito per scortare la merce fino alla dogana interna presso la fiera, dove avverrà la chiusura del transito e, contestualmente, l’operazione di importazione (souche bianca di “importation”) con relativo controllo della merce.
Finita la fiera ricordarsi quindi di ripassare dall’ufficio doganale interno per l’operazione di “re-exportation” e l’apertura del transito, il quale andrà obbligatoriamente “chiuso” in frontiera al momento dell’uscita dal territorio elvetico.

- POSSIBILI ERRORI DI TRASCRIZIONE SULLE SOUCHE DA PARTE DELLE DOGANE DEI NUMERI D’ORDINE DEI PEZZI: controllare sempre l’esatta corrispondenza tra i numeri d’ordine dei pezzi riesportati e la relativa annotazione sulla souche bianca di riexportation da parte del doganiere estero.

- SMARRIMENTO DEL CARNET: il carnet va conservato con attenzione o consegnato a destino con la raccomandazione che venga custodito in modo opportuno. Una volta rientrati, se non verrà più utilizzato fino alla scadenza, è preferibile restituirlo subito per evitare che vada smarrito.

Prima di utilizzare il carnet, perché sia valido, lo stesso deve essere presentato ad una qualsiasi dogana italiana o comunitaria, interna o di frontiera per la presa in carico e l’operazione di esportazione. Le dogane estere possono rifiutare carnets ATA che non siano stati precedentemente vistati da una dogana comunitaria.

10. Dopo l’esportazione mi sono accorto che la fattura aveva l’importo sbagliato, ho emesso una nota di credito e riemesso la fattura. Come mi comporto ai fini doganali?

Se si riemette una fattura con nota di credito è necessario chiedere la rettifica presso l’Agenzia delle Dogane.

10. La lettera di credito mi richiede un certificato di origine in cui risulti da chi è stata prodotta la merce. Posso scrivere sul certificato una dichiarazione?

No, il certificato di origine non può contenere dichiarazioni di nessun genere. Se la merce è stata prodotta direttamente da voi, può aggiungere  la dicitura "produttore/manufacturer" seguita dal nome e indirizzo della vostra ditta nella casella n. 1 relativa allo speditore.

11. Cos'è la dichiarazione a lungo termine o long term declaration?

In base al Regolamento Comunitario 1207/2010 (scarica il regolamento, 12 pagine, 536 Kb), lo speditore che fornisce regolarmente ad un acquirente europeo merci di cui si prevede che il carattere originario preferenziale resti costante per lunghi periodi di tempo può presentare un unica dichiarazione che copra invii successivi di dette merci, denominata "dichiarazione a lungo termine". Di norma, la dichiarazione a lungo termine può riferirsi ad un periodo di un anno o meno a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione.

11. Siamo una galleria d’arte e dobbiamo portare in Svizzera ad una mostra un certo numero di quadri e di sculture di vari autori. Quale documentazione dobbiamo avere?

Se l’ente organizzatore della mostra è un ente pubblico, per l’esportazione temporanea in Svizzera di quadri, sculture e opere d’arte in genere, si deve richiedere il carnet A.T.A. presso lo sportello documenti per l’estero della Camera di Commercio.
Se invece l’ente organizzatore della mostra è un privato, le autorità doganali svizzere non accettano il carnet A.T.A. ma occorre fare una “temporanea” in dogana, preparando una lista delle opere (in questo caso la dogana fa versare una cauzione sul valore delle merci che verrà restituita al ritorno).
Occorre comunque avere il benestare delle Belle Arti nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

12. Che cos'è un AEO?

Lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) è riconosciuto a seguito di apposito accertamento dell’Agenzia delle Dogane, che comprova il rispetto degli obblighi doganali, dei criteri previsti per il sistema contabile e della solvibilità finanziaria.
L’operatore economico non è obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto. Il riconoscimento dello status di AEO consente però di avvalersi di vantaggi e agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale.
Tra i vantaggi diretti si segnala: maggiore rapidità delle procedure alle frontiere, riduzione dei controlli documentali e delle merci, trattamento prioritario delle spedizioni.
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione AEO: ww.agenziadogane.it

12. E se dovessimo esportare in via temporanea per delle mostre e fiere le nostre opere d’arte in diversi Paesi extra-CEE , vi sono le stesse regole che ci sono per la Svizzera?

Per l’esportazione temporanea di opere d’arte negli altri Paesi che accettano il carnet A.T.A. viene richiesto il carnet A.T.A. senza particolari distinzioni fra organizzatori pubblici o privati, fermo restando il benestare delle Belle Arti nei casi richiesti.
Se il Paese di destinazione non è tra quelli aderenti alla convenzione ATA occorre fare una temporanea in dogana.

13. Dobbiamo andare in India per una esposizione organizzata da un ente privato. È possibile utilizzare il carnet A.T.A.?

Sì, in una comunicazione del novembre 2004, Unioncamere ha precisato che l’India ha esteso l’utilizzo del carnet ATA per mostre e fiere anche per merci destinate a fiere o mostre organizzate da privati e non solo più per quelle ufficialmente riconosciute.