È il certificato di Origine e Valore richiesto talvolta per esportazioni in Nigeria. Normalmente lo stesso cliente nigeriamo procura il facsimile su cui redigere il documento, che va s compilato e firmato ed eventualmente presentato alla Camera di commercio per l’apposizione del visto poteri. In questo caso è obbligatorio contestualmente richiedere un certificato di origine. A titolo puramente esemplificativo, è possibile scaricare un facsimile da richiedere al cliente nigeriano: file in formato .pdf - 883 Kbyte
No, esiste una facilitazione concessa solo dalle autorità doganali svizzere per la quale quando è l’autore stesso che deve esportare in via temporanea le proprie opere in territorio elvetico per esporle in una galleria, in una mostra privata o pubblica, è sufficiente che l’autore faccia una lista descrittiva dei propri quadri o delle proprie opere e che la presenti alla dogana di confine. Questa concessione riguarda unicamente la dogana svizzera. Per quanto riguarda l'uscita dall'Italia occorre informarsi presso la dogana per le normali pratiche di esportazione necessarie.
Si, ma anche il Certificato di origine, come la fattura, diventa “PROFORMA” e si deve spuntare la casella “PROFORMA” nell’ultima videata della pratica telematica trasmessa tramite la piattaforma Cert’O.
No, non è obbligatorio fare la convalida dell'iscrizione nella banca dati Italiancom, anche se è previsto dalla circolare ministeriale 3576/C. Le ditte che non effettueranno la convalida non compariranno nelle consultazioni della Banca dati Italiancom. Chi non opera più con l'estero e non ha intenzione di mantenere la propria posizione nella banca dati Italiancom, può chiedere la cancellazione del Numero meccanografico inviando una comunicazione via PEC all’indirizzo documenti.estero@to.legalmail.camcom.it . Il numero meccanografico in questo caso non sarà più indicato sulla visura camerale.
A partire dal 1° agosto 2003 determinati prodotti, per poter essere importati e commercializzati sul mercato cinese, devono ottenere la certificazione e il marchio CCC (China Compulsory Certification). La certificazione è rilasciata da nove enti presenti nel Paese. L'obbligo di certificazione concerne 131 categorie di prodotti tra i quali materiale elettrico, elettrodomestici, materiale hi-fi, apparecchi per illuminazione, apparecchi telefonici, copertoni, apparecchiature mediche, ecc. Il CCC unifica e sostituisce le due certificazioni obbligatorie preesistenti: il marchio Grande Muraglia e il marchio CCIB e certifica gli standard di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e protezione ambientale del prodotto. Per informazioni ed elenchi delle agenzie autorizzate al rilascio delle certificazioni contattare la Camera di Commercio Italo Cinese, Via Camperio, 1 - 20123 Milano Tel. 02 862765; Fax 02 72000236 www.china-italy.com e-mail: commercial@china-italy.com
No, le uniche persone che possono firmare sono quelle che hanno poteri di firma per atti amministrativi denunciate al Registro Imprese della Camera di commercio.
La polizza, necessaria per ottenere il rilascio di un Carnet ATA è a favore dell'Unioncamere di Roma, ente garante nel sistema di garanzie internazionali A.T.A. e tutela la stessa Unioncamere nel caso in cui le ditte non rimborsino nei termini stabiliti eventuali diritti doganali addebitati dalle dogane straniere in seguito ad irregolarità nell'uso di un carnet. Tali diritti doganali che l'Unioncamere anticipa alle dogane straniere, devono comunque essere pagati, pena la sospensione dal servizio.
La richiesta di attribuzione del codice EORI può essere presentata presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Dogane presentando l'apposito modulo di richiesta unitamente al documento di riconoscimento del legale rappresentante. Per la dogana di Torino inviare il modulo a dogane.torino@adm.gov.it o alla PEC dogane.torino@pec.adm.gov.it
Maggiori informazioni per la richiesta del codice sono disponibili nella sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Dogane www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/eos .
In base all’accordo tra la UE e la Turchia i prodotti esportati verso la Turchia, scortati dal certificato ATR, godono dell’abbattimento daziario, a prescindere dalla loro origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e quelli siderurgici (ex CECA) per i quali l’origine preferenziale viene attestata tramite l’Eur1.
Il Governo turco, con regolamento 2017/10926 della DG 30270 del 14 dicembre 2017, entrato in vigore il 13 gennaio 2018, ha introdotto un dazio aggiuntivo all’importazione di alcuni determinati prodotti.
La nuova Decisione obbliga le imprese con sede all’interno della UE, che realizzano prodotti in paesi ExtraUE (con i quali la Turchia non ha in vigore un accordo commerciale preferenziale), a sostenere un’ulteriore tassa con l’obiettivo di contrastare l’importazione di beni prodotti al di fuori dell’Unione Europea.
I prodotti interessati dalla nuova normativa sono individuati dalle seguenti tariffe doganali:
3922, 3923, 3924, 3925, 3926, cap. 42, cap. 43, cap. 50, cap. 51, cap. 52, cap. 53, cap. 54, cap. 55, cap. 56, cap. 57, cap. 58, cap. 59, cap. 60, cap. 61, cap. 62, cap. 63, cap. 64, cap. 65, cap. 66, cap. 67, cap. 68, cap. 69, cap. 70, cap. 84, cap. 85, cap. 87, cap. 88, cap. 89, cap. 90, cap. 91, cap. 92, cap. 94, cap. 95, cap. 96.
Come conseguenza di tale procedura può essere richiesto dalle autorità turche un certificato di origine, al fine di verificare l'effettiva origine di tale merce.
Occorre però precisare che, se i prodotti esportati, sono accompagnati da un certificato ATR, non sarà necessario allegare il certificato d’origine, fatto salvo i casi determinati dal Ministero turco in base ai criteri di rischio.
Le nuove disposizioni sembrerebbero aver creato confusione anche presso gli importatori turchi. Si assiste infatti ad un aumento considerevole delle richieste del certificato d’origine anche quando non sarebbe necessario.
Si consiglia quindi di richiedere all’importatore di verificare l’effettiva necessità di rilascio del certificato d’origine. In alternativa al certificato potrebbe, inoltre, essere sufficiente una “exporter declaration” firmata dall’esportatore comunitario. Le richieste di certificato di origine verranno comunque evase senza limitazioni.
Si fa infine presente che, nella pratica, quasi tutte le esportazioni da parte di società che detengono lo status di AEO sono esenti dall'obbligo di certificazione di origine.
No. Nel caso di necessità a rimanere in un paese estero per più di un anno, si può però richiedere un carnet sostitutivo. Per la procedura occorre contattare l'ufficio "Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione". I costi per la pratica sono quelli relativi all'acquisto di un nuovo carnet con relativa polizza cauzionale. Occorre inoltre accertarsi presso la dogana straniera che ha vistato la souche di importazione, che il carnet sostitutivo sia una prassi accettata. Non tutti i paesi infatti prevedono la possibilità di utilizzare un carnet sostitutivo.