Verbale assemblea dei soci di trasferimento sede legale all'estero (la società non mantiene la nazionalità italiana)


Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Riferimenti normativi

Artt. 2480, 2436, 2615 ter c.c.,art. 25 Legge 31 maggio 1995, n. 218.
 

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità COSTITUTIVA
     
  • Tipo adempimento: domanda di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese.
     

Termine di presentazione della domanda - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda: entro 30 giorni dalla data della deliberazione1  o dalla data  in cui l’autorizzazione2  è stata consegnata al notaio

  • Sanzione (per ulteriori informazioni vai alla pagina Sanzioni amministrative)
    euro 20,00 Notaio (più spese di notifica verbale)
     

1Nel caso in cui la verbalizzazione della delibera dei soci sia successiva all’adozione della stessa (vedere le Avvertenze).
2Quando le autorizzazioni previste dall’art. 2436 c.c., integralmente richiamato dall’art. 2480 c.c., siano rilasciate successivamente alla delibera di trasferimento della sede legale all'estero, ai sensi dell’art. 223 quater delle disposizioni transitorie del c.c.

 

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

  • Notaio

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

  • Amministratore: se il Notaio ritiene non adempiute le condizioni di legge per l’iscrizione dell’atto e  gli amministratori abbiano optato per il ricorso al Tribunale che, laddove riscontri la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, omologa l’atto e ne ordina l’iscrizione nel Registro delle imprese. In tal caso si evidenzia che, il soggetto legittimato a presentare la domanda è un amministratore della società e che alla stessa occorre allegare copia informatica semplice del decreto di omologa.
     

Firme: chi deve firmare la domanda

Firma digitale del:

  • soggetto che presenta la domanda (Notaio o amministratore)

  • amministratore1

Nel caso in cui l'amministratore è soggetto legittimato alla presentazione della domanda a seguito di atto omologato con decreto del Tribunale, lo stesso può conferire l’incarico alla presentazione della domanda ad un professionista incaricato, commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A o B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies ed ex art. 1, D.Lgs. n. 139/2005, comma 3, lettera q), e comma 4, lettera f)), mentre il professionista deve indicare nel Modello Note della domanda di essere stato incaricato alla presentazione dall’amministratore della società.
La dichiarazione d’incarico da rendere nel Modello Note, nel caso di professionista che firma con dispositivo contenente il “certificato di ruolo”, è la seguente: “Il sottoscritto … dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico di … (nome e cognome dell’amministratore)”.
La dichiarazione d’incarico da rendere nel Modello Note, nel caso di dispositivo di firma privo del “certificato di ruolo”, è la seguente: “Il sottoscritto … dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione … (A o B) dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di …, al n. .... Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico di … (nome e cognome dell’amministratore)”. 


1La firma di un amministratore è comunque richiesta nel caso in cui venga presentata contestuale denuncia di apertura/modifica/cessazione unità locale o denuncia di inizio/modifica/cessazione attività presso un'unità locale già iscritta, non essendo il Notario soggetto obbligato, nè legittimato alla presentazione di tali denunce.

 

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 deve risultare compilato nel riquadro relativo ad ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO in cui, in corrispondenza del codice 021 (Condizioni sospensive), deve risultare l’indicazione “Iscrizione atto di trasferimento in altro Stato (indicarne il nome) del … Notaio… rep …, soggetto alla condizione sospensiva dell’iscrizione della società nel corrispondente Ufficio del Registro delle imprese dello Stato di destinazione … (nome Stato).” con codice atto:
    • A05 per l’iscrizione dell’atto modificativo
    • A03(eventuale) per l’iscrizione, modifica, cancellazione di sede secondaria1
    • A99 (eventuale) per il deposito dello statuto aggiornato (con “data atto” la data di presentazione della domanda)
       
  • Modello UL (eventuale) per la contestuale apertura, modifica o cessazione di unità locale o per l’istituzione, modifica o cancellazione di sede secondaria e/o la denuncia dell’inizio, modifica o cessazione dell’attività economica esercitata nelle stesse

  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:
    • la dichiarazione resa dal soggetto obbligato/legittimato che presenta la domanda, rispettando il seguente testo:
      La società, pur trasferendo la sede legale in altro Stato, non mantiene la soggezione all’ordinamento giuridico italiano”, qualora nell’atto di trasferimento della sede legale non risulti espressamente manifestata la volontà della società di non mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano o non sia allegata la dichiarazione sostitutiva attestante tale volontà
      e/o

    • la dichiarazione d'incarico resa da un professionista nel caso in cui l'amministratore della società, legittimato alla presentazione della domanda a seguito di atto omologato con decreto del Tribunale, sia privo del dispositivo di firma digitale e conferisca al professionista l'incarico alla presentazione della domanda 

 Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica


 1L’istituzione, la modifica o la cancellazione della sede secondaria deve essere prevista nell’atto modificativo.

 

Allegati della domanda

  • Copia informatica dell' originale cartaceo, del verbale di assemblea dei soci1, senza lo statuto, in formato pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal Notaio2  ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 (qualora la società non abbia adottato lo statuto, o in caso di adozione, lo stesso, in versione aggiornata, non sia parte dell’atto e potrà essere oggetto di deposito separato all’avveramento della condizione sospensiva3);

Oppure

  • Copia informatica dell' originale cartaceo, del verbale di assemblea dei soci1, comprensivo dello statuto aggiornato, in formato pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal Notaio2  ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005(qualora, in caso di adozione da parte della società dello statuto, lo stesso è allegato all’atto4);


Oppure

  • Copia informatica dell' originale cartaceo, del verbale di assemblea dei soci1, in formato pdf/A-1, con apposizione della relativa dichiarazione resa in calce, per estratto5 , sottoscritta digitalmente dal Notaio2  ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005  (qualora, in caso di adozione da parte della società dello statuto, lo stesso, richiamato come allegato, non venga depositato unitamente all’atto modificativo in quanto potrà essere oggetto di deposito separato all’avveramento della condizione sospensiva3)

  • Copia per immagine(acquisita tramite scansione ottica) dell'originale cartaceo (eventuale), del/degli allegato/i6 richiamato/i o meno nell’atto, a completamento della domanda, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

  • Dichiarazione sostitutiva del soggetto obbligato/legittimato, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che la società non mantiene la soggezione all’ordinamento giuridico italiano7 (eventuale), sottoscritta dallo stesso, digitalmente o con firma autografa. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta auotografamente dall’amministratore, sulla stessa deve essere apposta anche la firma digitale dell’intermediario che provvede all’invio della domanda e deve essere allegata, in file a parte, codificato con il codice E20, copia semplice del documento d’identità dell’amministratore8

1Ai sensi dell’art. 2480 c.c. le modificazioni dell’atto costitutivo devono avvenire con deliberazione dell’assemblea dei soci verbalizzata da Notaio.
2Oppure copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell'originale cartaceo dell'atto, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, secondo la seguente formula apposta in calce all'atto: "Il sottoscritto...(nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/05, che la copia dell'atto....(indicare il tipo di atto) è conforme all'originale. Lì,.........(indicare luogo e data)".
3Ai sensi dell’art. 2436 c.c., integralmente richiamato dall’art. 2480 c.c., il deposito dello statuto aggiornato deve avvenire successivamente al verificarsi degli effetti della /e modifica/che oggetto della deliberazione.
4In tal caso, lo statuto deve riportare l’indicazione espressa della condizione sospensiva a partire dalla quale entrerà in vigore, oppure è allegato nella versione aggiornata solo per la parte del testo che entra in vigore dall’iscrizione della delibera nel caso in cui quest’ultima contenga sia modifiche con effetto immediato sia modifiche soggette a condizione sospensiva.
5La dichiarazione resa può essere del seguente tenore: “si omette l’allegato…(statuto) in quanto…”.
6L’art. 2436 c.c. prevede che il Notaio, contestualmente al deposito dell’atto, debba allegare anche le eventuali autorizzazioni richieste.
7La Dichiarazione può essere resa anche direttamente nel Modello Note, allegato al modello S2, come indicato nella sezione Modulistica.
8Vale quello eventualmente già allegato ai fini della presentazione e sottoscrizione della domanda.

Registrazione dell'atto

Obbligatoria: è consentito il deposito dell'atto anteriormente alla registrazione ai sensi dell'art. 66 D.P.R. n. 131/86.

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,001

  • Imposta di bollo: euro 65,002 se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000
    Se sussistono i presupposti è possibile assolvere l’imposta di bollo tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.).

  • Diritto annuale: da corrispondere per ogni unità locale aperta e/o sede secondaria istituita (vedi la pagina Diritto Annuale)

1Esente se start-up innovativa o incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

2Esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Avvertenze

  • Contestuale denuncia di cessazione dell’ attività economica esercitata presso una localizzazione (unità locale o sede secondaria) già presente nella provincia: oltre al modello S2 deve risultare compilato anche il modello UL per la cessazione dell’attività esercitata nella localizzazione (unità locale/sede secondaria). Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.

  • “Dichiarazione di non mantenimento della soggezione della società all’ordinamento giuridico italiano”: quando la volontà della società di non mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano non risulta espressamente manifestata nell’atto di trasferimento e nel Modello Note1 non è stata resa la dichiarazione attestante tale volontà,  alla domanda (S2) deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva del soggetto obbligato/legittimato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

  • Deposito statuto aggiornato: di norma, laddove la società abbia adottato lo statuto, all’atto modificativo soggetto all’avveramento della condizione sospensiva non deve essere allegato lo statuto aggiornato in quanto lo stesso dovrà essere oggetto di deposito soltanto successivamente all’avveramento della condizione2. Tuttavia, nella prassi, si possono presentare i seguenti casi:
    • lo statuto aggiornato non è allegato all’atto in quanto sarà oggetto di deposito separato, una volta avveratasi la condizione sospensiva;

    • lo statuto aggiornato è richiamato come allegato nell’atto modificativo, ma sarà oggetto di deposito separato, una volta avveratasi la condizione  sospensiva (in tal caso l’atto modificativo deve riportare la dichiarazione di conformità resa per estratto dal Notaio in quanto deve essere depositato omettendo lo statuto);

    • lo statuto aggiornato è allegato all’atto modificativo e riporta l’indicazione che lo stesso entrerà in vigore nel nuovo testo aggiornato all’avveramento della condizione sospensiva. In tal caso, nel modello S2 deve risultare anche il codice atto A99, come “data atto” la data di presentazione della domanda e il riquadro relativo ad ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO deve risultare compilato anche in corrispondenza del codice 002 (Deposito statuto aggiornato) con l’indicazione “Deposito statuto aggiornato al … che entrerà in vigore all’avveramento della condizione sospensiva…”;

    • lo statuto è allegato all’atto modificativo che contiene sia modifiche con effetto immediato sia modifiche soggette all’avveramento della condizione sospensiva, ma è aggiornato solo con le modifiche che entrano in vigore immediatamente all’iscrizione della delibera. In tal caso, nel modello S2 deve risultare anche il codice atto A99, come “data atto” la data di presentazione della domanda e il riquadro relativo ad ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO deve risultare compilato anche in corrispondenza del codice 002 (Deposito statuto aggiornato) con l’indicazione “Deposito statuto aggiornato al … (data di presentazione della domanda)”;

    • lo statuto è allegato all’atto modificativo che contiene sia modifiche con effetto immediato sia modifiche soggette all’avveramento della condizione sospensiva, il testo riporta solo le modifiche che entrano in vigore immediatamente all’iscrizione della delibera mentre, per le parti relative alle modifiche soggette all’avveramento della condizione sospensiva, lo statuto riporta gli “omissis”. In tal caso, nel modello S2 deve risultare anche il codice atto A99, come “data atto” la data di presentazione della domanda e il riquadro relativo ad ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO deve risultare compilato anche in corrispondenza del codice 002 (Deposito statuto aggiornato) con l’indicazione “Deposito statuto aggiornato al … (data di presentazione della domanda)”. 


1Vedi nella sezione Modulistica: “Modello Note”. 
2Ai sensi dell’art. 2436 c.c., integralmente richiamato dall’art. 2480 c.c., il deposito dello statuto aggiornato deve avvenire successivamente al verificarsi degli effetti della /e modifica/che oggetto della deliberazione.

 

Approfondimento

Il trasferimento della sede legale di società italiana in altro Paese dell'Unione Europea o extra europeo, che applica il criterio dell’incorporazione, di regola, costituisce modificazione dell’atto costitutivo e, conseguentemente ne segue le regole, sia quelle relative alla decisione dei soci sia quelle relative alla pubblicità della decisione medesima.

La società che si trasferisce viene accolta nell’ordinamento dello Stato di destinazione continuando a vivere e funzionare secondo le regole e le norme italiane, cioè del luogo in cui si è perfezionato il procedimento costitutivo della stessa, essendogli in sostanza riconosciuto dallo Stato di destinazione il suo statuto personale, la sua organizzazione e la sua struttura, e senza che ciò comporti in via automatica la perdita della nazionalità italiana, se la società esprime la volontà di essere disciplinata dall’ordinamento originario1. In questo caso, la società continua a vivere ed operare secondo le leggi dello stato italiano e conseguentemente non vengono meno gli obblighi e i controlli previsti dall’ordinamento giuridico italiano.

La società che trasferisce la propria sede legale in altro Stato dell'Unione Europea o extra europeo, che adotta il criterio dell’incorporazione, tuttavia, può anche esprimere contestualmente la volontà di acquisire la nazionalità dello Stato di destinazione (nel quale si trasferisce) e di abbandonare conseguentemente la nazionalità italiana. In questo caso, la società deve conseguentemente modificare il proprio atto costitutivo (o lo statuto) al fine di adottare la corrispondente forma giuridica e di conformare la propria struttura e la propria organizzazione al nuovo ordinamento giuridico prescelto.

Le modalità con le quali deve essere richiesta l’iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione dei soci di trasferimento della sede legale della società in altro Stato dell'Unione Europea o extra europeo, che adotta il criterio dell’incorporazione, sono pertanto diverse a seconda del fatto che la società abbia deciso o meno di mantenere o non mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano, quindi di mantenere o meno la nazionalità italiana.

Nel caso la società decida di non mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano, quindi la nazionalità italiana, la stessa dovrà eseguire presso il Registro delle imprese due adempimenti pubblicitari, perché dovrà presentare una prima domanda per richiedere il mero deposito del verbale di trasferimento della sede legale in altro stato, e successivamente, una seconda domanda per richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Avendo deciso di non mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico di origine (italiano), infatti, la società non può più rimanere iscritta nel competente Registro imprese italiano (nel quale risultava iscritta alla data del trasferimento), presso il quale non dovrà pertanto più continuare ad eseguire tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dall’ordinamento giuridico italiano finalizzati al deposito e all’iscrizione nel Registro delle imprese (iscrizione del rinnovo delle cariche, delle modifiche statutarie, del deposito del bilancio ecc.).

La cancellazione dal Registro delle imprese non comporta tuttavia l’estinzione della società, che continua ad esistere come soggetto giuridico, così come avviene anche nel caso del trasferimento della sede legale della società in altra provincia dello Stato italiano; in questo caso, si tratta semplicemente di rispettare il principio della competenza dei vari Uffici del Registro delle imprese, nel caso di specie, una competenza territoriale radicata addirittura in altro Stato.

Quando lo Stato di destinazione accetta il trasferimento quindi, in quanto adotta il criterio dell’incorporazione e, quando la società che si trasferisce decide di acquisirne la nazionalità, la continuità giuridica della società stessa è sempre e comunque garantita. La società non si scioglie, né deve passare dalla fase della liquidazione finalizzata alla sua estinzione, la società deve semplicemente anche deliberare, oltre al trasferimento, le ulteriori modifiche dell’atto costitutivo necessarie a conformane il contenuto alle norme dello Stato di destinazione.

Lo scioglimento e la liquidazione della società oltre che la sua estinzione conseguono, invece, al trasferimento della sede legale in altro stato che non accetta il trasferimento, in quanto adotta il criterio della sede effettiva, ritenendo vincolante la legge del paese di destinazione, ragione per cui la società, se intende stabilirsi in tale Stato, deve prima estinguersi e poi costituirsi nuovamente nello Stato di destinazione secondo le leggi di tale Stato.
La necessità di eseguire un duplice adempimento pubblicitario e l’impossibilità di poter richiedere immediatamente la cancellazione della società dal Registro delle imprese nel quale la stessa era iscritta originariamente trova la sua ragion d’essere nelle previsioni dell’articolo 25 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 che, con riguardo alle società italiane, disciplina la possibilità di trasferire la propria sede legale all’estero, sia in un paese dell’Unione Europea sia in un paese extra europeo.

Secondo quanto dispone tale articolo, infatti, i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato hanno efficacia soltanto se posti in essere “conformemente alle leggi degli Stati interessati (sia quello di provenienza sia quello di destinazione)". Per tale ragione, la deliberazione di trasferire la sede sociale in altro Stato, abbandonando la soggezione all’ordinamento giuridico italiano, non è mai immediatamente efficace (con la sola iscrizione nel Registro delle imprese di provenienza) in quanto la stessa è sempre sospensivamente condizionata al riconoscimento del trasferimento da parte dello Stato di destinazione e quindi all’iscrizione della Società presso i competenti e corrispondenti uffici pubblici dello Stato di destinazione medesimo. Negli atti di trasferimento di questo tipo, infatti, si legge sempre che “i soci, intendendo adottare la disciplina normativa dello Stato di destinazione, prendono atto che il trasferimento è sottoposto alla condizione sospensiva dell’iscrizione della società nel corrispondente ufficio del Registro delle imprese dello Stato di destinazione”.

Conseguentemente, soltanto una volta verificatasi la condizione sospensiva, quindi il riconoscimento del trasferimento della sede legale da parte dello Stato di destinazione e l’iscrizione della società nel corrispondente ufficio del Registro delle imprese, la stessa potrà richiedere al Registro delle imprese italiano, nel quale era originariamente iscritta, la sua cancellazione.

Tutto ciò premesso, costituendo il trasferimento della sede legale in altro stato modifica dell’atto costitutivo, anche quando la società decida di non mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano, la competenza a deliberare spetta inderogabilmente all’assemblea dei soci e questi ultimi non possono decidere tale modificazione dell’atto costitutivo con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

La modificazione è deliberata con le maggioranze stabilite dalla legge e, come per le società per azioni, è necessaria la presenza del notaio, al quale spetta il compito di verbalizzare l’assemblea stessa oltre che il compito di verificare la legittimità delle decisioni modificative assunte dai soci.

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica poi, verificato l’adempimento di tutte le condizioni stabilite dalla legge, entro trenta giorni, ne richiede l’iscrizione nel Registro delle imprese contestualmente al deposito della stessa, allegando inoltre le eventuali autorizzazioni richieste dalle norme in relazione all’oggetto sociale o all’attività esercitata dalla società (prima domanda).

Di conseguenza, l’Ufficio del Registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione depositata e della domanda, iscrive la deliberazione dei soci nel registro.

Se il notaio verbalizzante, invece, non ritiene adempiute le condizioni previste dalla legge, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’atto modificativo, ne dà comunicazione agli amministratori. Nei trenta giorni successivi, gli amministratori possono convocare nuovamente l’assemblea dei soci affinché adotti gli opportuni provvedimenti oppure possono ricorrere al Tribunale affinché ne ordini l’iscrizione nel Registro delle imprese. Il Tribunale ordina l’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese con decreto di omologa, soggetto a reclamo, soltanto quando ritenga verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e solo dopo aver sentito il pubblico ministero. In mancanza la deliberazione diviene inefficace.

Per espressa previsione di legge, qualunque deliberazione modificativa dell’atto costitutivo non produce effetti se non dopo l’iscrizione. Ciò significa che l’efficacia del trasferimento della sede legale in altro stato, deliberata dall’assemblea dei soci, è sempre condizionata sospensivamente alla sua iscrizione nel Registro delle imprese. In questo caso tuttavia, non mantenendo la società la soggezione all’ordinamento giuridico italiano, l’efficacia della delibera che contiene la decisione di trasferire la sede legale all’estero non consegue immediatamente alla sua iscrizione nel Registro delle imprese, in quanto è condizionata anche al riconoscimento del trasferimento stesso da parte dello Stato di destinazione, quindi all’iscrizione della società nel corrispondente Ufficio del Registro delle imprese di questo Stato.

Dopo la modifica dell’atto costitutivo, copia del testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata, quando la società lo abbia adottato, può essere depositata nel Registro delle imprese.

Una volta ottenuta l’iscrizione nello Stato di destinazione, la società chiede la sua cancellazione dal Registro imprese italiano (seconda domanda).
 

Per un ulteriore approfondimento dell'argomento si consiglia la consultazione della pagina:
Trasferimento sede legale in altro stato dell'Unione Europea o extra europeo


1La società in questo caso adotta l’orientamento della Corte di Giustizia che afferma la possibilità di una società di stabilire la propria sede in altro stato diverso da quello nel quale venne costituita, mantenendo l’ordinamento giuridico ove è stata costituita. Tale ipotesi non presenta particolari problemi procedurali, ma è piuttosto rara perché il trasferimento della sede in altro Stato, come l’esperienza dimostra, coincide la maggior parte delle volte con la volontà di adottare le norme dello Stato di destinazione.

 

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Ultima modifica
Mercoledì, Settembre 29, 2021 - 11:29

Aggiornato il: Mercoledì, Settembre 29, 2021 - 11:29

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