Nomina dell'organo di controllo: nomina sindaci


La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, deve essere iscritta, a cura degli amministratori, nel Registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Riferimenti normativi: artt. 2477, 2400 c.c.

Termine:  entro 30 giorni dalla data della nomina.

Sanzione: consultare la pagina Sanzioni amministrative

Soggetti obbligati: amministratore.

Soggetti legittimati: professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione1


1Ciascun sindaco nominato deve sottoscrivere digitalmente la domanda al fine di provare l'accettazione dell'incarico. La sua firma non è necessaria nel caso in cui la deliberazione dell'assemblea dei soci di nomina dei sindaci sia verbalizzata dal notaio e nella stessa risulti l’accettazione espressa della carica da parte del sindaco. 

Modulistica

  • Modello S2 deve risultare compilato con codice atto:
    • A08per la nomina del/i sindaco/i
       
  • Un modello intercalare P per ogni sindaco nominato
     
  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:
    la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore e/o il sindaco della società, privi del dispositivo di firma digitale, conferiscano allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda. 

Esempio di domanda di iscrizione della nomina del collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti:

Percorso di compilazione con Comunica Starweb

Distinta R.I.risultante dalla compilazione della modulistica

Allegati 

  • Copia informatica1 semplice2 del verbale di assemblea dei soci o delle decisioni dei soci assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto e del relativo verbale riepilogativo3 del risultato conseguito

Oppure

  • Copia informatica4 semplice2 delle pagine del libro delle decisioni dei soci nelle quali è/sono stato/e trascritto/e il verbale di assemblea dei soci o le decisioni dei soci assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto
     

1Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo (verbale) riportante le firme autografe del presidente e, se nominato, del segretario. Oppure copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) degli atti cartacei (decisioni dei soci) riportanti ciascuno la data e la firma autografa del socio che ha espresso il suo consenso.
2Trattandosi di atto/i non soggetto/i ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo/gli stesso/i sia/no allegato/i in formato pdf/A-1 e che sia/no sottoscritto/i digitalmente dal presidente e, se nominato, segretario, dal socio, né da altro soggetto che presenta la domanda.
3Per poter riepilogare il risultato conseguito dalle decisioni dei soci o dalle decisioni degli amministratori assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto, è prassi diffusa che le stesse siano completate da un verbale riepilogativo di chiusura, redatto dall'organo amministrativo, nel quale vengono verbalizzate le fasi della procedura stessa e i risultati conseguiti. Sebbene le norme del codice civile non prevedono che lo stesso debba essere obbligatoriamente allegato alla domanda, questo si rende necessario tutte le volte in cui dalle decisioni dei soci o dalle decisioni degli amministratori, assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto, non si evinca chiaramente il risultato conseguito. La data di nomina dell'organo di controllo sarà comunque quella in cui i soci e/o gli amministratori hanno manifestato il loro consenso e non quella del verbale riepilogativo.
4Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) delle pagine del libro delle decisioni dei soci nelle quali è/sono stato/e trascritto/e il verbale di assemblea dei soci/le decisioni dei soci assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto.

 

Registrazione dell'atto

Non prevista.

Importi

  • Diritti di segreteria: € 90,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato.1

  • Imposta di bollo: € 65,00, esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa.1

 


1L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze

Approfondimento

Diversamente dalle società per azioni, le società a responsabilità limitata non sono obbligate a nominare un organo di controllo, se non nelle ipotesi in cui ricorrano precise condizioni previste dalla legge (controllo obbligatorio). Fuori da queste ipotesi, alle società a responsabilità limitata è riconosciuta sia la facoltà di prevedere nell’atto costitutivo la presenza di un organo di controllo cui affidare le funzioni di controllo amministrativo e/o contabile della società sia la facoltà di non prevederlo (controllo facoltativo).
 

SISTEMA DI CONTROLLO FACOLTATIVO

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Qualora lo statuto non disponga diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, il sindaco unico.
 

SISTEMA DI CONTROLLO OBBLIGATORIO

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria1 quando la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • per due esercizi consecutivi, ha superato almeno due dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis, comma 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cioè il limite di euro 4.400.000 per l’attivo dello stato patrimoniale, di euro 8.800.000 per i ricavi delle vendite e delle prestazioni e di 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio).
     

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Parallelamente, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa per mancato superamento per due esercizi consecutivi dei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
 

L’ASSETTO DEI CONTROLLI (SIA FACOLTATIVO SIA OBBLIGATORIO)
 

Con l’espressione “organo di controllo” il legislatore ha inteso riferirsi alla possibilità, per la società a responsabilità limitata, di adottare un assetto di controlli interni:

  • monocratico: sindaco unico

oppure,laddove previsto dall’atto costitutivo

  • pluripersonale: collegio sindacale
     

Con la generica espressione “revisore” il legislatore ha inteso riferirsi alla possibilità, per la società a responsabilità limitata, di nominare, quando previsto dall’atto costitutivo e in alternativa all’organo di controllo interno oppure oltre all’organo di controllo interno:

  • un revisore legale persona fisica

oppure

  • una società di revisione legale dei conti.
     

Sia nell’ipotesi in cui la società a responsabilità limitata eserciti la facoltà di avvalersi di un organo di controllo, pur non essendone obbligata, sia quando la stessa sia obbligata dalla legge ad affidare ad un apposito organo il controllo amministrativo e contabile, alla stessa è sempre riconosciuta un’ampia autonomia organizzativa relativamente all’assetto dei controlli, quindi la possibilità di scegliere fra diverse forme di controllo, diversificate non solo nella forma, ma anche nella sostanza.

La società può quindi scegliere fra una pluralità di opzioni e può decidere di:

  • nominare soltanto un organo di controllo interno e in tal caso può ancora decidere di nominare un sindaco unico o un collegio sindacale (quando lo prevede l’atto costitutivo);
  • nominare soltanto un revisore, in alternativa all’organo di controllo interno, e può trattarsi sia di un revisore legale persona fisica, sia di una società di revisione, iscritti nel registro del revisori legali (quando lo prevede l’atto costitutivo);
  • nominare un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale) e un organo di controllo esterno (revisore o società di revisione).

La scelta del soggetto al quale affidare il controllo determina anche la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema di controlli cui assoggettare la società:

  • vigilanza sulla gestione e revisione legale affidate cumulativamente al sindaco unico o al collegio sindacale;
  • esclusiva revisione legale affidata al revisore legale o alla società di revisione.

Mentre, infatti, in capo all’organo di controllo interno possono cumularsi sia la funzione di vigilanza (controllo amministrativo) sia quella della revisione legale, al contrario, il revisore legale o la società di revisione possono esercitare esclusivamente l’attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché ad esprimere il proprio giudizio sul bilancio.

Nel caso di nomina di un organo di controllo interno, sia monocratico sia collegiale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale dettate per le società per azioni, quindi:

  • quando nominato, il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e da due membri supplenti. In ogni caso, al sindaco unico competono i medesimi doveri, poteri e responsabilità attualmente attribuiti al collegio sindacale. Con riguardo a quest’ultimo il legislatore non ha previsto la nomina del sindaco supplente del sindaco unico;
  • il primo collegio sindacale/sindaco unico può già essere nominato con l’atto costitutivo, successivamente il collegio sindacale/sindaco unico è nominato con decisione dei soci, assunta con metodo assembleare, oppure con una delle modalità alternative consentite dall’articolo 2479 c.c. e cioè, mediante consultazione o consenso espresso per iscritto, con la quale è nominato anche il presidente del collegio sindacale;
  • i sindaci nominati restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
  • almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero della Giustizia. I restanti membri, se privi di tale requisito, devono essere iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro2, oppure devono essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
  • costituiscono cause d’ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco: l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento e la condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; l’essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a controllo comune; l’essere legato alla società o alle società che si trovino nelle condizioni previste dai citati vincoli di controllo da un rapporto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’art. 2397 c.c.3.
  • la funzione del collegio sindacale/sindaco unico è quella di vigilare sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di correttezza amministrativa. Il controllo contabile è un compito soltanto eventuale del collegio sindacale/sindaco unico, di regola esso spetta ad un revisore o ad una società di revisione. Nell’ipotesi in cui il collegio sindacale/sindaco unico sia investito anche della funzione di controllo contabile, tutti i sindaci o il sindaco unico devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Secondo quanto dispongono le norme per le società per azioni, tuttavia, l’organo di controllo interno può esercitare la revisione legale solo se tale attribuzione è prevista dall’atto costitutivo e la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Quando, invece, la società decide di nominare unicamente un revisore, in questo caso il sistema dei controlli della società si impernia su un soggetto esterno che ha il compito di effettuare esclusivamente l’attività di revisione legale.

Nel caso di nomina di un revisore, sia esso un revisore legale persona fisica sia esso una società di revisione legale dei conti, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo unico della revisione legale). Il decreto individua i soggetti legittimati all’esercizio dell’attività e definisce le modalità di affidamento ed estinzione dell’incarico, quindi:

  • quando nominato, il revisore legale questo può essere sia una persona fisica sia una società di revisione;
  • il primo revisore può già essere nominato con l’atto costitutivo, successivamente è nominato con decisione dei soci, assunta con metodo assembleare, oppure con una delle modalità alternative consentite dall’articolo 2479 c.c. e cioè, mediante consultazione o consenso espresso per iscritto;
  • il revisore nominato resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
  • l’esercizio dell’attività di revisione legale è riservato agli iscritti in un apposito Registro Unico gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • possono richiedere l’iscrizione nel registro le persone fisiche e le società di revisione che siano in possesso di determinati requisiti;
  • la funzione del revisore è quella di esprimere con un’apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato (nel caso in cui quest’ultimo sia redatto) e di verificare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
     

ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Il decreto legislativo n. 39/2010 (Testo unico della revisione legale) prevede un regime composto da un nucleo di norme comuni, applicabili a tutte le società, e alcune disposizioni speciali per le società qualificate "enti di interesse pubblico". Questa categoria comprende:

  • le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto l’ammissione alla negoziazione;
  • le banche; 
  • le imprese di assicurazione e di riassicurazione; 
  • le società emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; 
  • le società di gestione dei mercati regolamentati; 
  • le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; 
  • le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; 
  • le società di intermediazione mobiliare;
  • le società di gestione del risparmio; 
  • le società di investimento a capitale variabile; 
  • gli istituti di moneta elettronica; 
  • gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB. 

Con riguardo ai soggetti legittimati ad esercitare la revisione legale dei conti, l’articolo 16 del decreto legislativo stabilisce che nelle società qualificate come “enti di interesse pubblico”, nonché in quelle controllate da enti di interesse pubblico e nelle società che controllano enti di interesse pubblico, la revisione legale dei conti non può essere esercitata dal collegio sindacale perché deve essere obbligatoriamente affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

Tale principio vale quale che sia il tipo societario, questo significa che, quando ricorre tale situazione, sia nelle società per azioni sia nelle società a responsabilità limitata la revisione deve essere affidata ad un soggetto esterno.

L'incarico di revisione legale negli enti di interesse pubblico, nel caso in cui venga affidato ad una società di revisione, ha durata di nove esercizi, mentre nel caso in cui sia affidato ad un revisore persona fisica, ha una durata di sette esercizi. In ogni caso, esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla cessazione del precedente incarico.


Pubblicità legale nel Registro delle imprese

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci gli amministratori devono chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese della nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, indicando per ciascuno dei componenti l’organo di controllo interno il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

Gli effetti della pubblicità legale della nomina nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): la nomina, se non iscritta, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza della nomina non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.                     

Si evidenzia inoltre che:
 

  • soggetta a pubblicità legale è la nomina del collegio sindacale/sindaco unico, intesa quale “fatto” giuridicamente rilevante, e non l’atto di nomina che il registro delle imprese acquisisce, unitamente alla domanda di iscrizione della nomina, al solo scopo di verificare la veridicità della nomina stessa;
  • ai fini pubblicitari, non riveste alcuna rilevanza il momento in cui i sindaci nominati hanno accettato la carica o in cui hanno avuto la notizia della loro nomina;
  • al mero fine di comprovare il consenso alla propria designazione alla carica, è richiesto che la domanda di iscrizione della nomina sia sottoscritta oltre che da un amministratore, quale soggetto obbligato, anche da ciascuno dei sindaci nominati (effettivi e supplenti).

1L'art. 20, comma 8 del D.L. n. 91/2014, convertito con la legge n.116/2014, ha abrogato il secondo comma dell'art. 2477 del c.c. recante l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl con capitale sociale uguale o superiore a quello minimo previsto per le Spa (cinquantamila euro). L'ultimo periodo dell'art. 20, c. 8, aggiunto dalla legge di conversione, specifica che "Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca".
2Come previsto dal D.M. 29/12/2004 n. 320.
3Quando si tratta di sindaci professori universitari in materie economiche o giuridiche e di sindaci iscritti negli albi professionali precedentemente citati che perdano tale qualificazione.

 

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Giovedì, Gennaio 27, 2022 - 09:54

Aggiornato il: Giovedì, Gennaio 27, 2022 - 09:54

A chi rivolgersi