Cancellazione a seguito del trasferimento della sede legale all'estero


La società che trasferisce la sede legale all'estero non mantenendo la nazionalità italiana, successivamente all'iscrizione nel corrispondente registro delle imprese dello stato estero, deve richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese italiano.

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Riferimenti normativi

Artt. 2480, 2436, 2615 ter c.c., art. 25 Legge 31 maggio 1995, n. 218

Sezioni di iscrizioni nel R.I./REA

L'iscrizione della cancellazione della società a seguito del trasferimento sede legale in altro stato dell'Unione europea o extra europeo non modifica la sezione di iscrizione della società nel Registro delle imprese.
 

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità COSTITUTIVA
     
  • Tipo adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.

Termini di presentazione della domanda/denuncia - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda: successivamente all’iscrizione della società nel corrispondente Ufficio del Registro delle imprese dello Stato di destinazione
     
  • Sanzione: non prevista

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda/denuncia

Amministratore

Soggetti legittimati a presentare della domanda/denuncia in luogo dei soggetti obbligati

  • Notaio1

  • Procuratore

  • Professionista incaricato: commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A o B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies ed ex art. 1, D.Lgs. n. 139/2005, comma 3, lettera q), e comma 4, lettera f)).
     

1Solo se espressamente delegato, nell’atto di trasferimento della sede legale in altro Stato o con apposita procura speciale, a presentare la conseguente istanza di cancellazione dal Registro delle imprese italiano, non essendo il Notaio soggetto obbligato, né legittimato (se non in forza del conferimento di specifica procura) alla presentazione di tale domanda.

Firme: chi deve firmare la domanda/denuncia

Firma digitale del:

  • soggetto che presenta la domanda (Notaio o amministratore)

  • amministratore1
     

 Nel caso in cui l'amministratore sia privo del dispositivo di firma digitale, lo stesso può:

  • conferire procura ad altro soggetto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. In tal caso deve essere allegata la procura portante il numero identificativo della pratica, firmata autografamente dall’amministratore; a perfezionamento di questa modalità di firma occorre allegare, in un file separato, codificato con il codice E20, copia semplice del documento di identità dell’amministratore
    oppure

  • nel caso in cui l'amministratore sia soggetto legittimato alla presentazione della domanda a seguito di atto omologato con decreto del Tribunale, lo stesso può conferire l’incarico alla presentazione della domanda ad un professionista incaricato, commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A o B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies ed ex art. 1, D.Lgs. n. 139/2005, comma 3, lettera q), e comma 4, lettera f)), mentre il professionista deve indicare nel Modello Note della domanda di essere stato incaricato alla presentazione dall’amministratore della società.
    La dichiarazione d’incarico da rendere nel Modello Note, nel caso di professionista che firma con dispositivo contenente il “certificato di ruolo”, è la seguente: “Il sottoscritto… dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico di … (nome e cognome dell’amministratore)”.
    La dichiarazione d’incarico da rendere nel Modello Note, nel caso di dispositivo di firma privo del “certificato di ruolo”, è la seguente: “Il sottoscritto … dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione … (A o B) dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di …, al n. ... Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico di … (nome e cognome dell’amministratore)”.

1La firma di un amministratore è comunque richiesta nel caso in cui venga presentata contestuale denuncia di apertura/modifica/cessazione unità locale o denuncia di inizio/modifica/cessazione attività presso un'unità locale già iscritta, non essendo il Notaio soggetto obbligato, nè legittimato (se non in forza del conferimento di specifica procura) alla presentazione di tali denunce. 

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S3 deve risultare compilato nel riquadro previsto per la cancellazione della società dal Registro delle imprese con codice  atto:
    • A14 per la cancellazione della società dal Registro delle imprese
       
  • Modello S2 (eventuale) deve risultare compilato nel riquadro previsto per il deposito dello statuto aggiornato con codice atto: 
    • A99  (eventuale) per il deposito dello statuto aggiornato (con "data atto" la data di presentazione della domanda) 
       
  • Modello Note, in cui deve risultare indicato:
    • l’avveramento della condizione sospensiva: “In data… la società è stata iscritta nel… (corrispondente Ufficio del Registro delle imprese) del/della ... (indicare il nome dello Stato di destinazione)

           e/o

    • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore della società, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda

Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica.

Allegati alla domanda/denuncia

Qualora, in caso di adozione dello statuto da parte della società, lo stesso venga allegato, in versione aggiornata:
 

  • Copia informatica1 (eventuale), in formato pdf/A-1, dello statuto aggiornato, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dallo/dagli amministratori che lo ha/hanno redatto e sottoscritto in originale
    Oppure
     
  • Copia informatica di originale cartaceo (eventuale), in formato pdf/A-1, dello statuto aggiornato (ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) riportante la data di redazione e sottoscritta digitalmente dal Notaio2
    Oppure
     
  • Copia conforme informatica3  (eventuale), in formato pdf/A-1, dello statuto aggiornato, riportante la data di redazione, con apposizione della relativa dichiarazione resa in calce dal soggetto che presenta la domanda ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.lgs. n. 82/2005 e della firma digitale dello stesso
    Oppure
     
  • Copia informatica di originale cartaceo (eventuale), in formato pdf/A-1, dello statuto aggiornato con apposizione della relativa dichiarazione resa in calce, per estratto (ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) sottoscritta digitalmente dal Notaio2 (qualora lo statuto, riportante gli estremi dell’atto notarile, non sia stato depositato unitamente all’atto modificativo)
     
  • Copia semplice del certificato o altro documento rilasciato dal corrispondente Ufficio del Registro delle imprese attestante l’iscrizione della società nello Stato di destinazione accompagnato dalla copia semplice della traduzione4  in lingua italiana. 
     

1Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto originale cartaceo riportante le firme autografe degli amministratori che hanno sottoscritto lo statuto; oppure copia informatica che riproduce il contenuto dell’atto cartaceo riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da …”, del cognome e nome degli amministratori che risultano aver firmato lo statuto. 
2Oppure copia per immagine di originale cartaceo, in formato pdf/A-1, dichiarata conforme dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e sottoscritta digitalmente dallo stesso.
3Solo se copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto originale cartaceo riportante  le firme autografe degli amministratori che hanno sottoscritto lo statuto.
4L’articolo 33, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 prescrive che agli atti e documenti esteri deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Per traduttore ufficiale, alla luce della normativa vigente, si deve intendere qualunque perito:

  • iscritto all’albo dei periti giudiziari presso i Tribunali;
  • che si faccia asseverare la sua traduzione da un competente pubblico ufficiale (es. notaio o cancelliere del tribunale);
  • autorizzato da una precisa norma a svolgere tale funzione (per esempio, il notaio quale pubblico ufficiale che conosca la lingua straniera ai sensi dell’articolo 68 L.N.).

 

Registrazione dell'atto

Non prevista

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,001 per diritti di segreteria

  • Imposta di bollo: euro 65,001 se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.

 


1Esente se start-up innovativa o incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Avvertenze

  • Deposito statuto aggiornato: è possibile presentare contestualmente alla domanda di iscrizione della cancellazione della società anche il deposito dello statuto aggiornato (se redatto). Nel modello S2 deve risultare anche il codice atto A99, come “data atto” la data di presentazione della domanda e deve risultare compilato anche il riquadro relativo ad ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO in cui, in corrispondenza del codice 002 (Deposito statuto aggiornato), deve risultare l’indicazione “Deposito statuto aggiornato al … (data di presentazione della domanda)”.

Approfondimento

Il trasferimento della sede legale di società italiana in altro Paese dell'Unione Europea o extra europeo, che applica il criterio dell’incorporazione, di regola, costituisce modificazione dell’atto costitutivo e, conseguentemente ne segue le regole, sia quelle relative alla decisione dei soci sia quelle relative alla pubblicità della decisione medesima.
La società che si trasferisce viene accolta nell’ordinamento dello Stato di destinazione continuando a vivere e funzionare secondo le regole e le norme italiane, cioè del luogo in cui si è perfezionato il procedimento costitutivo della stessa, essendogli in sostanza riconosciuto dallo Stato di destinazione il suo statuto personale, la sua organizzazione e la sua struttura, e senza che ciò comporti in via automatica la perdita della nazionalità italiana, se la società esprime la volontà di essere disciplinata dall’ordinamento originario1. In questo caso, la società continua a vivere ed operare secondo le leggi dello stato italiano e conseguentemente non vengono meno gli obblighi e i controlli previsti dall’ordinamento giuridico italiano.
La società che trasferisce la propria sede legale in altro Stato dell'Unione Europea o extra europeo, che adotta il criterio dell’incorporazione, tuttavia, può anche esprimere contestualmente la volontà di acquisire la nazionalità dello Stato di destinazione (nel quale si trasferisce) e di abbandonare conseguentemente la nazionalità italiana. In questo caso, la società deve conseguentemente modificare il proprio atto costitutivo (o lo statuto) al fine di adottare la corrispondente forma giuridica e di conformare la propria struttura e la propria organizzazione al nuovo ordinamento giuridico prescelto.
Le modalità con le quali deve essere richiesta l’iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione dei soci di trasferimento della sede legale della società in altro Stato dell'Unione Europea o extra europeo, che adotta il criterio dell’incorporazione, sono pertanto diverse a seconda del fatto che la società abbia deciso o meno di mantenere o non mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano, quindi di mantenere o meno la nazionalità italiana.
Nel caso la società decida di non mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano, quindi la nazionalità italiana, la stessa dovrà eseguire presso il Registro delle imprese due adempimenti pubblicitari, perché dovrà presentare una prima domanda per richiedere il mero deposito del verbale di trasferimento della sede legale in altro stato, e successivamente, una seconda domanda per richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Avendo deciso di non mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico di origine (italiano), infatti, la società non può più rimanere iscritta nel competente Registro imprese italiano (nel quale risultava iscritta alla data del trasferimento), presso il quale non dovrà pertanto più continuare ad eseguire tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dall’ordinamento giuridico italiano finalizzati al deposito e all’iscrizione nel Registro delle imprese (iscrizione del rinnovo delle cariche, delle modifiche statutarie, del deposito del bilancio ecc.).
La cancellazione dal Registro delle imprese non comporta tuttavia l’estinzione della società, che continua ad esistere come soggetto giuridico, così come avviene anche nel caso del trasferimento della sede legale della società in altra provincia dello Stato italiano; in questo caso, si tratta semplicemente di rispettare il principio della competenza dei vari Uffici del Registro delle imprese, nel caso di specie, una competenza territoriale radicata addirittura in altro Stato.
Quando lo Stato di destinazione accetta il trasferimento quindi, in quanto adotta il criterio dell’incorporazione e, quando la società che si trasferisce decide di acquisirne la nazionalità, la continuità giuridica della società stessa è sempre e comunque garantita. La società non si scioglie, né deve passare dalla fase della liquidazione finalizzata alla sua estinzione, la società deve semplicemente anche deliberare, oltre al trasferimento, le ulteriori modifiche dell’atto costitutivo necessarie a conformane il contenuto alle norme dello Stato di destinazione.
Lo scioglimento e la liquidazione della società oltre che la sua estinzione conseguono, invece, al trasferimento della sede legale in altro stato che non accetta il trasferimento, in quanto adotta il criterio della sede effettiva, ritenendo vincolante la legge del paese di destinazione, ragione per cui la società, se intende stabilirsi in tale Stato, deve prima estinguersi e poi costituirsi nuovamente nello Stato di destinazione secondo le leggi di tale Stato.
La necessità di eseguire un duplice adempimento pubblicitario e l’impossibilità di poter richiedere immediatamente la cancellazione della società dal Registro delle imprese nel quale la stessa era iscritta originariamente trova la sua ragion d’essere nelle previsioni dell’articolo 25 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 che, con riguardo alle società italiane, disciplina la possibilità di trasferire la propria sede legale all’estero, sia in un paese dell’Unione Europea sia in un paese extra europeo.
Secondo quanto dispone tale articolo, infatti, i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato hanno efficacia soltanto se posti in essere “conformemente alle leggi degli Stati interessati (sia quello di provenienza sia quello di destinazione)". Per tale ragione, la deliberazione di trasferire la sede sociale in altro Stato, abbandonando la soggezione all’ordinamento giuridico italiano, non è mai immediatamente efficace (con la sola iscrizione nel Registro delle imprese di provenienza) in quanto la stessa è sempre sospensivamente condizionata al riconoscimento del trasferimento da parte dello Stato di destinazione e quindi all’iscrizione della Società presso i competenti e corrispondenti uffici pubblici dello Stato di destinazione medesimo. Negli atti di trasferimento di questo tipo, infatti, si legge sempre che “i soci, intendendo adottare la disciplina normativa dello Stato di destinazione, prendono atto che il trasferimento è sottoposto alla condizione sospensiva dell’iscrizione della società nel corrispondente ufficio del Registro delle imprese dello Stato di destinazione”.
Conseguentemente, soltanto una volta verificatasi la condizione sospensiva, quindi il riconoscimento del trasferimento della sede legale da parte dello Stato di destinazione e l’iscrizione della società nel corrispondente ufficio del Registro delle imprese, la stessa potrà richiedere al Registro delle imprese italiano, nel quale era originariamente iscritta, la sua cancellazione.
Tutto ciò premesso, costituendo il trasferimento della sede legale in altro stato modifica dell’atto costitutivo, anche quando la società decida di non mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano, la competenza a deliberare spetta inderogabilmente all’assemblea dei soci e questi ultimi non possono decidere tale modificazione dell’atto costitutivo con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.
La modificazione è deliberata con le maggioranze stabilite dalla legge e, come per le società per azioni, è necessaria la presenza del notaio, al quale spetta il compito di verbalizzare l’assemblea stessa oltre che il compito di verificare la legittimità delle decisioni modificative assunte dai soci.

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica poi, verificato l’adempimento di tutte le condizioni stabilite dalla legge, entro trenta giorni, ne richiede l’iscrizione nel Registro delle imprese contestualmente al deposito della stessa, allegando inoltre le eventuali autorizzazioni richieste dalle norme in relazione all’oggetto sociale o all’attività esercitata dalla società (prima domanda).
Di conseguenza, l’Ufficio del Registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione depositata e della domanda, iscrive la deliberazione dei soci nel registro.
Se il notaio verbalizzante, invece, non ritiene adempiute le condizioni previste dalla legge, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’atto modificativo, ne dà comunicazione agli amministratori. Nei trenta giorni successivi, gli amministratori possono convocare nuovamente l’assemblea dei soci affinché adotti gli opportuni provvedimenti oppure possono ricorrere al Tribunale affinché ne ordini l’iscrizione nel Registro delle imprese. Il Tribunale ordina l’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese con decreto di omologa, soggetto a reclamo, soltanto quando ritenga verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e solo dopo aver sentito il pubblico ministero. In mancanza la deliberazione diviene inefficace.
Per espressa previsione di legge, qualunque deliberazione modificativa dell’atto costitutivo non produce effetti se non dopo l’iscrizione. Ciò significa che l’efficacia del trasferimento della sede legale in altro stato, deliberata dall’assemblea dei soci, è sempre condizionata sospensivamente alla sua iscrizione nel Registro delle imprese. In questo caso tuttavia, non mantenendo la società la soggezione all’ordinamento giuridico italiano, l’efficacia della delibera che contiene la decisione di trasferire la sede legale all’estero non consegue immediatamente alla sua iscrizione nel Registro delle imprese, in quanto è condizionata anche al riconoscimento del trasferimento stesso da parte dello Stato di destinazione, quindi all’iscrizione della società nel corrispondente Ufficio del Registro delle imprese di questo Stato.
Dopo la modifica dell’atto costitutivo, copia del testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata, quando la società lo abbia adottato, può essere depositata nel Registro delle imprese.
Una volta ottenuta l’iscrizione nello Stato di destinazione, la società chiede la sua cancellazione dal Registro imprese italiano (seconda domanda).
Per un ulteriore approfondimento dell'argomento si consiglia la consultazione della pagina:
Trasferimento sede legale in altro stato dell'Unione Europea o extra europeo


1La società in questo caso adotta l’orientamento della Corte di Giustizia che afferma la possibilità di una società di stabilire la propria sede in altro stato diverso da quello nel quale venne costituita, mantenendo l’ordinamento giuridico ove è stata costituita. Tale ipotesi non presenta particolari problemi procedurali, ma è piuttosto rara perché il trasferimento della sede in altro Stato, come l’esperienza dimostra, coincide la maggior parte delle volte con la volontà di adottare le norme dello Stato di destinazione.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:53

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:53

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