Cartelle di pagamento


Hai ricevuto una cartella? Ti aiutiamo a capire qual è la violazione contestata, quando presentare istanza di riesame, come pagare gli importi o chiederne la rateazione/rottamazione, come chiedere il rimborso.

La violazione contestata con la cartella è descritta alla pagina contenente il “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI”

Omesso pagamento

Se nella cartella, alla sezione “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL’ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO”,  dopo il numero di ruolo, in corrispondenza della partita, trovi la scritta:

√ Diritto annuale Omesso (anno…) Rea…, vuol dire che per quell’anno la Camera non ha ricevuto il pagamento, anche se l’impresa era iscritta al Registro delle Imprese.

In questo caso verifica:

a) se sei in possesso di un modello F24 quietanzato per l’anno contestato e se lo stesso è presente nel  “cassetto fiscale” e, nel caso in cui risulti errato

  • il codice fiscale
  • l’anno
  • il codice dell’ente locale

b) se sussiste una causa di esonero,

potrai presentare l’istanza  di riesame per omesso pagamento allegando i documenti indicati in fondo all'istanza stessa, inviando:

  1. una mail a  diritto.annuale@to.legalmail.camcom.it oppure
  2. un fax al numero 011 5716516 o ancora
  3. una lettera all’indirizzo: Camera di commercio  Via Carlo Alberto 16 10123 TORINO.

Il Settore comunicherà, a seconda della risoluzione

  • lo sgravio
  • l’eventuale richiesta di integrazione della documentazione (ad esempio, una dichiarazione dell’ente delegato al pagamento che ha errato l’operazione)
  • il rifiuto.

In ogni caso,  se dopo aver verificato la correttezza dei pagamenti ritieni necessario un chiarimento, puoi telefonare al numero del call-center: 011 5716011 o direttamente al Settore: 011 5716242/3/4/8/9.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Se ritieni che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso non sia dovuta puoi chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la tua situazione. Info alla pagina https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Sospensione/.

RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Se invece l’ufficio conferma la legittimità dell’addebito, potrai ricorrere alla Commissione Tributaria ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 per chiederne l’annullamento. Si ricorda che l’istanza di riesame non interrompe i termini per la presentazione del ricorso.

A partire dal 1° gennaio 2018, con la presentazione del ricorso, per le controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila euro, trova applicazione anche per le Camere di commercio l’istituto del reclamo/mediazione.

Il ricorso, in quest'ultimo caso, non è procedibile nei novanta giorni successivi alla data di notifica, periodo entro il quale la Camera di commercio deve esaminare il reclamo e comunicare al ricorrente l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.

Incompleto pagamento

Se nella cartella, alla sezione “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL’ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO”,  dopo il numero di ruolo in corrispondenza della partita trovi la scritta:

√ Diritto annuale Incompl (anno…) Rea…, vuol dire che il pagamento effettuato non è sufficiente a coprire l’intero importo dovuto.

In questo caso verifica se il pagamento effettuato corrisponde all’importo dovuto

  • per la sede, in misura fissa o in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente
  • per le unità locali iscritte al 1° gennaio dell’anno indicato nel ruolo, considerando da pagare anche le unità locali chiuse, ma la cui denuncia di cessazione sia stata presentata al Registro delle imprese in data successiva al 30 gennaio
  • per l’apertura di eventuali unità locali in corso d’anno, per le quali il versamento avviene contestualmente alla presentazione della domanda al Registro delle imprese (tramite prelievo in cassa automatica) o nei 30 giorni successivi con il modello F24.

Qualora il controllo del diritto dovuto, sulla base delle precedenti indicazioni, corrisponda al versamento effettuato, potrai presentare l’istanza di riesame per incompleto pagamento allegando i documenti indicati in fondo all'istanza stessa, inviando:

  1. una mail a  diritto.annuale@to.legalmail.camcom.it oppure
  2. un fax al numero 011 5716516 o ancora
  3. una lettera all’indirizzo: Camera di commercio Via Carlo Alberto 16 10123 TORINO

Il Settore comunicherà, a seconda della risoluzione

  • lo sgravio
  • l’eventuale richiesta di integrazione della documentazione
  • il rifiuto.

ATTENZIONE: i dati del fatturato utilizzati dalle Camere, sono trasmessi dall’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni presentate dall’impresa.

In ogni caso,  se dopo aver verificato la correttezza dei pagamenti ritieni necessario un chiarimento, puoi telefonare al numero del call-center: 011 5716011 o direttamente al Settore: 011 5716242/3/4/8/9

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Se ritieni che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso non sia dovuta puoi chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la tua situazione. Info alla pagina https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Sospensione/

RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Se invece l’ufficio conferma la legittimità dell’addebito, potrai ricorrere alla Commissione Tributaria ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 per chiederne l’annullamento. Si ricorda che l’istanza di riesame non interrompe i termini per la presentazione del ricorso.

A partire dal 1° gennaio 2018, con la presentazione del ricorso, per le controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila euro, trova applicazione anche per alle Camere di commercio l’istituto del reclamo/mediazione.

Il ricorso, in quest'ultimo caso, non è procedibile nei novanta giorni successivi alla data di notifica, periodo entro il quale la Camera di commercio deve esaminare il reclamo e comunicare al ricorrente l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.

Tardato pagamento

Se nella cartella, alla sezione “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL’ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO”,  dopo il numero di ruolo in corrispondenza della partita trovi la scritta:

√ Diritto annuale Tardato (anno…) Rea…, vuol dire che il versamento del diritto è stato effettuato oltre il termine, oppure che il ravvedimento applicato è insufficiente o eseguito oltre l'anno

In questo caso verifica se hai rispettato i termini di scadenza e, quindi, se il versamento del diritto sia stato effettuato

  1. nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (codice 3850);
  2. dal 31esimo al 60esimo giorno con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (codice 3850) contestualmente al pagamento degli interessi (codice 3851) e della sanzione ridotta del 3%, prevista per il ravvedimento breve (codice 3852)
  3. dal 61esimo giorno e fino al termine di un anno contestualmente agli interessi (codice 3851) e alla sanzione ridotta del 3,75 prevista per il ravvedimento lungo (codice 3852)
  4. nei 30 giorni successivi al termine di cui al punto 3, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (codice 3850) contestualmente agli interessi (codice 3851) e alla sanzione ridotta del 3,75% prevista per il ravvedimento lungo (codice 3852)

ATTENZIONE: I soggetti che hanno aderito agli studi di settore o ai parametri possono avvalersi di eventuali proroghe, qualora previste: la Camera definisce la scadenza sulla base dell’elenco delle imprese aderenti che viene trasmesso dall’Agenzia delle entrate.

Se i termini sono stati rispettati, potrai presentare l’istanza  di riesame per tardato pagamento allegando i documenti indicati in fondo all'istanza stessa, inviando:

  1. una mail a  diritto.annuale@to.legalmail.camcom.it oppure
  2. un fax al numero 011 5716516 o ancora
  3. una lettera all’indirizzo: Camera di commercio Via Carlo Alberto 16 10123 TORINO

 Il Settore comunicherà, a seconda della risoluzione

  • lo sgravio
  • l’eventuale richiesta di integrazione della documentazione
  • il rifiuto.

Per le società che in fase di costituzione hanno optato per un esercizio prolungato,

-  fino all’anno 2013 la Camera di Torino ha considerato regolari le imprese che hanno effettuato il versamento del diritto annuale relativo all’anno successivo all’iscrizione, entro la scadenza ordinaria prevista per il pagamento del saldo delle imposte

- dal 2014, alla scadenza del 30 giugno dell’anno successivo alla costituzione le imprese devono versare l’importo minimo previsto per il primo scaglione di fatturato e alla chiusura del primo esercizio, in occasione del primo acconto delle imposte, il diritto calcolato sulla base del fatturato conseguito nell’intero esercizio prolungato.

In ogni caso,  se dopo aver verificato la correttezza dei pagamenti ritieni necessario un chiarimento, puoi telefonare al numero del call-center: 011 5716011 o direttamente al Settore: 011 5716242/3/4/8/9

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Se ritieni che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso non sia dovuta puoi chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la tua situazione. Info alla pagina https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Sospensione/.

RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Se invece l’ufficio conferma la legittimità dell’addebito, potrai ricorrere alla Commissione Tributaria ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 per chiederne l’annullamento. Si ricorda che l’istanza di riesame non interrompe i termini per la presentazione del ricorso.

A partire dal 1° gennaio 2018, con la presentazione del ricorso, per le controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila euro, trova applicazione anche per alle Camere di commercio l’istituto del reclamo/mediazione.

Il ricorso, in quest'ultimo caso, non è procedibile nei novanta giorni successivi alla data di notifica, periodo entro il quale la Camera di commercio deve esaminare il reclamo e comunicare al ricorrente l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.

Iter di II livello

Se nella cartella, alla sezione “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL’ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO”,  dopo il numero di ruolo in corrispondenza della partita trovi la scritta:

√ Diritto annuale ITER II LIVELLO Rea…a cui segue un numero di atto ed una data di notifica, vuol dire che l’attività di riscossione era già iniziata con la notifica di un atto di accertamento e irrogazione della sanzione (i cui estremi sono riportati in partita), con cui si contestavano precedenti violazioni. La cartella riporta come annualità di riscossione quella dell’anno dell’accertamento in quanto non ne risulta il pagamento.

In questo caso, se sei in possesso

a) di un modello F24 quietanzato, e il modello è presente nel  “cassetto fiscale”, con cui sono stati pagati gli importi contestati con  l’atto di accertamento indicato in cartella

b) dei modelli F24 quietanzati, e i modelli sono presenti nel  “cassetto fiscale”,  che attestano la regolarità delle violazioni contestate nell’atto di accertamento

potrai presentare l’istanza  di riesame per "ITER DI II LIVELLO" allegando i documenti indicati in fondo all'istanza stessa, inviando:

  1. una mail a  diritto.annuale@to.legalmail.camcom.it oppure
  2. un fax al numero 011 5716516 o ancora
  3. una lettera all’indirizzo: Camera di commercio Via Carlo Alberto 16 10123 TORINO

 Il Settore comunicherà, a seconda della risoluzione

  • lo sgravio
  • l’eventuale richiesta di integrazione della documentazione
  • il rifiuto.

In ogni caso,  se dopo aver verificato la correttezza dei pagamenti ritieni necessario un chiarimento, puoi telefonare al numero del call-center: 011 5716011 o direttamente al Settore: 011 5716242/3/4/8/9

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Se ritieni che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso non sia dovuta puoi chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la tua situazione. Info alla pagina https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Sospensione/

RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Se invece l’ufficio conferma la legittimità dell’addebito, potrai ricorrere alla Commissione Tributaria ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 per chiederne l’annullamento. Si ricorda che l’istanza di riesame non interrompe i termini per la presentazione del ricorso.

A partire dal 1° gennaio 2018, con la presentazione del ricorso, per le controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila euro, trova applicazione anche per alle Camere di commercio l’istituto del reclamo/mediazione.

Il ricorso, in quest'ultimo caso, non è procedibile nei novanta giorni successivi alla data di notifica, periodo entro il quale la Camera di commercio deve esaminare il reclamo e comunicare al ricorrente l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.

Modalità di pagamento

Nelle INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, presenti a pagina 2 della nuova cartella, sono indicate le modalità di pagamento: è importante seguirle al fine di un corretto versamento.

Sempre nella stessa sezione, sono indicate le modalità della richiesta per rateizzare il pagamento, per sospendere la cartella e per presentare ricorso.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito dell'Agente della Riscossione.

Compensazione e rimborso cartelle

Compensazione

La possibilità di pagare una cartella compensando l’importo richiesto con eventuali crediti, è prevista esplicitamente dalla legge: l’art. 31 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori possono essere compensate con crediti derivanti dalle stesse.

La regola è quindi prevista solo per le imposte erariali e non trova applicazione per la riscossione del diritto annuale.

Qualora avessi erroneamente pagato la cartella con il modello “F24 Accise”, indicando nella sezione ACCISE/MONOPOLI, codice ente R, codice provincia TO, codice tributo RUOL, dovrai presentarti presso gli sportelli dell'Agente della riscossione con il modello F24 e la cartella a cui esso si riferisce e pagare quanto dovuto, poiché l’importo compensato non viene riversato alla Camera di commercio.

Rimborso

Possono presentarsi 2 casi:

  1. più pagamenti della stessa cartella (es: società più soci). In questo caso è lo stesso Agente della Riscossione a rilevare l’eccedenza e a comunicarlo ai contribuenti che potranno recarsi allo sportello loro indicato e scegliere se ritirare le somme oppure chiedere che il rimborso sia fatto con bonifico.

Qualora sia trascorso il termine indicato dall'Agente della riscossione e l’importo sia già stato riversato alla Camera di Commercio, la domanda di rimborso dovrà essere presentata a quest’ultima allegando le ricevute di pagamento della cartella. In tal caso verrà restituito l'importo riversato dall'Agente.

  1. pagamento di una cartella discaricata. Anche in questo caso i contribuenti  potranno  recarsi allo sportello comunicato loro dall'Agente della Riscossione e scegliere se ritirare le somme oppure chiedere che il rimborso sia fatto con bonifico.

Intestazione e notifica delle cartelle

La Camera, per le violazioni relative al pagamento del diritto annuale, affida la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossione attraverso la trasmissione della minuta contenente il codice fiscale dell’impresa tenuta al pagamento e, contestualmente, il codice fiscale dei soggetti coobbligati.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione:

a) elabora i codici fiscali sulla base delle informazioni anagrafiche presenti nell’archivio dell’Agenzia delle entrate (come disposto dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/73), a cui le imprese devono comunicare, tramite la dichiarazione annuale, eventuali variazioni;

b) procede alla riscossione emettendo una cartella unica indirizzata ai diversi soggetti tenuti in solido (il numero della cartella si diversifica solo per il progressivo finale).

E' possibile però che la notifica, alla società e ai coobbligati, avvenga in momenti diversi, anche per una cartella già pagata.

Nel caso in cui uno dei soggetti che ha ricevuto la cartella provveda al pagamento tramite il bollettino allegato seguendo le indicazioni riportate in cartella, regolarizza l’obbligazione contenuta nel ruolo e libera contestualmente tutti i soggetti tenuti in solido.

Per tale motivo, l'ente creditore non  procede allo sgravio della cartella notificata ad un soggetto coobbligato, in quanto la stessa risulterà già pagata.

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Ultima modifica
Giovedì, Ottobre 20, 2022 - 11:27

Aggiornato il: Giovedì, Ottobre 20, 2022 - 11:27

A chi rivolgersi

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Orario sportelli: martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.15 
Per agevolare il servizio si consiglia di contattare preventivamente gli sportelli via email o per telefono.

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