Agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri


testata agenti RI

I Ruoli agenti e mediatori e l'Elenco spedizionieri sono soppressi (sostituiti dall’iscrizione delle imprese nel Registro Imprese e delle persone fisiche nel REA).

Il 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 (pubblicati sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 2012) - attuativi del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 - che prevedono nuove modalità di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA di:

  • agenti e rappresentanti di commercio
  • agenti di affari in mediazione
  • spedizionieri
  • mediatori marittimi

I rispettivi Ruoli ed Elenco sono definitivamente soppressi (sostituiti dall’iscrizione delle imprese nel Registro delle Imprese e delle persone fisiche nel REA). Nulla è innovato riguardo ai requisiti di idoneità richiesti.

Quadro normativo

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno (c.d. “Direttiva Servizi”), è stata attuata e recepita nel nostro Stato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Obiettivo primario della Direttiva è l’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi attraverso la semplificazione normativa, amministrativa e della regolamentazione delle procedure e delle formalità relative all’accesso e all’esercizio delle attività di servizi. Tra queste, anche l’attività degli agenti e dei rappresentanti di commercio, degli agenti di affari in mediazione, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri.
Il D.Lgs. n. 59/2010 ha:

- INTRODOTTO nuove norme per regolamentare diversamente l’accesso all’attività di agente e rappresentante di commercio, di agente di affari in mediazione, di mediatore marittimo e di spedizioniere (artt. 73, 74, 75, 76 e 80)

- SOPPRESSO il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio, degli Agenti di affari in mediazione, dei Mediatori Marittimi e l’Elenco degli Spedizionieri

- PRESCRITTO l’iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA di tutti i soggetti già iscritti nell’Elenco e nei predetti Ruoli (imprese e persone fisiche) e di tutte le imprese che intenderanno iniziare “ex novo” l’attività di agente e rappresentante di commercio, di agente di affari in mediazione, di mediatore marittimo e di spedizioniere

- DEMANDATO ad appositi Decreti Ministeriali la disciplina: 

  • del passaggio dei soggetti già iscritti (imprese e persone fisiche) dall’Elenco o dal rispettivo Ruolo al Registro Imprese o al REA
  • delle modalità di iscrizione nei medesimi Registro Imprese/REA delle imprese che intendono iniziare “ex novo” le predette attività.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 sono entrate in vigore l’8 maggio 2010; tuttavia i Decreti Ministeriali sono stati emanati soltanto il 26 ottobre 2011 e la loro efficacia è stata rinviata al 12 maggio 2012. Per questa ragione, mancando i decreti di attuazione, il Ministero delle Sviluppo Economico ha fornito alla Camere di commercio, tramite due Circolari, l’indicazione di mantenere formalmente, in via meramente temporanea, le iscrizioni nei Ruoli e nell’Elenco sostituendo l’originaria “domanda di iscrizione” negli stessi con la DIA - ora SCIA – (periodo transitorio).
Il 26 ottobre 2011 il MiSE ha emanato i quattro decreti attuativi, uno per ciascuna delle attività per le quali sussistevano i Ruoli e l’Elenco soppressi.
I decreti, entrati in vigore il 12 maggio 2012, hanno finalità puramente procedurali.
A seguito di tali disposizioni normative:

  • restano sostanzialmente in vigore le norme regolatrici delle attività di agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985), di agente di affari in mediazione (L. 39/1989), di mediatore marittimo (L. 478/1968) e di spedizioniere (L. 1442/1941), fatta eccezione per quelle che regolavano l’accesso alle medesime attività;
  • i dati relativi ai soggetti già iscritti (imprese e persone fisiche) passano dai soppressi Ruoli ed Elenco al Registro Imprese e REA;
  • cambiano le modalità e la modulistica per l’avvio delle predette attività e vengono definite le modalità per l’avvio degli altri procedimenti previsti relativamente alle stesse.

I nuovi procedimenti previsti dai decreti attuativi

Relativamente a tutte le attività i decreti attuativi disciplinano principalmente e, in modo sostanzialmente identico, i seguenti procedimenti: 

IMPRESE GIÀ ATTIVE: AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE RI/REA (REGIME TRANSITORIO)
Entro il 30 settembre 2013 le imprese
(individuali e società) in attività alla data del 12 maggio 2012, già iscritte negli ex Ruoli/Elenco, dovevano presentare la richiesta di aggiornamento della propria posizione al Registro delle imprese, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività.
Dal 1° ottobre2013:

  • le imprese che non hanno effettuato l'aggiornamento possono provvedervi ma saranno soggette al pagamento della sanzione dovuta per le denunce tardive (sanzione REA);

  • quando sarà elaborata la lista delle imprese che non hanno presentato la richiesta di aggiornamento, nei loro confronti sarà avviato un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività disposta con provvedimento motivato del Conservatore.
    Prima del provvedimento di inibizione, all’impresa sarà assegnato un congruo termine per presentare la richiesta di aggiornamento della propria posizione che, se presentata, sarà soggetta alla sanzione dovuta per le denunce tardive (sanzione REA). In caso contrario, all’impresa sarà notificato il provvedimento di inibizione del Conservatore. A partire dalla data di ricevimento del provvedimento, l’impresa non potrà più esercitare l’attività; diversamente alla stessa verrà applicata la sanzione per esercizio abusivo dell’attività. 

ADEMPIMENTI

avvertenza:le informazioni contenute nelle schede adempimento e nelle istruzioni si riferiscono a tutte le attivitàdi cui ai soppressi Ruoli/Elenco nonostante l'esempio riportato sia riferito ad una soltanto di esse. Le eccezioni o differenze, previste per le singole attività, sono evidenziate nelle schede adempimento.

Aggiornamento della posizione RI/REA (impresa individuale)

Aggiornamento della posizione RI/REA (società)

Aggiornamento della posizione RI/REA (unità locale di impresa individuale/società)

PERSONE FISICHE INATTIVE: ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REA (REGIME TRANSITORIO)
Dal 1° ottobre 2013 le persone fisiche non possono più iscriversi nell'apposita sezione speciale del REA.
L’iscrizione nell'ex Ruolo rimane, tuttavia, requisito professionale idoneo per l’avvio dell’attività di agente e rappresentante di commercio sino al 12 maggio 2017 e di mediatore sino al 12 maggio 2016.

 

AVVIO DELL’ATTIVITÀ (REGIME ORDINARIO)
Chi intende avviare in forma di impresa una delle attività sopra elencate deve presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura ComUnica, una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l’apposito modello ministeriale che va allegato alla domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese o alla denuncia di inizio attività al REA.
La presentazione della Scia al Registro delle Imprese (invio telematico) legittima l’impresa all’esercizio dell’attività denunciata per cui la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Scia.
L’impresa che esercita l’attività in più sedi e/o unità locali deve presentare, al Registro delle Imprese territorialmente competente (quello nella cui circoscrizione è esercitata l’attività), una SCIA per ciascuna di esse.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa deve dichiarare almeno un soggetto (titolare, amministratore o preposto) in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività.
 

ADEMPIMENTI

Consulta la sezione Come si avvia l'attività - compilazione SCIA delle schede delle attività di cui ai soppressi Ruoli/Elenco:

MODIFICHE INERENTI L’ATTIVITÀ E/O LE PERSONE CHE LA ESERCITANO (REGIME ORDINARIO)
Le modifiche relative all’attività e/o alle persone che esercitano l’attività nell’impresa che richiedono la dichiarazione e, conseguente verifica, del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività, devono essere comunicate, entro 30 giorni dall’evento, al Registro delle Imprese, esclusivamente in modalità telematica tramite la procedura ComUnica, allegando al modello Registro Imprese il modello ministeriale specifico per il tipo di attività.
 

SOGGETTI CHE CESSANO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ: ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REA (REGIME ORDINARIO)
I soggetti che, all’interno di un’impresa, cessano di svolgere l’attività di agente di affari in mediazione, agente o rappresentante di commercio e mediatore marittimo devono richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del REA entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell’attività, pena la decadenza. L’iscrizione nell’apposita sezione, da effettuare per via telematica tramite la procedura ComUnica, permette a tali soggetti di mantenere l’abilitazione.
Tale adempimento non riguarda gli spedizionieri.

SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REA CHE INIZIANO A SVOLGERE L’ATTIVITÀ: CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE DEL REA (REGIME ORDINARIO)
I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA che iniziano ad esercitare l’attività di agente di affari in mediazione, agente o rappresentante di commercio e mediatore marittimo a qualunque titolo per conto di un’impresa (individuale o collettiva) devono richiedere la cancellazione dalla sezione speciale del REA. La domanda di cancellazione deve essere presentata, per via telematica tramite la procedura ComUnica, contestualmente o successivamente alla presentazione della domanda/denuncia con la quale l’impresa comunica al Registro delle Imprese lo svolgimento dell’attività da parte del soggetto che si cancella dalla sezione speciale del REA.
Tale adempimento non riguarda gli spedizionieri.
L’assegnazione della qualifica di agente o rappresentante di commercio, di agente di affari in mediazione, di mediatore marittimo e di spedizioniere è certificata dal Registro delle Imprese nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa/persona fisica.

Agenti di affari in mediazione

Nota Bene. Si evidenzia che dal 13/05/2016 non è più valida l’iscrizione nel soppresso ruolo ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione ai sensi dell’art. 11, Comma 3, del DM 26 ottobre 2011

L’agente di affari in mediazione immobiliare é colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare relativo ad immobili ed aziende, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L’attività di mediazione consiste quindi nel mettere in contatto due o più parti per la conclusione dell’affare in modo neutrale e nell’interesse di tutte le parti. Scheda attività
 

L’agente di affari in mediazione con mandato a titolo oneroso é colui che in forza di un mandato gestisce immobili in nome e per conto di un altro soggetto detto mandante. Il mandato a titolo oneroso riguarda solo l'agente di affari in mediazione che esercita l'attività nel settore immobiliare ed é una modalità di esercizio della stessa. Scheda attività
 

L’agente di affari in mediazione merceologica é colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare concernente merci, derrate o bestiame, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L’attività di mediazione consiste quindi nel mettere in contatto due o più parti per la conclusione dell’affare in modo neutrale e nell’interesse di tutte le parti. Scheda attività
 

L’agente di affari in mediazione in servizi vari é colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare relativo a servizi senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L’attività di mediazione consiste quindi nel mettere in contatto due o più parti per la conclusione dell’affare in modo neutrale e nell’interesse di tutte le parti. Scheda attività

Deposito dei moduli e formulari

Il deposito dei moduli e dei formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività è effettuato per via telematica, tramite la procedura ComUnica, allegando al modello Registro Imprese il modello Mediatori, compilato nella Sezione Formulari. I moduli e formulari possono essere depositati contestualmente all'avvio dell'attività o preventivamente alla messa in utilizzo degli stessi.

Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell’impresa.

Mediazione occasionale

L’esercizio dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a 60 giorni ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA della persona fisica che esercita detta attività. L’iscrizione deve essere richiesta presentando per via telematica una denuncia al REA alla quale deve essere allegata apposita Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) , nella quale il mediatore occasionale deve dichiarare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e, a pena di irricevibilità della stessa, la data di cessazione dell’attività. La Scia non può essere presentata più di una volta all’anno.
 

Modulistica

La modulistica ministeriale specifica per l’attività deve risultare allegata alla modulistica Registro Imprese nella pratica telematica predisposta con l’applicativo ComunicaStarweb.
Solo nel caso in cui la pratica telematica venga compilata con un applicativo diverso da ComunicaStarweb, il Registro delle Imprese di Torino ritiene sia possibile allegare, in formato .pdf/A, copia del/i modello/i ministeriale/i (Allegato A e Allegato B) compilato/i, scansionato/i e sottoscritto/i digitalmente dal/i soggetto/i interessato/i oppure autografamente dallo/dagli stesso/i e digitalmente dall’intermediario, come meglio precisato nelle istruzioni per la compilazione.
 

Modello Mediatori (C32)

Modello intercalare "REQUISITI" (C33)

Agenti e rappresentanti di commercio

Riapertura sino al 31/12/2018 del termine per comunicare al RI/REA l'aggiornamento delle informazioni risultanti dall'ex ruolo agenti, per l'iscrizione nella sezione speciale REA come persone fisiche o per far valere l'iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito abilitante 

La l. 108/2018, in vigore dal 22/09/2018, introducendo l'art. 11 ter al D.L. 91/2018, ha riaperto i termini  di cui all art. 10 del D.M. 26/10/2011, prorogandoli sino al 31/12/2018, entro i quali le imprese esercitanti l’attività di agente e rappresentante di commercio, sono tenute a comunicare al Registro Imprese / Repertorio Economico Amministrativo, tramite l’invio di una pratica telematica, l’aggiornamento delle proprie informazioni contenute nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (art.10 del Decreto del MISE del 26/10/2011).

Entro lo stesso termine i soggetti iscritti all'ex ruolo agenti e rappresentanti di commercio che non svolgono tale attività hanno facoltà di iscriversi nell’apposita sezione speciale REA persone fisiche, ai fini di salvaguardare il requisito abilitante (vedasi Circolare MISE n. 3709/c del 19/10/2018).

Inoltre, la stessa Circolare di cui sopra, ha previsto che, sino alla data del 31/12/2018 sarà possibile fare valere l’iscrizione nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio quale requisito abilitante per l’inizio o la variazione al Registro Imprese di tale attività.  

Istuzioni per la presentazione della pratica telematica di aggiornamento tramite starweb per impresa individuale

Istuzioni per la presentazione della pratica telematica di aggiornamento tramite starweb per società

Istuzioni per la presentazione della pratica telematica di iscrizione come persona fisica nel REA

Definizione attività e requisiti

Nota Bene. Si evidenzia che dal 13/05/2017 non sarà più valida l’iscrizione nel soppresso ruolo ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi dell’art. 10, Comma 3, del DM 26 ottobre 2011

L’agente di commercio è chiunque venga stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. Scheda attività

Il rappresentante di commercio è chiunque venga stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere e concludere contratti in una o più zone determinate. Scheda attività

Il sub agente di commercio è chiunque venga stabilmente incaricato, da uno o più agenti di commercio, di promuovere contratti in una o più zone determinate. Scheda attività

Non costituisce requisito professionale abilitante lo svolgimento dell'attività di procacciatori d'affari (Parere MICA n. 412132 del 1.12.1997).

Modulistica

La modulistica ministeriale specifica per l’attività deve risultare allegata alla modulistica Registro Imprese nella pratica telematica predisposta con l’applicativo ComunicaStarweb.
Solo nel caso in cui la pratica telematica venga compilata con un applicativo diverso da ComunicaStarweb, il Registro delle Imprese di Torino ritiene sia possibile allegare, in formato .pdf/A, copia del/i modello/i ministeriale/i (Allegato A e Allegato B) compilato/i, scansionato/i e sottoscritto/i digitalmente dal/i soggetto/i interessato/i oppure autografamente dallo/dagli stesso/i e digitalmente dall’intermediario, come meglio precisato nelle istruzioni per la compilazione.
 

Modello ARC (C34)

Modello intercalare "REQUISITI" (C35)

Mediatori marittimi

Il mediatore marittimo è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e di contratti di trasporto marittimo di cose. Scheda attività

Modulistica

La modulistica ministeriale specifica per l’attività deve risultare allegata alla modulistica Registro Imprese nella pratica telematica predisposta con l’applicativo ComunicaStarweb.
Solo nel caso in cui la pratica telematica venga compilata con un applicativo diverso da ComunicaStarweb, il Registro delle Imprese di Torino ritiene sia possibile allegare, in formato .pdf/A, copia del/i modello/i ministeriale/i (Allegato A e Allegato B) compilato/i, scansionato/i e sottoscritto/i digitalmente dal/i soggetto/i interessato/i oppure autografamente dallo/dagli stesso/i e digitalmente dall’intermediario, come meglio precisato nelle istruzioni per la compilazione.

Modello Mediatori Marittimi (C36)

Modello intercalare "REQUISITI" (C37)

Spedizionieri

Lo spedizioniere è chiunque, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra colui che deve trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria (committente) e colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri (vettore). Scheda attività

Modulistica

La modulistica ministeriale specifica per l’attività deve risultare allegata alla modulistica Registro Imprese nella pratica telematica predisposta con l’applicativo ComunicaStarweb.
Solo nel caso in cui la pratica telematica venga compilata con un applicativo diverso da ComunicaStarweb, il Registro delle Imprese di Torino ritiene sia possibile allegare, in formato .pdf/A, copia del/i modello/i ministeriale/i (Allegato A e Allegato B) compilato/i, scansionato/i e sottoscritto/i digitalmente dal/i soggetto/i interessato/i oppure autografamente dallo/dagli stesso/i e digitalmente dall’intermediario, come meglio precisato nelle istruzioni per la compilazione.

Modello Spedizionieri (C38)

Modello intercalare "REQUISITI" (C39)

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta"

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 10, 2023 - 14:02

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 10, 2023 - 14:02

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