Cessazione poteri delegati (non previsti da statuto e/o da atto costitutivo) ai componenti dell'organo amministrativo


(Cessazione a seguito di revoca poteri, scadenza o dimissioni dalla carica delegata)
 

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Riferimenti normativi

Artt. 2475, 2475 bis c.c.

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità dichiarativa.
     
  • Tipo adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.
     

Termini di presentazione della domanda - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda: nessuno
     
  • Sanzioni: nessuna
     

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Non previsti.
 

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

In assenza di una specifica disposizione normativa che individua il soggetto obbligato a presentare la domanda, si fa riferimento al principio generale previsto dall’art. 2189 c.c., secondo il quale “Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato”. Si ritengono interessati, quindi legittimati in via primaria, tutti gli amministratori.

  • Amministratore
  • Professionista incaricato: commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A o B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies ed ex art. 1, D.Lgs. n. 139/2005, comma 3, lettera q), e comma 4, lettera f)).

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 deve risultare compilato con codici atto:
     
    • A11 per l'iscrizione della cessazione dei poteri
       
    • A07 (eventuale) per la cessazione delle cariche di presidente e/o vicepresidente e/o consiglieri/amministratori delegati
       
  • Un modello intercalare P (eventuale) per ciascun amministratore per cui vengono cessati i poteri e/o le cariche
     
  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:
    • la cessazione dei poteri conferiti all’organo amministrativo pluripersonale o al singolo amministratore senza la cessazione dalla/e corrispondente/i carica/che, rispettando il seguente testo: "Si richiede l’eliminazione del testo dei poteri cessati in data…(data della cessazione1) del … (indicare l’organo amministrativo pluripersonale)/dell’amministratore…(indicare nome e cognome dell’amministratore)"
      e/o
       
    • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore della società, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.


Esempio Distinta R.I.risultante dalla compilazione della modulistica.


1A seconda del caso, la data coincide con la data di effetto dell’atto di revoca, con la data della scadenza, con la data delle dimissioni (data di ricevimento lettera di dimissioni da parte dell’organo amministrativo presso la società).

 

Allegati della domanda

Qualora la domanda sia presentata dall'amministratore cui si riferiscono i poteri delegati cessati, occorre sempre allegare copia semplice della documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta cessazione (in genere questo avviene in caso di cessazione per dimissioni):

  • Copia informatica1  semplice2  della documentazione3  comprovante  la comunicazione della cessazione dalla carica che l’amministratore ha inviato alla società

Oppure

  • Copia informatica4 semplice5  del verbale di assemblea dei soci comprovante la cessazione dell’amministratore

Oppure

  • Copia informatica6  semplice5 delle pagine del libro delle decisioni dei soci nelle quali è stato trascritto il verbale di assemblea dei soci comprovante la cessazione dell’amministratore
     

1Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo.
2Trattandosi di un documento non soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo stesso sia allegato in formato pdf/A-1 e che sia sottoscritto digitalmente dal soggetto che ha presentato la domanda.
3Per documentazione si intende, per esempio, la lettera di dimissioni inviata alla società con l’avvenuta prova della ricezione da parte della stessa.
4Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo (verbale) riportante le firme autografe del presidente e, se nominato, del segretario. Oppure copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) degli atti cartacei (decisioni dei soci) riportanti ciascuno la data e la firma autografa del socio che ha espresso il suo consenso.
5Trattandosi di atto/i non soggetto/i ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo/gli stesso/i sia/siano allegato/i in formato pdf/A-1 e che sia/siano sottoscritto/i digitalmente dal presidente e, se nominato, segretario, dal socio, né da altro soggetto che presenta la domanda.
6Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) delle pagine del libro delle decisioni dei soci nelle quali è/sono stato/e trascritto il verbale di assemblea dei soci/le decisioni dei soci assunte tramite consenso/consultazione espressi per iscritto.
 

Registrazione dell'atto

Non prevista.

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,001

  • Imposta di bollo: euro 65,002, se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000

1Esente se start-up innovativa o incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

2Esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
 

Avvertenze

Approfondimento

Gli amministratori delle società a responsabilità limitata possono perdere nel corso del loro mandato i poteri loro delegati per:

  • scadenza del termine eventualmente fissato dal consiglio di amministrazione nella delibera/decisione di delega
  • dimissioni dell’amministratore delegato dalla sola delega dei poteri
  • cessazione dalla carica di amministratore (per dimissioni, scadenza della carica, revoca dell’amministratore)
  • revoca totale della delega da parte del consiglio di amministrazione

La legge non prevede alcuna disciplina di questi casi, per tale ragione si rende opportuno che gli stessi siano puntualmente regolamentati dall’atto costitutivo della società.

In alcuni di queste ipotesi, l’amministratore perde soltanto i poteri delegati, ma resta in carica come amministratore, in altre invece, perde i poteri delegati perché cessa anche dalla carica di amministratore.

Con esclusivo riguardo all’ipotesi in cui l’amministratore mantiene la sua carica, in taluni casi i poteri delegati cessano immediatamente, quale conseguenza diretta e di diritto della relativa causa di cessazione, in altri cessano soltanto conseguentemente ad una manifestazione di volontà e non sempre immediatamente.

L’efficacia della cessazione per scadenza del termine fissato dal consiglio di amministrazione nella delibera/decisione di delega è evidentemente immediata.

Con le dimissioni (o rinuncia) il singolo amministratore esercita una facoltà riconosciutagli e che può esercitare in qualsiasi momento, quella di rinunciare unilateralmente ai poteri che gli sono stati delegati.

Le dimissioni (anche limitatamente ai poteri delegati) hanno, infatti, natura di dichiarazione unilaterale e come tale non richiedono, al fine di produrre i propri effetti, l’accettazione da parte della società.

Pur non essendo prescritte particolari formalità, è prassi diffusa e si ritiene in genere necessario che l’amministratore rediga una lettera di dimissioni da inviare all’organo amministrativo presso la società, evidenziando i motivi di tale decisione. Le dimissioni, in quanto atto unilaterale recettizio, sono efficaci e producono effetto sin dal momento in cui le stesse pervengono a conoscenza della società (per il tramite degli amministratori).

La cessazione dai poteri delegati per revoca è infine sempre conseguenza di una decisione dell’organo amministrativo, in genere il consiglio di amministrazione, che li ha delegati. Se l’atto costitutivo non dispone nulla, in linea generale, si ritiene che la cessazione dai poteri delegati abbia effetto dalla data dell’atto di revoca.

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

La pubblicità legale della cessazione o della revoca della delega dei poteri degli amministratori di società a responsabilità limitata non è prevista né disciplinata dalle norme del codice civile, conseguentemente non è neanche previsto un termine, né è individuato espressamente dalla legge il soggetto che deve presentare la relativa domanda di iscrizione.
E’ chiaro però che l’iscrizione della cessazione e della revoca della delega dei poteri degli amministratori si rende necessaria al fine di garantire una pubblicità organica, completa e sempre attuale nel Registro delle imprese. Infatti, anche se non espressamente prevista dalla legge, essa costituisce sicuramente una vicenda modificativa di rilievo in quanto relativa a soggetti già iscritti nel Registro delle imprese per espressa previsione di legge, la cui mancata iscrizione determinerebbe certamente un mancato allineamento delle risultanze del registro stesso alla situazione di fatto o giuridica relativa all’impresa interessata.
Per tale ragione, gli effetti della pubblicità legale della cessazione e della revoca della delega dei poteri nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): la cessazione e la revoca, se non iscritte, non possono essere opposte ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza della cessazione e della revoca non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
Si evidenzia inoltre che:

  • l’iscrizione della cessazione e della revoca dei poteri delegati devono essere richieste da uno degli amministratori in carica, ma in quanto soggetto interessato, può essere richiesta direttamente anche dall’amministratore cui si riferiscono i poteri delegati cessati, sempre comprovando la veridicità della cessazione stessa;
  • in genere la domanda di iscrizione della cessazione dei poteri delegati viene presentata dallo stesso amministratore delegato dimissionario quando la cessazione sia conseguenza delle sue dimissioni.


 

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Ultima modifica
Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:30

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:30

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