Cessazione sindaci per revoca nelle s.r.l.


I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

 

Riferimenti normativi: artt. 2400, 2477 c.c.

Termine: entro 30 giorni dalla data del deposito in cancelleria del decreto del Tribunale

Soggetti obbligati: amministratori

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati: professionista incaricato

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codice atto A08

  • Modello S2 compilato nel riquadro ORGANI SOCIALI IN CARICA – COLLEGIO SINDACALE per l'aggiornamento del numero dei sindaci in carica
  • Modello intercalare P  per ciascun sindaco cessato
  • Modello Note in cui deve risultare l'indicazione: “Cessazione del collegio sindacale/sindaco per revoca”.

1La data di cessazione coincide con la data di deposito in cancelleria del decreto del Tribunale che approva la delibera di revoca.

Allegati:

  • Verbale di assemblea o decisione dei soci, quest'ultima corredata del verbale riepilogativo del risultato conseguito, che revoca il/i sindaco/i

e

  • Decreto del Tribunale che ha approvato la deliberazione di revoca, comprensivo degli estremi del deposito in cancelleria.

Per la forma degli atti da allegare consultare la pagina Atti e documenti da allegare


Importi:

€ 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa o incubatore certificato2
€ 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa2.

 


2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze:

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore è previsto nel caso in cui la società si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2 del c.c.
L'art. 2477, comma 3, del c.c. stabilisce che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti previsti) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

La cessazione dei sindaci per revoca è disciplinata dalle norme del codice civile anche nel caso in cui all'organo di controllo sia stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

 

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Ultima modifica
Giovedì, Settembre 30, 2021 - 10:57

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 30, 2021 - 10:57

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