Nomina di amministratore per accettazione carica successiva


Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori nominati devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese, indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società , precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Riferimenti normativi

Artt. 2475, 2383 c.c.

Termini di presentazione della domanda

Entro 30 giorni dalla notizia della nomina

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Ogni amministratore che iscrive la propria nomina1.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione


1In caso di nomina di più amministratori, ciascun amministratore che iscrive la propria nomina ai sensi dell’art. 2383 c.c. deve sottoscrivere la domanda digitalmente oppure conferire l'incarico al professionista legittimato ex legge n. 340/2000.

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

Professionista incaricato: commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A o B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies ed ex art. 1, D.Lgs. n. 139/2005, comma 3, lettera q), e comma 4, lettera f)).

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 deve risultare compilato con codici atto:
     
    • A06per l’iscrizione della nomina /conferma degli amministratori
    • A11(eventuale) per l'iscrizione della delega di poteri1
       
  • Un modello intercalare P per ogni amministratore che iscrive la propria nomina2
     
  • Un modello intercalare P (eventuale) per la persona fisica legale rappresentante della persona giuridica nominata "amministratore" con legale rappresentanza
     
  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:
    • l’indicazione degli estremi della domanda alla quale era stato allegato l’atto di nomina, rispettando il seguente testo: “Atto di nomina del ... (indicare la data atto) allegato a prot. R.I n….” ;
       
    • la dichiarazione d’incarico (eventuale) resa da un professionista nel caso in cui l’/gli amministratore/i della società, privo/i del dispositivo di firma digitale, conferisca/conferiscano allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda
       

Percorso di compilazione con Comunica Starweb

Esempio Distinta R.I.risultante dalla compilazione della modulistica


1Il codice atto A11 è da indicare sia nel caso di delega poteri deliberata con verbale di assemblea dei soci/decisioni dei soci che con verbale di consiglio di amministrazione/decisioni degli amministratori, nel caso in cui l’organo amministrativo in carica sia il consiglio di amministrazione.
2La nomina può essere nuova o a seguito di conferma.

Allegati della domanda

Nessuno.

Registrazione dell'atto

Non prevista.

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,001

  • Imposta di bollo: euro 65,001 se l'imposta è assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000

 


1Esente se start-up innovativa o incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

2Esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Avvertenze

Approfondimento

La nomina1 degli amministratori avviene la prima volta con l’atto costitutivo, successivamente gli amministratori sono nominati con decisione dei soci, assunta con metodo assembleare, oppure con una delle modalità alternative consentite dall’articolo 2479 c.c. e cioè, mediante consultazione o consenso espresso per iscritto. La norma è derogabile, l'atto costitutivo può attribuire a singoli soci o gruppi di soci2 il diritto di nominare uno o più amministratori senza la necessità di una decisione ai sensi dell'articolo 2479 c.c..
 
Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, l’amministrazione della società a responsabilità limitata è affidata a uno o più soci. Di regola, gli amministratori sono quindi nominati tra i soci, ma è possibile prevedere, con l’atto costitutivo, che l’amministrazione della società possa essere affidata anche a non soci.
Possono essere nominati amministratori le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche, di fatti, nonostante manchi nella disciplina delle società a responsabilità limitata un esplicito riferimento a tale ipotesi, la dottrina dominante ritiene possibile che la carica di amministratore possa essere rivestita anche da soggetti diversi dalle persone fisiche, per esempio, da società. Naturalmente sono fatti salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società.
Le norme del codice civile non prevedono per la nomina degli amministratori di società a responsabilità limitata cause di ineleggibilità, decadenza, onorabilità e professionalità. Nulla vieta, tuttavia, che cause di ineleggibilità o decadenza, oltre che requisiti di onorabilità e professionalità possano essere previsti dall’atto costitutivo.
Non è espressamente disciplinata neanche la durata in carica degli amministratori nominati, anche questa viene rimessa alle eventuali disposizioni dell’atto costitutivo. E’ possibile pertanto fissare con l’atto costitutivo una qualsiasi durata, anche superiore a tre esercizi o a tempo indeterminato. In mancanza di specifiche previsioni, la nomina si intende a tempo indeterminato.
 

Due sono i tipi di organo amministrativo possibili nelle società a responsabilità limitata:

  • ORGANO MONOCRATICO, quando l’amministrazione è affidata ad un amministratore unico;
  • ORGANO PLURIPERSONALE, quando l’amministrazione è affidata ad una pluralità di soggetti.
     

Tre, invece, sono i modelli di amministrazione:

  • AMMINISTRATORE UNICO
  • CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • PLURALITA’ DI AMMINISTRATORI (in via disgiunta, congiunta o mista).

Quando l’amministrazione è affidata a una pluralità di soggetti, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, essi costituiscono il consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione assume le sue decisioni e deliberazioni a maggioranza dei presenti e può operare con il tradizionale metodo collegiale, cioè per mezzo di riunioni dei suoi componenti, oppure, se previsto dall’atto costitutivo, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (metodo collegiale attenuato). In tale caso, i documenti sottoscritti dagli amministratori devono riportare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Quando l’amministrazione della società è affidata ad una pluralità di amministratori in via “disgiunta”, questi non operano secondo il modello collegiale. In questo caso, il potere di amministrare spetta a ciascun amministratore, il quale può operare individualmente, con implicito assenso da parte degli altri amministratori e, salvo espresso dissenso da parte degli stessi. In pratica, ciascun amministratore può agire e compiere autonomamente, da solo e di sua iniziativa, e senza bisogno del consenso degli altri, gli atti di gestione e di rappresentanza che ritiene utili nell’interesse della società. Fanno eccezione, tuttavia, gli atti di gestione che, per legge, devono essere decisi sempre in forma collegiale.
In caso di dissenso o di contrasto, però, a ciascun amministratore spetta il diritto di opporsi al compimento di un atto di ogni altro amministratore prima che l’operazione sia compiuta.
Anche quando l’amministrazione è affidata ad una pluralità di amministratori in via “congiunta”, è sempre escluso il ricorso al metodo collegiale, le decisioni infatti sono assunte dagli amministratori con l’unanimità dei consensi. E’ sempre fatta salva, anche in questa ipotesi, l’eccezione prevista con riguardo a quelle decisioni che, per legge, devono essere assunte obbligatoriamente con il metodo collegiale.
Per legge, infatti, alcune decisioni, in caso di pluralità di amministratori, sono in ogni caso di competenza dell’organo di amministrazione inteso come “consiglio di amministrazione”, pertanto, indipendentemente dal modello amministrativo adottato (fatto salvo ovviamente il caso dell’amministratore unico), queste decisioni devono sempre coinvolgere tutti gli amministratori collegialmente. Da ciò discende la necessità, per l’atto costitutivo, di disciplinare sempre il funzionamento dell’organo collegiale anche in assenza di un consiglio di amministrazione.
Le decisioni che, per legge, devono sempre essere prese collegialmente sono quelle aventi per oggetto la:

  • redazione del progetto di bilancio
  • redazione dei progetti di fusione e scissione
  • decisione di aumento del capitale sociale delegata dall’assemblea all’organo amministrativo.


Se deve essere assunta una decisione su una delle materie anzi elencate, il consiglio di amministrazione nominato deve adottare la decisione collegialmente e non può delegarla ad eventuali comitati esecutivi o ad un amministratore delegato. In caso di amministrazione disgiuntiva, gli amministratori devono riunirsi obbligatoriamente in assemblea e deliberare collegialmente, in caso di amministrazione congiuntiva, la decisione deve essere assunta con la maggioranza dei consensi e non all’unanimità.
Sempre l’atto costitutivo, nel caso l’amministrazione sia affidata ad una pluralità di soggetti,  in alternativa ai predetti modelli, può anche prevedere che la pluralità di amministratori operi in maniera mista, cioè può prevedere che la società operi contemporaneamente con diversi modelli di amministrazione (consiglio, amministrazione congiuntiva e/o disgiuntiva) destinati ad operare ciascuno su materie distinte e/o in ragione di determinati parametri, quali la natura e la rilevanza economica degli atti da compiere.
Il sistema di amministrazione misto potrebbe quindi essere caratterizzato, per esempio, dalla compresenza:

  • di un consiglio di amministrazione e di uno o più amministratori con poteri disgiunti
  • di un consiglio di amministrazione e di due o più amministratori con poteri congiunti
  • di uno o più amministratori con poteri disgiunti e due o più amministratori con poteri congiunti
  • di un consiglio di amministrazione e di alcuni amministratori con poteri disgiunti e di altri amministratori con poteri congiunti
    ciascuno dei quali competente per specifiche materie (per esempio, gli amministratori con firma disgiunta con poteri di ordinaria amministrazione ed il consiglio di amministrazione o gli amministratori con firma congiunta con poteri di straordinaria amministrazione).

Nelle società a responsabilità limitata ogni amministratore nominato è, di regola, anche legale rappresentante della società. Il potere di rappresentanza non deriva da un atto di investitura ad hoc, la rappresentanza costituisce, infatti, una qualità legale intrinseca di ogni amministratore. In pratica, la legge riconosce a tutti gli amministratori nominati il potere di rappresentanza generale della società, per cui questi, in quanto tali, possono compiere atti con i terzi in nome e per conto della società e con effetti giuridici direttamente imputabili alla società stessa.
Nulla esclude, tuttavia, che l’atto costitutivo o l’atto di nomina possano conferire, invece, il potere di rappresentanza ad alcuni soltanto degli amministratori. Per esempio, in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, con un’apposita previsione, è possibile  riconoscere al consiglio di amministrazione la possibilità di delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri.
Con riguardo ai soggetti titolari della rappresentanza o all’esercizio del relativo potere, possono inoltre essere dettate anche regole particolari per cui la rappresenta potrebbe essere attribuita, per alcuni atti, soltanto ad alcuni o potrebbe essere disciplinato anche il modo in cui la pluralità di amministratori deve esercitarla, per esempio, congiuntamente o disgiuntamente, a seconda dei casi.
Non sono espressamente disciplinati dalle norme del codice civile anche la cessazione degli amministratori e la sostituzione degli amministratori cessati.
In ogni caso è chiaro che, anche nelle società a responsabilità limitata, gli amministratori cessano per scadenza termine, se previsto dall’atto costitutivo, per dimissioni, revoca, decadenza o morte. Ancora una volta spetta all’atto costitutivo intervenire e disciplinare quello che non ha disciplinato il legislatore, stabilendo regole e condizioni e, quando l’atto costitutivo non prevede nulla, nel silenzio della legge, l’orientamento dominante ritiene applicabile la disciplina delle società per azioni.


Pubblicità legale nel Registro delle imprese

 

Entro trenta giorni dalla “notizia” della loro nomina, gli amministratori nominati devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese, indicando ciascuno il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società , precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il termine per l’iscrizione della nomina non decorre, quindi, dalla data dell’atto di nomina, ma dal momento in cui l’amministratore ha avuto notizia della sua nomina, quindi dalla c.d. “data notifica conferimento”. Questa data coincide con la data dell’atto di nomina, quando l’amministratore è presente al momento della sua nomina, ma può anche essere diversa, ciò che si verifica tutte le volte in cui lo stesso ne viene a conoscenza in un momento successivo.

Gli effetti della pubblicità legale della nomina nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): la nomina, se non iscritta, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza della nomina non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.                    

Si evidenzia inoltre che:

  • soggetta a pubblicità legale è la nomina degli amministratori, intesa quale “fatto” giuridicamente rilevante,  e non l’atto di nomina che il Registro delle imprese acquisisce, unitamente alla domanda di iscrizione della nomina, al solo scopo di verificare la veridicità della nomina stessa;
  • l’iscrizione della nomina deve essere richiesta da ogni amministratore nominato (nomina pluralità di amministratori);
  • in caso di nomina di una pluralità di amministratori, è possibile presentare al registro delle imprese un’unica domanda, con la richiesta di iscrizione della nomina di tutti gli amministratori, ma è possibile anche presentare più domande, quando per esempio gli amministratori nominati vengono a conoscenza della loro nomina in momenti diversi o quando accettano la carica in momenti diversi. In questo caso, la copia semplice dell’atto di nomina deve essere allegata soltanto alla prima domanda, in quelle successive è sufficiente farvi rinvio; 
  • ai fini pubblicitari, non riveste alcuna rilevanza il momento in cui gli amministratori nominati hanno accettato la carica.

1L’articolo 2475 c.c. dispone che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata ad uno o più soci nominati con decisione presa ai sensi dell’articolo 2479 c.c.. La stessa previsione chiarisce che si tratta di una norma derogabile, posto che è fatta espressamente salva la possibilità che l’atto costitutivo disponga diversamente. Infatti, l’atto costitutivo, oltre a poter prevedere che l’amministrazione sia affidata a non soci, può prevedere anche che i soci possano nominare gli amministratori anche diversamente da quanto previsto dall’articolo 2479 c.c.. Al riguardo occorre ricordare che l’atto costitutivo può prevedere che singoli o più soci possono avere particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società: ad esempio, potrebbe prevedere il riconoscimento ad un unico socio del diritto di nominare direttamente un amministratore.
2L'articolo 2468, comma 3, del codice civile, peraltro prevede la possibilità per l'atto costitutivo di attribuire a singoli soci "particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società", tra i quali secondo l'opinione dominante rientrano sicuramente quelli relativi alla nomina degli amministratori.

 

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Ultima modifica
Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 12:20

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 12:20

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