Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa: pubblicazione del numero del ruolo generale del procedimento a seguito di ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive del patrimonio


Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive , l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato con la presentazione del ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive

Riferimenti normativi: art. 19, comma 1, D.LGS. 12 gennaio 2019, n. 14 - Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021

Termine: 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure di protezione del patrimonio e dell’accettazione dell’esperto nominato

Soggetti obbligati: 

  • Impresa individuale: titolare
  • Società: amministratore

Soggetti legittimati:

  • professionista incaricato
  • notaio
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato​

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.


Modulistica:

  • Impresa individuale
    Modello I2 compilato nel riquadro 31/ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO in cui, in corrispondenza del codice 118 (Applicazione misure protettive ex. D.L. 118/2021 art.6), deve risultare l'indicazione "Pubblicazione del numero di ruolo generale R.G. n………….del procedimento instaurato con la presentazione del ricorso per la conferma o la modifica delle misure di protezione del patrimonio ex art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 14/2019“.
     
  • Società
    Modello S2 compilato nel riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO in cui, in corrispondenza del codice 118 (Applicazione misure protettive ex. D.L. 118/2021 art.6), deve risultare l'indicazione "Pubblicazione del numero di ruolo generale R.G. n………….del procedimento instaurato con la presentazione del ricorso per la conferma o la modifica delle misure di protezione del patrimonio ex art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 14/2019“.

    Codice atto - A99, data atto: data di deposito nella cancelleria del tribunale della domanda di accesso alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (data di deposito in cancelleria del ricorso)


Allegati: 

  • decreto di fissazione dell’udienza (probatorio)

Forma dell'allegato

Copia conforme informatica del decreto, estratto dal fascicolo telematico del procedimento giudiziario o dall’allegato alla comunicazione telematica della cancelleria, riportante la data di redazione, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal pubblico ufficiale che rilascia la copia conforme, con apposizione della dichiarazione resa in calce dallo stesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 196-octies e 196-undecies comma 2 Disp. per l’attuaz. del C.P.C. e disp. transitorie, rilasciata dall’avvocato del soggetto istante, secondo la seguente formula:

Io sottoscritto, in qualità di difensore di ... (specificare i dati dell’assistito – nome, cognome….), ai sensi degli articoli 196-octies e 196-undecies, comma 2, Disp. per l’attuaz. del C.P.C. e disp. transitorie, attesto che la presente copia informatica del decreto di fissazione dell’udienza, n. R.G. ..., estratta con modalità telematica dal fascicolo telematico oppure dall’allegato alla comunicazione telematica del ... (in questo secondo caso indicare la data di ricevimento della PEC del cancelliere) e depositata presso la cancelleria del Tribunale di .., il ... (specificare la data di deposito dell’atto nella cancelleria del Tribunale), è conforme al corrispondente atto contenuto nel relativo fascicolo informatico”.


Importi:

  • Diritti di segreteria: € 18,00 per le ditte individuali, € 90,00 per società di capitali e di persone, esente se start-up innovativa o incubatore certificato1
  • Imposta di bollo: €17,50 per le ditte individuali, € 59,00 per le società di persone,  € 65,00 per le società di capitali, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa.2

1L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di costituzione in caso start-up innovativa, cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale in caso di incubatore certificato.

2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di costituzione in caso start-up innovativa, cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale in caso di incubatore certificato o PMI innovativa.

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Ultima modifica
Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 12:28

Aggiornato il: Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 12:28

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