Concordato minore


Le informazioni sulle istanze che devono essere presentate al Registro delle imprese a seguito del deposito in tribunale della domanda di concordato minore

Il concordato minore è la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, cui non può accedere il consumatore, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene sottoposta alla valutazione dei creditori e al giudizio di omologazione del Tribunale.

L'art. 2 del CCII definisce il "sovraindebitamento" come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".1

La decisione di accedere alla procedura è assunta dal debitore, in caso di società, il ricorso al concordato minore deve essere deliberato dagli amministratori. L’articolo 120-bis del Codice della crisi dispone che l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza sia deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese.

Una volta deciso l'accesso alla procedura, il debitore deposita, presso la cancelleria del Tribunale competente, il ricorso (completo di piano e proposta) per l’apertura del concordato minore, formulato con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Con il medesimo ricorso il debitore può anche fare richiesta di applicazione delle misure di protezione. Il ricorso è pubblicato nel Registro delle imprese su impulso della cancelleria.

Il giudice, valutata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, con decreto dichiara aperta la procedura del concordato minore. Se il debitore ha richiesto l'applicazione delle misure protettive, il giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. 

Salvo patto contrario, il concordato della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Se il debitore svolge attività di impresa, il giudice dispone la pubblicazione del decreto di apertura della procedura nel Registro delle imprese e, qualora il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti.

Con il decreto di apertura della procedura, il giudice assegna ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale gli stessi devono fare pervenire all’Organismo di composizione della crisi, a mezzo PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Scaduto il termine concesso per l’adesione alla proposta, il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.  Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate. A seguito del rigetto dell'omologazione, su istanza del debitore, con provvedimento separato, il Tribunale dichiara aperta la procedura della liquidazione controllata.  In caso di accertata frode da parte del debitore, l’apertura della liquidazione controllata può essere disposta anche se richiesta da un creditore o dal pubblico ministero.

Una volta omologato il concordato minore, il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.

Nei casi di cui all'art. 82, commi 1 e 2 del CCII, il giudice può disporre la revoca dell'omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore. In caso di revoca dell'omologazione, su istanza del debitore, con provvedimento separato, il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata; se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento del debitore, l’istanza di conversione della procedura in liquidazione controllata può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.

Adempimenti pubblicitari

Decisione degli amministratori di accesso alla procedura

Pubblicazione del decreto di apertura della procedura

Trascrizione del decreto di apertura della procedura 

 


1Per "crisi" s’intende lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2, comma 1, lett. a) CCII).

Per "insolvenza" s’intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b) CCII).

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Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 09:29

Aggiornato il: Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 09:29

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