Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa


Le informazioni sulle istanze che devono o possono essere presentate al Registro delle imprese nell'ambito della procedura per la composizione negoziata della crisi d’impresa

L'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori, ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

L’intera procedura della composizione negoziata della crisi (presentazione della domanda di accesso alla procedura, nomina dell’esperto, conduzione delle trattative), è gestita tramite una piattaforma telematica nazionale disponibile al seguente link: www.composizionenegoziata.camcom.it

Per maggiori informazioni sulla piattaforma clicca qui.

L’istituto della composizione negoziata per la risoluzione della crisi di impresa è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147.
Con effetto dal 15/07/2022 il Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n.83, ne ha trasfuso la disciplina all’interno del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14, “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, apportando nel contempo alcune modifiche rispetto alla versione originaria.

L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata tramite la piattaforma telematica, l'applicazione di misure protettive del
patrimonio. Tale istanza é pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto (art. 18 comma 1 D. Lgs. n.  14/2019).

L'iscrizione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all’accettazione dell’esperto è eseguita "d'ufficio".

L’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 14/2019 prevede che l’imprenditore, con ricorso presentato al Tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chieda la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, provvedimenti cautelari necessari per la conduzione delle trattative.

Sempre ai sensi del citato articolo entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.

A seguito del compimento di atti di straordinaria amministrazione o all'esecuzione di pagamenti, da parte dell'imprenditore, che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, l'esperto, entro 10 giorni dalla comunicazione ricevuta dallo stesso imprenditore, può chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese del proprio dissenso. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

Conclusione delle trattative

Per incentivare il ricorso alla composizione negoziata, il CCI prevede alcune misure premiali di carattere fiscale, che variano in base alla soluzione a cui si perviene all’esito delle trattative (art. 25-bis CCI). 

In alcune ipotesi, la possibilità di avvantaggiarsi della misura premiale è condizionata all’esecuzione di un apposito adempimento pubblicitario presso il registro delle imprese.

Quando è individuata una soluzione idonea a consentire il superamento dell’originaria situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa, le parti possono, alternativamente (1° comma, art. 23 CCI) :

  • a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
  • b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;
  • c)  concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1 dell’articolo 23 del CCI, l'imprenditore può, in alternativa:

  • a)  predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;
  • b)  domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
  • c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
  • d)  accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.

 

MISURE PREMIALI

Le misure premiali variano in base alla soluzione a cui si perviene all'esito delle trattative (art. 25-bis CCI):

  • la riduzione al tasso legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative, quando la composizione negoziata si conclude con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 (contratto, convenzione moratoria, accordo) e 2, lettera b) (accordo di ristrutturazione dei debiti) (art. 25-bis, comma 1, CCI)
  • la riduzione delle sanzioni tributarie (per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro il termine stabilito) alla misura minima, se il termine per il pagamento in misura ridotta scade dopo la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, a prescindere da come la procedura si concluda (art. 25-bis, comma 2, CCI);
  • la rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori, solo se in esito alla composizione è pubblicato presso il registro delle imprese un contratto con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni o un accordo che produce gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento, di cui alla lett. a) e c) del 1° comma, art. 23 CCI (art. 25-bis, comma 4, CCI);
  • La riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto, nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2, CCI (piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato semplificato, concordato preventivo, liquidazione giudiziale);
  • l’agevolazione della detassazione delle sopravvenienze (le differenze attive derivanti dalla procedura non concorrono alla formazione del reddito d’impresa del soggetto passivo – art. 88, comma 4-ter, D.P.R. n. 917/1986) e della deducibilità delle perdite (le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili, sono deducibili in ogni caso – art. 106, comma 3, D.P.R. n. 917/1986), dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui alle lett. a) e c) del 1° comma, art. 23 CCI o degli accordi di ristrutturazione dei debiti cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) (art. 25-bis, comma 5, CCI).
GRUPPO DI IMPRESE

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede che più imprese che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, appartenenti al medesimo gruppo1 e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio nazionale, possano chiedere al segretario generale della Camera di commercio la nomina di un unico esperto.

L’istanza unitaria dev’essere presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l'ente:

  • avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento

    oppure
     
  • in mancanza, l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria.

Per le imprese del gruppo per le quali è stato presentato il ricorso al Tribunale per la conferma o la modifica delle misure protettive del patrimonio, l'ufficio del Registro delle imprese, a seguito della presentazione di apposita istanza, provvede ad iscrivere sulla posizione REA dell'impresa il numero di ruolo generale del procedimento instaurato presso il Tribunale e l'eventuale dissenso dell'esperto.

 


1L’articolo 2, lett. h), CCI precisa che per gruppo di imprese si intende: "l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto".

 

Adempimenti pubblicitari:

Pubblicazione del numero del ruolo generale del procedimento a seguito di ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive del patrimonio

Iscrizione del dissenso dell’esperto

Pubblicazione del contratto ex art. 23, comma 1, lett. a), CCII

Pubblicazione dell’accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII

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Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 12:40

Aggiornato il: Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 12:40