Accordi di ristrutturazione dei debiti – Pubblicazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti


Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione

Riferimenti normativi: art. 40 comma 4 D.Lgs. n. 14/2019 (CCII)

Termine: nessuno

Soggetti obbligati: nessuno

Soggetti interessati: 

  • Impresa individuale: titolare
  • Società: amministratore


Soggetti legittimati:

  • professionista incaricato
  • notaio, se ricorrono le condizioni dell'art. 31, legge n. 340/2000, comma 2-ter
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato​.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.


Modulistica:

  • Impresa individuale:
    Modello I2 compilato nel riquadro 31/ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
  • Società:
    Modello S2 compilato nel riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO

    in cui, in corrispondenza del codice 007 (Accordi di ristrutturazione debiti), deve risultare:

    Accordi di ristrutturazione standard o ordinari
    Pubblicazione accordi di ristrutturazione dei debiti, ex articolo 40, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019 di cui all’articolo 57 del D.Lgs. n. 14/2019
    Accordi di ristrutturazione agevolati
    Pubblicazione accordi di ristrutturazione dei debiti, ex articolo 40, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019 di cui all’articolo 60 del D.Lgs. n. 14/2019
    Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
    Pubblicazione accordi di ristrutturazione dei debiti, ex articolo 40, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019 di cui all’articolo 61 del D.Lgs. n. 14/2019″ .

    codice atto - A15, data atto: data di presentazione della domanda.

Allegati: 

  • copia degli accordi di ristrutturazione dei debiti depositati in tribunale
  • copia del piano economico finanziario depositato in tribunale (non obbligatorio)
  • copia dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità economica del piano depositata in tribunale (non obbligatoria)
  • copia della proposta di transazione di crediti tributari e contributivi richiesta nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti depositata in tribunale (obbligatoria solo se gli accordi contengono la transazione).
     
Forma degli allegati

Copia conforme informatica degli accordi (ed eventualmente del piano, dell’attestazione e della transazione) estratti dal fascicolo telematico del procedimento giudiziario o dall’allegato alla comunicazione telematica della cancelleria, riportante la data di redazione, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dall’avvocato che rilascia la copia conforme, con apposizione della dichiarazione resa in calce dallo stesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 196-octies e 196-undecies, comma 2 Disp. per l’attuaz. del C.P.C. e disp. transitorie, secondo la seguente formula:

Io sottoscritto, in qualità di difensore di ... (specificare i dati dell’assistito – nome, cognome….), ai sensi degli articoli 196-octies e 196-undecies, comma 2, Disp. per l’attuaz. del C.P.C. e disp. transitorie, attesto che la presente copia informatica degli accordi di ristrutturazione dei debiti, estratta con modalità telematica dal fascicolo telematico oppure dall’allegato alla comunicazione telematica del ... (in questo secondo caso indicare la data di ricevimento della PEC del cancelliere) e depositata presso la cancelleria del Tribunale di ..., il ... (specificare la data di deposito degli accordi nella cancelleria del Tribunale) è conforme ai corrispondenti accordi contenuti nel relativo fascicolo informatico”.
 

Registrazione: obbligatoria.

Importi:

  • Diritti di segreteria: € 18,00 per le ditte individuali, € 90,00 per società di capitali e di persone
  • Imposta di bollo: €17,50 per le ditte individuali, € 59,00 per le società di persone,  € 65,00 per le società di capitali.

Avvertenze:

L’articolo 63 CCII prevede che nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli  57,  60 e  61 CCII il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

La proposta di transazione fiscale e previdenziale deve essere accompagnata dall’attestazione di un professionista indipendente che, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

Ai sensi  dell’art. 63 comma 2 del CCII, la proposta di transazione sui crediti tributari e contributivi dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione di cui agli artt. 57, 60 e 61 del CCII, al tribunale e al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti.

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Ultima modifica
Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 13:08

Aggiornato il: Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 13:08

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