Scuola di alpinismo


Attività regolamentata

L’attività di scuola di alpinismo o di scuola di sci alpinismo consiste:

  • nell’accompagnare persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;
  • nell’insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

L’attività comprende anche tutte quelle di cui sopra ma svolte su qualsiasi terreno fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Alla Comunità montana competente per territorio o al Comune competente per territorio1 (sede della scuola di alpinismo o della scuola di sci alpinismo).


1Articolo 17, comma 2, Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41: “Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio e sono iscritte in apposito elenco; se non ricadono nell’ambito di una comunità montana sono riconosciute dal comune in cui hanno sede”.

Come si avvia l'attività

A seguito dell’ iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17, comma 3, della  Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi alla Comunità montana competente per territorio o al Comune competente per territorio

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui all’articolo 17, comma 3, della  Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti rivolgersi alla Comunità montana competente per territorio o al Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche

La carica di direttore tecnico1 per l’attività di scuola di alpinismo e di sci alpinismo NON è soggetta per legge a pubblicità nel Registro delle imprese.


1La figura del direttore di guida alpina è disciplinata dall’articolo 17, comma 3, lettera b), della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Comunità montana competente per territorio o  Comune competente per territorio.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell’attività denunciata al Registro Imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “Scuola di alpinismo o scuola di sci alpinismo”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro Imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo e la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro Imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attivita' al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismooppure dichiarare gli estremi1 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.
 


1Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismoe non sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito http://www.guidealpinepiemonte.it/it/contatti/le_scuole_delle_guide.htm al fine di verificare l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo. 

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro Imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.


Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizionenell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo, ma sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito http://www.guidealpinepiemonte.it/it/contatti/le_scuole_delle_guide.htm al fine di acquisire l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.
Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede - sospensione - ripresa - cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività:

Si distinguono i seguenti casi:

  • trasferimento nell’ambito della stessa Provincia di Torino (es. l’impresa è iscritta con l’attività di scuola di alpinismo o di sci alpinismo alla Camera di commercio di Torino e presenta domanda di trasferimento di sede presso un nuovo indirizzo nell’ambito della stessa Provincia di Torino): nessuna documentazione.
    Non deve essere dimostrata nuovamente l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo in quanto già verificata all’atto dell’avvio dell’attività presso la vecchia sede;
     
  • trasferimento da altra Provincia in Provincia di Torino (es. l’impresa è iscritta con l’attività di scuola di alpinismo o di sci alpinismo alla Camera di commercio di Asti e presenta domanda di trasferimento presso la Camera di commercio di Torino): nessuna documentazione.
    Non deve essere dimostrata nuovamente l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo in quanto già verificata dalla Camera di commercio di provenienza;
     
  • trasferimento da fuori Regione in Regione Piemonte (es. l’impresa è iscritta con l’attività di scuola di alpinismo o di sci alpinismo alla Camera di commercio di Milano e presenta domanda di trasferimento presso la Camera di commercio di Torino):  al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismooppure dichiarare gli estremi1 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL. 


Sospensione attività
Nessuna documentazione.

Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione.

Cessazione attività
Nessuna documentazione.
 


1Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Si distinguono i seguenti casi:

  • Impresa che esercita l’attività presso più sedi o unità locali nella stessa Provincia:
    la documentazione comprovante l’iscrizionenell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo è richiesta soltanto con il primo avvio dell’attività svolta presso la sede legale/principale o presso un’unità locale.
     
  • Impresa che esercita l’attività presso più sedi o unità locali ubicate in Province diverse:
    la documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo è richiesta soltanto per la sede legale/principale o presso un’unità locale ubicata in provincia di Torino.

Incompatibilità

L’attività di scuola di alpinismo e di sci alpinismo è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.
 


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Requisiti delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo

Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo devono possedere i seguenti requisiti1:

  • essere dirette da una guida alpina maestro di alpinismo;
  • disporre di una sede adeguata;
  • essere assicurate per la responsabilità civile derivante dall’attività della scuola. 


Riconoscimento della comunità montana e iscrizione nell’elenco

L’esercizio dell’attività di scuola di alpinismo e di sci alpinismo è riservata a coloro che risultano iscritte in apposito elenco regionale. L’iscrizione nell’elenco avviene in seguito al riconoscimento della comunità montana competente per territorio; se non ricadono nell’ambito di una comunità montana sono riconosciute dal comune in cui hanno sede.


Denominazione di “Scuola di alpinismo e di sci alpinismo”

La denominazione di “Scuola di alpinismo e di sci alpinismo può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti2.


 


1Si veda articolo 17, comma 3, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41.
2Si veda articolo 17, comma 6, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41.

 

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi