Stireria


Attività regolamentata

L’attività di stireria consiste nell’eseguire, in appositi locali, dotati di opportune attrezzature e impianti, i trattamenti di stiratura di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività).

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività, contestualmente alla Comunicazione unica oppure direttamente al SUAP competente.

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che la trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, la trasmette al Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA é presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività e, solo successivamente, è presentata la domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di stireria è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge 22 febbraio 2006, n. 84.
N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività  rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, della Legge 22 febbraio 2006, n. 84. 

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Per ogni sede o unità locale in cui esercita l’attività, l’impresa nomina almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti prescritti dalle norme1.

La carica di responsabile tecnico per l’attività di stireria NON è soggetta per legge a pubblicità nel Registro delle imprese.
 


1Si veda l’articolo 4, comma 1 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 e l’articolo 13-bis, comma 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 38

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività). 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
     
  • al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede il locale di esercizio dell’attività, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).  

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la SCIA

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D'UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro. 

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività2, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.
     

1La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2Laddove la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività


Trasferimento sede dell’attività:

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it/ oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede il locale di esercizio dell’attività, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).
     

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione /SCIA.
Ripresa dell’attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione/SCIA. 

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione /SCIA.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di stireria è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione. 

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività

L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività). L’attività quindi può essere avviata il giorno stesso della presentazione (ricevimento) della SCIA, dal giorno della presentazione (ricevimento) o in un giorno successivo, mai prima della sua presentazione all’Ente competente. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente a quella della presentazione  della SCIA.


Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte del Comune

Il Comune ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
 

Divieti

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di stireria in forma ambulante o di posteggio.

Attività accessorie
Servizi di raccolta e di recapito dei capi.

Avvertenze

Attività artigiana
L’attività di stireria è un’attività tipicamente artigiana, pertanto, se l’impresa possiede i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), deve presentare sia la domanda di iscrizione (I1, I2) o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA (S5, UL), sia richiedere l’ annotazione della qualifica artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese allegando il modello AA alla domanda/denuncia presentata al Registro imprese/REA.

N.B. In mancanza dei requisiti artigiani, l’impresa deve solo presentare la domanda di iscrizione (I1, I2)  o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA (S5, UL). 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi