Responsabilità e sanzioni


Tutte le sanzioni previste dal D.Lgs. 197/2007 (art. 15)

La direttiva compatibilità elettromagnetica, come tutte le direttive di nuovo approccio, è strutturata delegando decisamente al fabbricante gli adempimenti da svolgere prima dell'immissione sul mercato di un prodotto: la conformità di un prodotto alla direttiva è dichiarato dal fabbricante stesso, che deve mettere in piedi un idoneo sistema di valutazione del risultato del proprio processo produttivo. In un contesto del genere l'azione di vigilanza eseguita dagli organi preposti, assume un rilievo fondamentale per la tutela dei consumatori e la lotta alla concorrenza sleale da parte di quei fabbricanti che non rispettano le normative: le sanzioni rappresentano pertanto uno strumento efficace per garantire i principi evidenziati.

Come noto le direttive europee non prevedono un impianto sanzionatorio, ma si lascia libertà ai singoli stati membri di definirne uno al momento del recepimento della direttiva.
In Italia le sanzioni relative alla Direttiva compatibilità elettromagnetica, sono definite nella norma di recepimento, in particolare all'art. 15 della D.Lgs. 197/2007.
In primo luogo le sanzioni sono rivolte al fabbricante comunitario, in alternativa al suo rappresentante nella comunità o in assenza all'importatore, ritenuti quali principali responsabili della commercializzazione di prodotti non conformi.
Anche il venditore e/o l'installatore, per materiale che richiede la presenza di detta figura, sono corresponsabili, in misura diversa dal fabbricante, per la commercializzazione di prodotti non conformi alla direttiva. Sono pertanto previste sanzioni anche per questi "attori" della filiera di distribuzione degli apparecchi.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 197/2007 (art. 15) sono le seguenti:

1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione.

2. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della prescritta marcatura CE, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

3. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IV e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

4. Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato I, sono sprovvisti della prescritta documentazione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

5. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilita' e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

6. Chiunque promuove pubblicità per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

7. Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'organo accertatore procede al sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato. Decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento, qualora il trasgressore non abbia adempiuto all'invito e' disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'apparecchiatura.

In caso di mancata collaborazione con le autorità di vigilanza è inoltre prevista la seguente sanzione, desunta dal D.Lgs. 206/2005, nella sua parte interente ala sicurezza generale dei prodotti, da considerarsi integrativo in quegli aspetti non coperti dalla direttiva bassa tensione.
Chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni è soggetto alla sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 40.000,00 (art. 112 d.lgs. 206/2005).

 

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Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:20

Aggiornato il: Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:20