Etichettatura prodotti tessili


testata tessili

Servizio di regolamentazione e vigilanza sull’etichettatura dei prodotti manifatturieri

L'etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall' 8 maggio 2012 dal regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).

I prodotti tessili immessi in commercio prima dell' entrata in vigore del regolamento UE n. 1007/2011 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.  

La normativa non si applica ai prodotti tessili:

  • destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
  • introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
  • importati da paesi terzi per essere oggetto di traffico di  perfezionamento attivo;
  • dati in lavorazione, senza essere oggetto di cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o ad imprese che lavorano per conto terzi e che hanno la caratteristica dell’indipendenza.

Con la dicitura prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, di semimanufatti, di manufatti semiconfezionati o confezionati, sono composti solo da fibre tessili qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato e sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni delle normative che li riguardano:

  • i prodotti che contengono almeno l’80% in peso di fibre tessili;
  • i tessuti, in cui le parti tessili sono almeno l’80% in peso, utilizzati per la copertura di mobili, per ombrelli e ombrelloni e , alle stesse condizioni, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, oltre alle fodere coibenti di calzature e guanti;
  • i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui costituiscano parte integrante, se ne è specificata la composizione.

Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni elencate nell’allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011 ed è vietato l’impiego delle denominazioni elencate nello stesso allegato per designare altre fibre, sia a titolo principale sia a titolo di radice sia in forma di aggettivo.

In tutta l'Unione Europea  i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che presentino le caratteristiche seguenti:

  • durevolezza;
  • essere facilmente leggibili,visibili ed accessibili.

L'etichetta o il contrassegno indicano:

  • la composizione fibrosa
  • l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale
  • il responsabile della immissione in commercio
  • riferimenti normativi prodotti tessili

Responsabili dei procedimenti amministrativi descritti:

  • I funzionari accertatori del Settore Vigilanza sul mercato - Servizio Metrico
     
  • Igor Gallo - Responsabile Settore Vigilanza sul mercato - Servizio Metrico
    e-mail: i.gallo@to.camcom.it  tel: 011/5714760
     

 

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Martedì, Dicembre 13, 2022 - 10:05

Aggiornato il: Martedì, Dicembre 13, 2022 - 10:05

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