Direttive nuovo approccio (new legislative framework)


Le direttive di nuovo approccio agevolano la standardizzazione dei prodotti, in termini prestazionali e/o di sicurezza, e consentono la libera circolazione dei prodotti negli stati membri

La libera circolazione dei beni è una pietra miliare del mercato unico. I meccanismi messi a punto per realizzare tale obiettivo tendono ad impedire la creazione di nuovi ostacoli agli scambi e si basano sul riconoscimento reciproco e sull'armonizzazione tecnica.

L'obiettivo della creazione di un mercato unico entro il 31 dicembre 1992 non avrebbe potuto realizzarsi senza una nuova tecnica di regolamentazione, che fissasse solo i requisiti essenziali generali, e riducesse il controllo delle autorità pubbliche prima dell'immissione nel mercato di un prodotto integrando la garanzia di qualità e altre
moderne tecniche di valutazione della conformità.

Le direttive di nuovo approccio, oggi new legislative framework, si sono sviluppate proprio per agevolare la standardizzazione dei prodotti, in termini prestazionali e/o di sicurezza, e conseguentemente consentire la libera circolazione dei prodotti negli stati membri.

L'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi nel mercato nella Comunità devono rispettare per poter circolare liberamente all'interno della Comunità stessa.

Sostanzialmente si individuano alcuni requisiti che i prodotti oggetto della direttiva debbono presentare, senza indicare le modalità da seguire per il raggiungimento degli stessi: in sostanza si riportano i risultati che si vogliono ottenere senza pretendere che venga seguita una determinata strada per conseguirli.

Risulta evidente l'approccio rivoluzionario delle nuove direttive, che consentono così di essere immediatamente adeguabili al progresso tecnologico, senza richiedere periodici recepimenti o revisioni in considerazione delle variazioni nelle modalità di progettazione-produzione inevitabili nel corso degli anni.

Le direttive di nuovo approccio, in realtà, una strada preferenziale la indicano, detta strada però non è assolutamente vincolante per il fabbricante e rimane una scelta del tutto volontaria. Dette direttive individuano infatti delle norme tecniche, definite norme armonizzate, che vengono adottate dagli organismi europei di normalizzazione su mandato della Commissione, la quale dovrà quindi approvarle, secondo un iter predefinito.

Le norme armonizzate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sono trasposte nelle norme nazionali dei rispettivi organismi di normalizzazione di ogni stato membro. In Italia vi sono due organismi di normalizzazione:

Se il fabbricante sceglie di applicare le norme del nuovo armonizzate, i prodotti in questione si avvalgono della presunzione di conformità; pertanto se nella documentazione tecnica da predisporre si dimostra di aver seguito le norme armonizzate, il prodotto può essere immesso sul mercato senza vincolo alcuno: ovviamente eventuali azioni di sorveglianza potranno essere finalizzati a verificare la reale applicazione di dette norme in fase di produzione.

Viceversa, se il fabbricante decide di non avvalersi delle norme armonizzate, o dette norme non dovessero essere disponibili, situazione che si può verificare per i prodotti innovativi, si dovrà dare evidenza nella documentazione tecnica del raggiungimento dei requisiti essenziali della norma armonizzata di interesse.

I prodotti che rientrano in normative del nuovo approccio sono soggetti ad apposizione del marchio CE, per i dettagli in merito si rimanda alla sezione apposita del sito.

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Ultima modifica
Venerdì, Novembre 25, 2022 - 13:14

Aggiornato il: Venerdì, Novembre 25, 2022 - 13:14

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