Campo di applicazione


La direttiva EMC si applica alle apparecchiature che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni

Tenendo presente le seguenti definizioni (art. 3 D.Lgs. 194/2007):

  • Apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
  • Apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che puo' generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
    1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
    2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
    impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;

L'art. 1 del D.Lgs. 194/2007 prevede che siano esclusi dalla direttiva i seguenti prodotti:

  • apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
  • prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze di cui al Regolamento CE n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;»;
  • apparecchiature radio utilizzate da radioamatori,  ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato; a tale fine i kit di componenti destinati a essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature messe a disposizione sul mercato nonché modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerati apparecchiature messe a disposizione sul mercato;
  • agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari.

Non si applica inoltre sulle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:

  • non generano o non contribuiscono a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
  • funzionano senza inaccettabile alterazione in presenza delle perturbazioni
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Ultima modifica
Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:11

Aggiornato il: Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:11