Deposito bilancio consolidato


Le società cooperative che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata devono redigere il bilancio consolidato.

Si considerano controllate le società, italiane e straniere, nelle quali la controllante:

  1. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto),
  2. dispone di un numero di voti sufficiente per esercitare un’influenza dominante dell’assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto),
  3. esercita un'influenza dominante nell’assemblea ordinaria per effetto di un contratto o di una clausola statutaria (c.d. influenza dominante),
  4. controlla la maggioranza dei diritti di voto attraverso accordi con altri soci (c.d. influenza dominante).

Non devono redigere il bilancio consolidato le società controllanti che, unitamente alle società controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  1. 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  2. 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  3. 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Tale esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 39/2010.

Non sono, inoltre, soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato le società, a loro volta controllate, quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata, ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

Tale esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

  1. che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 127/91 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea;
  2. che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

In questa ipotesi, le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio, nella quale devono essere anche indicate la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato.

Per maggiori informazioni consulta la scheda Deposito del bilancio consolidato delle S.p.A.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:52

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:52

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