Deposito bilancio consolidato


Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 127/1991, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.

Riferimenti normativi:
Artt. 25-44 D.Lgs. n. 127/1991
Art. 2359 c.c.
D.P.C.M. del 10/12/2008
D.lgs 18 agosto 2015 n. 139

Termine: contestualmente al deposito del bilancio di esercizio ovvero entro 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso

Sanzioni: consulta la Tabella Sanzioni R.I. società per azioni - società in accomandita per azioni - società consortili per azioni

Soggetti obbligati: amministratore, liquidatore

Soggetti legittimati:

  • sindaco (ai sensi di quanto dispone l'art. 2406 c.c., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori o del liquidatori, il collegio sindacale esegue le pubblicazioni prescritte dalla legge)
  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.

Modulistica

Si ricorda che per il deposito del bilancio consolidato devono essere utilizzate le funzioni di spedizione disponibili in webtelemaco.infocamere.it e che lo stesso non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica. 

  • Modello B deve risultare compilato nel riquadro DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE, nel quale deve essere indicata la data di chiusura dell’esercizio, la data di approvazione del bilancio1 e se il soggetto è obbligato oppure è esonerato dal bilancio in XBRL

con codice atto:

713 per il deposito del bilancio consolidato

  • Modello Note in cui deve risultare:
     
  • la dichiarazione resa dal soggetto che presenta la domanda relativa agli estremi dell'avvenuto deposito del bilancio d'esercizio, rispettando il seguente testo: "Il bilancio di esercizio al ... è stato depositato nel Registro delle imprese in data ... con protocollo n. ..."2;
  • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore, il liquidatore o il sindaco della società, privi del dispositivo di firma digitale, conferiscano allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda. 

1Il campo “data di approvazione del bilancio” è obbligatorio anche se con riguardo al bilancio consolidato non è prevista l’approvazione dello stesso da parte dei soci della società controllante, pertanto si suggerisce di indicare come data di approvazione la data di deposito del bilancio.
2Dichiarazione necessaria al fine della corretta applicazione dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, in quanto gli stessi sono assolti solo in sede di deposito del bilancio di esercizio.

Allegati: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario in formato XBRL

Il documento è formato in origine come documento informatico

Il prospetto contabile (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario), in formato XBRL1, riportante l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome degli amministratori o dei liquidatori che lo hanno redatto, può essere allegato in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata  conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 iutilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula

Per le domande di deposito di bilanci relativi ad esercizi chiusi dal 31-12-2018 presentate dal 01-03-2019 è obbligatoria la nuova tassonomia XBRL 2018-11-04.

Per la predisposizione dell'istanza XBRL è possibile utilizzare uno dei software disponibili sul mercato oppure gli strumenti gratuiti messi a disposizione dal sistema camerale sul sito Registroimprese.it sulla pagina dedicata alla pratica di “deposito bilanci” all’indirizzo http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
oppure sul nuovo sito TELEMACO all’indirizzo https://mypage.infocamere.it/ Le mie pratiche>Strumenti>Bilanci alla sezione Strumenti XBRL.


1Fatti salvi i casi di esonero dal formato XBRL espressamente previsti dalle norme. In tali ipotesi, la copia del bilancio consolidato non deve essere obbligatoriamente depositata in formato XBRL.

Allegati: nota integrativa in formato PDF/A

  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La nota integrativa,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (amministratori/liquidatori), può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000, unitamente al prospetto contabile in formato XBRL, utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, unitamente al prospetto contabile in formato XBRL, utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, unitamente al prospetto contabile in formato XBRL, utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La nota integrativa,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (amministratori/liquidatori) può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002, unitamente al prospetto contabile in formato XBRL, utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053, unitamente al prospetto contabile in formato XBRL, utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053, unitamente al prospetto contabile in formato XBRL, utilizzando l'apposita formula

1Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.

2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.

3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

 

Allegati: relazione sulla gestione

  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La relazione sulla gestione sul consolidato,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (amministratori/liquidatori), può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La relazione sulla gestione sul consolidato,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (amministratori/liquidatori) può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula

 


 

1Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.

2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.

3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

Allegati: relazione di revisione legale

  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La relazione di revisione legale, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome del revisore/legale rappresentante della società di revisione che l'ha redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dal revisore/legale rappresentante della società di revisione
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La relazione di revisione legale, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome del revisore/legale rappresentante della società di revisione che l'ha redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
     

1Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.

2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.

3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

 

Registrazione dell'atto

Non prevista

Importi

  • Diritti di segreteria: non dovuti1
     
  • Imposta di bollo: non dovuta1
     

1I diritti di segreteria e l'imposta di bollo sono stati già versati con il deposito del bilancio di esercizio, insieme al quale, il deposito del bilancio consolidato si configura come un unico adempimento.
 

 

Avvertenze

Vai alla pagina Avvertenze deposito bilancio consolidato spa

Approfondimento

Le società per azioni e in accomandita per azioni che controllano un’impresa devono redigere il bilancio consolidato1.

Sono incluse nell’area di consolidamento tutte le imprese controllate, italiane ed estere.

Si considerano controllate le società, italiane e straniere, nelle quali la controllante:

  1. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto),
  2. dispone di un numero di voti sufficiente per esercitare un’influenza dominante dell’assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto),
  3. esercita un'influenza dominante nell’assemblea ordinaria per effetto di un contratto o di una clausola statutaria (c.d. influenza dominante),
  4. controlla la maggioranza dei diritti di voto attraverso accordi con altri soci (c.d. influenza dominante).

Non devono redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  1. 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  2. 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  3. 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Tale esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 39/2010.

Non sono, inoltre, soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato le società, a loro volta controllate, quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata, ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

Tale esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

  1. che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 127/91 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea;
  2. che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.


In questa ipotesi, le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio, nella quale devono essere anche indicate la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato2.

Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della società controllante. Esso è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario3 e nota integrativa e può essere redatto anche in migliaia di euro.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide, di regola, con la data di chiusura dell’esercizio della società controllante. Tale data può, tuttavia, coincidere con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse4.

Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori della società controllante e deve essere assoggettato a revisione legale, demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.

Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio e finché questo sia approvato5.


Pubblicità legale nel Registro delle imprese

Il bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione di revisione legale, deve essere depositata presso il Registro delle imprese competente dagli amministratori della società controllante.

Il deposito deve essere eseguito contestualmente al deposito del bilancio di esercizio ovvero entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio consolidato se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
 


1Hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato:

  1. S.p.a, S.a.p.a. e S.r.l. che controllano un’impresa;
  2. gli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un’attività commerciale;
  3. le società cooperative e le mutue  assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

2Le società controllate, esonerate dalla redazione del bilancio consolidato, devono depositare nel Registro delle imprese, tuttavia, copia del bilancio consolidato della società controllante, corredato dalla relazione sulla gestione e da quella dell’organo di revisione legale, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
3I bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 devono essere costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto ecomonico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
4L’uso di questa facoltà deve essere indicato nella nota integrativa.
5Il bilancio consolidato non è soggetto all’approvazione dei soci.

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Ultima modifica
Giovedì, Ottobre 21, 2021 - 15:22

Aggiornato il: Giovedì, Ottobre 21, 2021 - 15:22

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