Lavanderia automatica a gettoni (self-service)


Attività regolamentata

L’attività di lavanderia automatica a gettoni, la c.d. lavanderia self-service, consiste nel mettere a disposizione della clientela, in appositi spazi,  delle lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, funzionanti previo acquisto di appositi gettoni, al fine di lavare indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento ecc.1


Articolo 79, comma 1-bis, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività).

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività, contestualmente alla Comunicazione unica oppure direttamente al SUAP competente.

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che la trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, la trasmette al Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA é presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività e, solo successivamente, è presentata la domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Per l’esercizio dell’attività di lavanderia automatica a gettoni non è richiesto il requisito professionale1.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti morali per l’esercizio dell’attività rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.
 


1 Articolo 79, comma 1-bis, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali per l’esercizio dell’attività rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non prevista1
 


1 Per lo svolgimento dell’attività di lavanderia self-service non é richiesta la nomina del responsabile tecnico in  possesso di  idoneità professionale. Si veda a riguardo l’articolo 79, comma 1-bis, del D.lgs  D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 (comma inserito dall’articolo 17, comma 1, lett. b), D.lgs 6 agosto 2012, n. 147, entrato in vigore il 14 settembre 2012) secondo cui: “Le disposizioni della Legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni”. La ratio di tale esclusione è, come chiarito dal punto 11.1 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 12 settembre 2012, n. 3656/C, la mancanza di emissioni in atmosfera e di scarichi inquinanti, perché l’attività di lavaggio avviene ad acqua e non a secco. Si veda a riguardo anche la Nota informativa della Regione Piemonte del 9/05/2013 n. 6050/16.00.

 

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Il Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività).

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it  oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede il locale di esercizio dell’attività, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la SCIA
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D'UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività2, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.
     

1 La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2 Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it  oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede il locale di esercizio dell’attività, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

 
Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione /SCIA.

Ripresa dell’attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione/SCIA.

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione /SCIA.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di lavanderia automatica a gettoni, la c.d. lavanderia self-service, è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività). L’attività quindi può essere avviata il giorno stesso della presentazione (ricevimento) della SCIA, dal giorno della presentazione (ricevimento) o in un giorno successivo, mai prima della sua presentazione all’Ente competente. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente a quella della presentazione  della SCIA.


Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte del Comune
Il Comune ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.


Esclusioni

Presso le lavanderie self-service non vengono effettuati lavaggi a secco, o trattamenti di smacchiatura, stireria, di pulitura chimica, a secco e ad umido,  di tintoria o di follatura e affini, per i quali è necessaria  la presenza di personale qualificato.


Attività accessorie
Presso le lavanderie self-service possono essere installati dei distributori automatici di prodotti detergenti. Per tale attività non occorre presentare la SCIA di commercio al dettaglio tramite distributori automatici.

Avvertenze

L’attività di lavanderia automatica a gettoni, la c.d. lavanderia self-service è stata, è stata equiparata1, alle tinto lavanderie tradizionali, rendendo obbligatoria l’apertura previa presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio. 
Tuttavia, per le lavanderie self-service, non sono previsti i requisiti professionali, richiesti invece per le tinto lavanderie tradizionali.
 


1 Si veda a riguardo l’articolo 79, comma 1-bis, del D.lgs  D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 (comma inserito dall’articolo 17, comma 1, lett. b), D.lgs 6 agosto 2012, n. 147, entrato in vigore il 14 settembre 2012) secondo cui: “Le disposizioni della Legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni”. Si veda anche la Nota informativa della Regione Piemonte del 9/05/2013 n. 6050/16.00.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

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