11 - Etichettatura delle bevande alcoliche


Le disposizioni che riguardano l’etichettatura hanno lo scopo di informare in modo chiaro il consumatore, e contemporaneamente consentono alle aziende produttrici di proporre i loro prodotti seguendo un modello di presentazione uniforme.

Esistono regole che cambiano a seconda del Paese in cui avviene la commercializzazione, in base anche a come vengono classificati merceologicamente i prodotti, secondo standard che possono variare da Paese a Paese.

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22/04/2021 - 16:14

Aggiornato il: 22/04/2021 - 16:14

11.1 - Classificazione merceologica bevande alcoliche Italia ed UE


Per bevande alcoliche si intendono le bevande con un contenuto variabile di alcol, in genere superiore a 1,2 % vol.

Risulta indispensabile procedere ad un’ identificazione esatta del prodotto per poter applicare in modo corretto le disposizioni nazionali, comunitarie ed extracomunitarie.  La classificazione merceologica segue quanto prescritto nelle leggi che regolano la commercializzazione delle bevande alcoliche.

Nell’UE è presente la libera circolazione delle merci, che consente, in caso di assenza di disposizioni comunitarie specifiche, di vendere bevande alcoliche conformi alle regole del singolo Stato membro, salvo particolari vincoli di tutela della salute stabiliti dal Paese UE che riceve la bevanda alcolica.

Per i Paesi extra UE con cui sono presenti accordi bilaterali che riguardano anche bevande alcoliche, si attuano reciprocamente le disposizioni previste.

E’ possibile consultare i registri dei prodotti qualità sul sito dell’Unione europea:

eAmbrosia per i dati legali di registrazione per vini, bevande spiritose, vini aromatizzati:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

GI-view per l’elenco di tutte le indicazioni geografiche protette in UE (comprese quelle di Paesi extra UE con cui ci sono accordi di riconoscimento:
http://- https://ec.europa.eu/info/news/new-search-database-geographical-indications-eu-2020-nov-25_en

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07/06/2021 - 19:15

Aggiornato il: 07/06/2021 - 19:15

11.1.1 - Birra



Si ottiene dalla fermentazione alcolica, effettuata da lieviti Saccharomyces carlsbergensis o  Saccharomyces cerevisiae, di un preparato, detto mosto, di malto e d’acqua; il malto, che può essere anche torrefatto, si ottiene da orzo o da frumento o da loro miscele oppure da altri cereali o da materie amidacee e zuccherine (in quantità < 40 % estratto secco del mosto), mentre all’acqua si aggiunge luppolo o un suo derivato o entrambi. Per la legge italiana esistono diverse denominazioni a seconda del titolo alcolometrico e del grado Plato delle birre:

Denominazione

Caratteristiche

Riferimento

Birra analcolica

Grado Plato 3 – 8 
Titolo alcolometrico < 1,2 % vol

Art.2 Legge 1354/1962

Birra leggera o birra light

Grado Plato 5 – 10,5
Titolo alcolometrico  1,2 -3.5 % vol

Art.2 Legge 1354/1962

Birra

Grado Plato > 10.5 
Titolo alcolometrico  > 3,5 % vol

Art.2 Legge 1354/1962

Birra speciale

Grado Plato > 12.5
Titolo alcolometrico  > 3,5 % vol

Art.2 Legge 1354/1962

Birra doppio malto

Grado Plato > 14.5
Titolo alcolometrico  > 3,5 % vol

Art.2 Legge 1354/1962

Birra artigianale

Prodotta in piccolo birrificio (indipendente, <200000 hl/annui)
Non pastorizzata, non microfiltrata

Art.35 comma 1 Legge 154/2016

 

E’ consentito aggiungere frutta, succhi di frutta, aromi o altri ingredienti caratterizzanti, da riportare nella denominazione di vendita (esempio “Birra alla castagna”, “Birra alla menta” ecc).

Oltre alla denominazioni legali sono presenti le classificazioni di tipo commerciale, basate sulla tipologia di lievito utilizzato e della fermentazione:
- Birre Ale, Saccharomyces cerevisiae ed alta fermentazione
- Birre Lager, Saccharomyces carlsbergensis e bassa fermentazione
- Birre Lambic fermentazione spontanea

 

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07/06/2021 - 08:46

Aggiornato il: 07/06/2021 - 08:46

11.1.2 - Vino


Si definisce a livello comunitario come “il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”. Oltre a questa definizione vengono fornite indicazioni relative alle categorie di prodotti vitivinicoli.

Sempre in UE sono riconosciuti come di qualità alcuni prodotti vitivinicoli, e tutelati come Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) con un disciplinare di produzione. In Italia è consentito identificare i vini DOP con le menzioni tradizionali ‘Denominazione di Origine Controllata’ (DOC) e ‘Denominazione di Origine Controllata e Garantita’ (DOCG), mentre per i vini IGP si può utilizzare ‘Indicazione Geografica Tipica’ (IGT).

La tutela di queste denominazioni è assicurata in Unione europea, mentre nei Paesi extra UE occorre un accordo bilaterale di riconoscimento.

Nel caso dei vini generici esistono disposizioni che riguardano la produzione, dal vigneto alla cantina, e l’etichettatura. E’ possibile per questi vini adottare la dicitura “vino varietale”, seguito dal nome del vitigno utilizzato compreso nell’elenco delle varietà autorizzate.

Un’altra categoria prevista è quella dei prodotti vitivinicoli aromatizzati derivati dalle categorie di prodotti vitivinicoli; sono classificati in :
vini aromatizzati, tra cui il Vermouth
bevande aromatizzate a base vino, tra cui la Sangria
cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Per i vini aromatizzati sono previste le Indicazioni Geografiche (IG) che tutelano a livello comunitario i prodotti legati ad un determinato territorio: ad esempio in Italia è stato emanato il disciplinare di produzione del ‘Vermut di Torino’ o ‘Vermouth di Torino’.

Categorie prodotti vitivinicoli



Denominazione

 

Caratteristiche

 

Riferimento

Vino

Titolo alcolometrico effettivo > 8,5 % vol (zone A e B)

Titolo alcolometrico effettivo > 9 % vol (altre zone tra cui Italia)

Titolo alcolometrico totale <15 % vol, deroga sino a 20 %vol  

 

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino DOP o IGP

 

Titolo alcolometrico effettivo > 4,5 % vol

 

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino liquoroso

Titolo alcolometrico effettivo 15 - 22 % vol

Titolo alcolometrico totale >17,5 % vol, (deroga per DOP e IGP)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante

Prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale > 8,5 %vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante di qualità

 

Prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale > 9 %vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante gassificato

No vino DOP o IGP

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica aggiunta o da fermentazione (sovrapressione > 3 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino  frizzante

Ottenuto da mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale > 9 %vol 

Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica endogena (sovrapressione 1 – 2,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

 

Vino  frizzante

Ottenuto da mosto d’uva o vino o mosto d’uva parzialmente fermentato o vino parzialmente fermentato

Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol

Titolo alcolometrico totale > 9 % vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica totalmente o parzialmente aggiunta (sovrapressione 1 – 2,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino ottenuto da uve appassite

 

Ottenuto da uve essiccate al sole o all’ombra
 
Titolo alcolometrico totale > 16 % vol

Titolo alcolometrico effettivo >  9 % vol

Titolo alcolometrico naturale > 16% vol (o 272 g/l di zuccheri)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

 

Vino varietale

Sono vini prodotti con uve dello stesso vitigno non provenienti da una zona specifica. Nell’Allegato 4 del Decreto ministeriale del 23/12/2009 è riportato l’elenco positivo delle varietà di vite o loro sinonimi che possono figurare nell’etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP.
Le varietà di vite utilizzabili per i vini varietali sono: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.  

 

Prodotti vitivinicoli aromatizzati

 

Esistono disposizioni comunitarie (regolamento UE 251/2014) relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. In particolare sono precisati gli ingredienti ammessi, con particolare riguardo alla componente aromatica che può derivare da sostanze aromatizzanti o da erbe aromatiche.

Prodotto

Caratteristiche

Vino aromatizzato

Prodotti vitivinicoli > 75 % totale
 
Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti
 
Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol
 
Titolo alcolometrico totale > 17,5 % vol

Vino aromatizzato secco

Prodotti vitivinicoli > 75 % totale

Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol

Titolo alcolometrico totale > 16 % vol

Zuccheri < 50 g/l  

Vino aromatizzato extra secco o extra dry

Prodotti vitivinicoli > 75 % totale

Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol

Titolo alcolometrico totale > 15 % vol

Zuccheri < 30 g/l

Bevanda aromatizzata a base vino

Prodotti vitivinicoli > 50 % totale

Senza aggiunta alcole (salvo se previsto)

Eventuale aggiunta mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 4,5 – 14,5 % vol

Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

Prodotti vitivinicoli > 50 % totale

Senza aggiunta alcole

Eventuale aggiunta coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 1,2 – 10 % vol

Prodotto vitivinicolo aromatizzato extra secco o extra dry

Zuccheri < 30 g/l

Prodottovitivinicolo aromatizzato secco o dry

Zuccheri < 50 g/l

Prodotto vitivinicolo aromatizzato semisecco o semi-dry  

Zuccheri 50 – 90 g/l

Prodotto vitivinicolo aromatizzato semidolce 

Zuccheri 90 – 130 g/l

Prodotto vitivinicolo aromatizzato dolce

Zuccheri > 130 g/l

 

 

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01/06/2021 - 17:05

Aggiornato il: 01/06/2021 - 17:05

11.1.3 - Bevande spiritose


A livello comunitario (Regolamento CE 110/2008, sostituito in toto dal Regolamento UE 787/2019 dal 25/05/2021), si definiscono come bevande alcoliche aventi un titolo alcolometrico minimo di 15 %vol, con l’eccezione del liquore a base di uova, e che siano ottenute:

  • direttamente con l’utilizzo di ingredienti di origine agricola mediante:

distillazione
macerazione di materie vegetali in alcol etilico o distillati e/o bevande spiritose
aggiunta di aromi, zuccheri, o altri prodotti edulcoranti e/o altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcol etilico e/o a distillati e/o a bevande spiritose

  • indirettamente mediante la miscelazione di una bevanda spiritosa con:

altre bevande spiritose
alcole etilico di origine vegetale
altre bevande alcoliche
bevande

Sono classificate in categorie di bevande spiritose: 
L'elenco
delle categorie di bevande spiritose è contenuto nell' Allegato I del sopracitato Regolamento UE 787/2019


Anche per queste bevande alcoliche sono previste le Indicazioni Geografiche (IG), legate cioè al Paese di origine; riconosciute a livello comunitario, il singolo Stato emana una specifica Scheda tecnica, ad esempio nel caso dell’Italia per:

grappa
brandy italiano
mirto di Sardegna
genepì
ecc.

(vedi bibliografia)

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01/06/2021 - 17:17

Aggiornato il: 01/06/2021 - 17:17

11.2 - Etichettatura Paesi UE


All’interno dell’UE esistono indicazioni comuni per l’etichettatura in generale (Regolamento UE 1169/2011), e in particolare per vino e bevande spiritose. Ogni singolo Stato può introdurre disposizioni specifiche da seguire ma che non ostacolano la vendita delle bevande alcoliche prodotte in un altro Paese membro.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per la quantità netta o da altre disposizioni, l’altezza del carattere utilizzato deve essere di almeno 1,2 mm (articolo 13 e Allegato IV del Regolamento UE 1169/2011).

Esiste inoltre l’obbligo di tradurre l’etichetta nella lingua dello Stato membro in cui avviene la commercializzazione: questa regola si applica per il vino obbligatoriamente solo per evidenziare la presenza di sostanze allergizzanti o che possono causare intolleranze (es. solfiti), mentre le altre informazioni possono essere riportate in una o più lingue dell’UE.

Nel caso delle bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 1,2 % vol esiste l’obbligo di riportare nel medesimo campo visivo, cioè in modo visibile ad un’occhiata senza dover ruotare o girare la confezione le seguenti informazioni

denominazione della bevanda

Per poter utilizzare correttamente una denominazione, occorre verificare se è prevista una categoria merceologica e se la bevanda alcolica rientra come caratteristiche produttive e di composizione in quanto previsto dalla specifica normativa

  

quantità netta

La quantità netta di una bevanda alcolica è espressa utilizzando come unità di volume il litro (l o L), il centilitro (cl o cL) o il millilitro (ml o mL). Al valore numerico deve fare immediatamente seguito l’unità di misura, simbolo o nome per esteso (ad es. 750 cl oppure 0,75 L).

A seconda delle modalità di presentazione/vendita si possono verificare due situazioni:
PESO NOMINALE e PESO NETTO.

Nel caso dei preimballaggi, prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità si esprime come quantità nominale. La quantità nominale è il volume indicato sull'imballaggio, corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere (cioè quantità media che un particolare imballaggio può contenere) e tiene conto delle tolleranze, previste dalle normative vigenti.

Tabelle degli errori massimi tollerati in meno sul contenuto dei preimballaggi:

Preimballaggi Tipo CEE - la tabella è contenuta nell' Allegato I del D.M. 27/02/1979

Preimballaggi nazionali (Tipo diverso da CEE) - la tabella è contenuta nell' articolo 5  "Tolleranze" del D.P.R. del 26/05/1980 n. 391

Tutte le iscrizioni relative alla quantità devono avere dimensioni rapportate al contenuto nominale secondo la seguente tabella:

D.M. 27 febbraio 1979 – D.P.R. 391/80)

Quantità nominale (Qn) in grammi o millilitri    

Altezza minima (mm)

Fino a 50

2

Da 50 a 200

3

Da 200 a 1000

4  

Oltre 1000

6

Le suddette iscrizioni debbono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto e del titolo alcolometrico volumico effettivo.

 

 


 

titolo alcolometrico volumico effettivo

 

Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere riportato con non più di una cifra decimale.

Nell’Allegato XII del Regolamento UE 1169/2011 sono riportate le tolleranze consentite (positive o negative), che si applicano fatta salva l’incertezza di misura del metodo adottato:

Descrizione delle bevande

Tolleranza positiva o negativa

1. Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5% vol; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva;

0,5 % vol.  

2. Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5% vol.; bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall'uva, sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva eventualmente frizzanti o spumanti; idromele.

1 % vol.

3. Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione;

0,5 % vol.

4. Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume 

0,3 % vol.

Viene prevista per il vino all’articolo 44 del Regolamento UE 33/2019 una tolleranza positiva o negativa di 0,8 %vol in alcuni casi:

Vini DOP o IGP immagazzinati in bottiglie da oltre tre anni
Vini spumanti
Vini spumanti di qualità
Vini spumanti gassificati
Vini frizzanti
Vini frizzanti gassificati
Vini liquorosi
Vini di uve stramature

  
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07/06/2021 - 08:29

Aggiornato il: 07/06/2021 - 08:29

11.2.1 - Etichettatura birra


Non è prevista una norma comunitaria che regolamenti il prodotto birra.

Le indicazioni da riportare a livello nazionale sono:

  • denominazione della birra
  • titolo alcolometrico volumico effettivo
  • volume nominale
  • lotto di produzione
  • nome e indirizzo completo del responsabile delle informazioni in etichetta
  • sede dello stabilimento di produzione o confezionamento(se diverso dal responsabile informazioni)
  • eventuale presenza di allergeni o sostanze che provocano intolleranza (solfiti > 10 mg/kg)
  • ingrediente caratterizzante evidenziato. E' definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione.

L’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente non è obbligatorio se il titolo alcolometrico effettivo supera 1,2 % vol, ma normalmente viene riportato. 

E’ possibile riportare la dichiarazione nutrizionale: per le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico > 1, 2 %vol occorre limitarsi al valore energetico in kJ e in kcal.

Nella legge 1354 del 1962 si precisa all’articolo 21 che può essere autorizzata la produzione di birra con caratteristiche differenti da quelle prescritte  a livello nazionale purchè sia dimostrata la destinazione all’esportazione.

 

 

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21/05/2021 - 19:33

Aggiornato il: 21/05/2021 - 19:33

11.2.2 - Etichettatura vino


Sono stabilite regole comunitarie generali  (Regolamento UE 1169/2011) e specifiche (Regolamento UE 33/2019) a cui sono state aggiunte disposizioni nazionali.

E’ obbligatorio riportare nel medesimo campo visivo:

  • Designazione della categoria (vino, vino spumante ecc.), che si può omettere nel caso di DOP o IGP
  • Per i DOP o IGP l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” seguita dal nome della DOP o IGP, con le disposizioni previste nel disciplinare; può essere sostituita dalla menzione tradizionale, per l’Italia DOC, DOCG, IGT o non riportata in circostanze specifiche, come ad esempio per Marsala, Asti e Franciacorta
  • Titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol
  • Volume nominale
  • Paese di produzione
  • Indicazione dell’imbottigliatore e indirizzo (Comune e Paese); diventa il nome del produttore o venditore per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti aromatici
  • Indicazione importatore, se si tratta di vini importati
  • Tenore di zucchero nel caso di vini spumanti,  vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità,  vini spumanti aromatici

Sono da riportare obbligatoriamente senza vincolo di collocazione:

  • Annata di vendemmia per DOP (facoltativa per vini spumanti millesimati)
  • Presenza di allergeni o sostanze che provocano intolleranze (‘Contiene solfiti’ se superiore a 10 mg/l, ‘Contiene uova’ se utilizzato lisozima o albumina, ‘Contiene latte’ se utilizzati caseinati ecc) eventualmente accompagnata dal pittogramma specifico
  • Lotto

Rimane invece una scelta riportare le indicazioni facoltative:

  • Nome di una o più varietà di vino, assimilabili ai vini varietali per i quali in Italia sono stabilite le varietà adottabili e le modalità per l’utilizzo della dicitura.
  • Tenore in zucchero per i vini per cui non esiste già l’obbligo
  • Per DOP e IGP le menzioni tradizionali, quali ‘classico’, ‘superiore’, se previste nel disciplinare
  • Il simbolo comunitario per i prodotti DOP e IGP
  • Termini relativi a metodi di produzione
  • Per i DOP il nome di un’area, “vigna”, se autorizzata
  • Dichiarazione nutrizionale (al momento facoltativa) riportata limitatamente al valore dell’ Energia espressa in kJ e in kcal.

Per il vino biologico occorre attenersi alle disposizioni specifiche relative alle autorizzazioni, che seguono precise indicazioni da riportare con il codice attribuito all’ azienda produttrice, i riferimenti all’ ente di controllo deputato e autorizzato dal Mipaaf e la presenza del logo biologico UE.

Esistono infine indicazioni libere, che possono ad esempio riguardare la conservazione del vino, le caratteristiche organolettiche, i suggerimenti enogastronomici e la storia dell’azienda.

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03/06/2021 - 18:25

Aggiornato il: 03/06/2021 - 18:25

11.2.3 - Etichettatura bevande spiritose


Sono presenti disposizioni comunitarie a cui si accompagnano disposizioni specifiche nazionali essenzialmente legate alle Indicazioni Geografiche di alcune bevande spiritose.

Le indicazioni obbligatorie sono:

  • Denominazione della bevanda spiritosa, intesa come categoria specificata nel regolamento CE 110/2008, sostituito da maggio 2021 dal Regolamento UE 787/2019, tenendo conto eventualmente delle disposizioni relative alle indicazioni geografiche
  • Titolo alcolometrico volumico espresso in % vol
  • Volume nominale
  • Nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo
  • Sede dello stabilimento del produttore o dell’imbottigliatore se diversa dal responsabile
  • Sostanze allergizzanti, intese come ingrediente utilizzato. Sono specificatamente escluse dall’obbligo nel caso delle bevande spiritose: i cereali contenti glutine, il siero di latte, la frutta a guscio, qualora siano utilizzati per la produzione del distillato o dell’alcole di origine agricola. Resta invece l’obbligo di dichiarazione per l’anidride solforosa – solfiti – qualora presente in quantità superiori a 10 mg/l.
  • Ingrediente caratterizzante evidenziato. E' definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione
  • Dicitura per identificare il lotto di produzione e consentire la rintracciabilità
  • Istruzioni per l’uso se necessarie
  • Luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
  • Elenco degli ingredienti se presenti con l’indicazione della quantità se previsto. Se la bevanda ha una gradazione alcolica superiore a 1.2 %vol e contiene acido glicirrizico o il suo sale di ammonio come tali o per aggiunta di liquirizia in concentrazione superiori a 300 mg/l, occorre far comparire la dicitura” contiene liquirizia - evitare il consumo consumo eccessivo in caso di ipertensione”.

La dichiarazione nutrizionale (al momento facoltativa) va riportata limitatamente al valore dell’ Energia espressa in kJ e in kcal.

Nel caso delle bevande spiritose vige l’obbligo di riportare in etichetta il codice accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si tratta di disposizioni specifiche del settore di commercializzazione delle bevande alcoliche.

Da considerare che le bevande spiritose devono essere munite dei contrassegni di Stato strutturati come fascette e rilasciati dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

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07/06/2021 - 08:59

Aggiornato il: 07/06/2021 - 08:59

11.3 - Etichettatura Paesi extra-UE


Si riportano a titolo esemplificativo alcune indicazioni richieste da Paesi terzi nell’etichettatura delle bevande alcoliche, con riferimento ai singoli prodotti.

Si consiglia di consultare il sito dell’Unione Europea Access2markets per ottenere un primo orientamento anche su accordi esistenti e verificare specifiche sui singoli prodotti consultando la sezione My Trade Assistant: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home

Informazioni su questo portale sono anche nella seguente pagina: https://www.to.camcom.it/access2markets

Nel caso del vino da esportare è consentito, secondo quanto indicato nel Regolamento UE 33/2019, riportare in etichetta diciture differenti da quelle conformi alla normativa comunitaria previa autorizzazione dello Stato membro e qualora siano previste dalla normativa del Paese terzo verso cui si esporta. In tal caso le indicazioni possono essere riportate in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell’Unione Europea.

Inoltre occorre dimostrare di essere in grado di evitare che, nella gestione dei prodotti vitivinicoli destinati alla commercializzazione verso Paesi extra UE, si possano verficare per errore immissioni sul mercato nazionale o comunitario.

Le indicazioni per l’etichettatura delle bevande spiritose prodotte nell’Unione Europea e destinate all’esportazione verso Paesi terzi sono quelle previste, con la possibilità di essere riportate in una lingua diversa da quelle ufficiali comunitarie. Fanno eccezione i termini indicati per le singole categorie e per le indicazioni geografiche registrate che non devono essere tradotti: occorre comunque verificare le disposizioni del Paese extra UE verso cui si esporta.

Anche in questo caso è necessaria una gestione dei prodotti per evitare un’erronea destinazione al mercato nazionale o comunitario.

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04/06/2021 - 16:42

Aggiornato il: 04/06/2021 - 16:42

11.3.1 - Esempi Europa extra-UE


In generale occorre tradurre l’etichetta nella lingua del Paese, apponendola al posto o accanto all’etichetta originale. Si riportano alcuni esempi di richieste da espletare per esportare le bevande alcoliche.

Svizzera 

OCDerr e Ordinanza 817.022.110

Per l’esportazione in Svizzera in etichetta devono figurare le seguenti informazioni:

  • Denominazione  e nome del prodotto con indicazioni particolari per le bevande alcoliche dolci (“bevanda alcolica dolce” oppure “contiene x% vol. di alcol”)
  • Nome e indirizzo del produttore e dell’importatore
  • Titolo alcolometrico effettivo
  • Volume nominale
  • Paese d’origine se non riconoscibile dalla denominazione, dal nome o dall’indirizzo del produttore
  • Indicazione “trattato con radiazioni ionizzanti” o “irradiato” qualora sia stato usato questo trattamento
  • Annata per il vino se prodotto con almeno 85% uve dell’anno
  • Lotto
  • Istruzioni per l’uso, lo stoccaggio se necessarie
  • Presenza allergeni o sostanze che inducono intolleranze (solfiti > 10 mg/kg)

Si consiglia di consultare l’Ordinanza 817.022.110 per la definizione delle bevande alcoliche sul sito della Confederazione elvetica   https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Federazione Russa

Legge federale 468 del 27/12/2019 per il vino

Unione Economica Euroasiatica (Russia, Kazakistan, Bielorussia, Armenia, Kirghizistan) - Decisione del Supremo Consiglio Economico Euroasiatico della Commissione Economica Eurasiatica n.98 del 05/12/2018 e EAEU Technical Regulation “On Safety of Alcohol Products” (TR EAEU 047/2018) in vigore del 09/01/2021.

Le informazioni da riportare in lingua russa sono:

  • denominazione del prodotto (ammessi caratteri latini)
  • paese di origine
  • indicazione dell'importatore (nome e indirizzo), è possibile anche indicare il nome del produttore utilizzando caratteri latini
  • volume del prodotto
  • lotto di produzione
  • titolo alcolometrico %vol (espresso per la birra come contenuto minimo)
  • quantità di zuccheri, ad eccezione di
    • balsami
    • infusioni amari
    • prodotti enologici classificati come brut, extra brut, dry, semi dry,semi dolce, dolce,
    • bevande alcoliche con titolo alcolometrico > 36 % vol
    • bevande alcoliche che non prevedono aggiunta di zucchero
    • prodotti fermentati
  • elenco ingredienti, compresi additivi e coloranti, ad eccezione del vino, vino liquoroso, vino spumante ecc; per la birra occorre precisare la fonte vegetale per la produzione del malto,
  • nel caso del vino invecchiato: annata della vendemmia, impianti di imbottigliamento
  • nel caso di vino spumante invecchiato: mese e anno del tirage
  • nel caso della birra e di bevande a base di birra: tipologia, metodo di lavorazione, informazioni sull’assenza di filtrazione, concentrazione dell’estratto (birra) o dell’estratto attuale (prodotti a base di birra)
  • presenza di OGM
  • valore nutritivo (calorie)
  • modalità di conservazione, se il prodotto è deperibile
  • scadenza o termine di conservazione, se non presente occorre riportare l’indicazione “La durata non è limitata se si rispettano le condizioni di conservazione”
  • condizioni di consumo, comprese eventuali controindicazioni o avvertenze per il consumatore
  • informazioni sulla valutazione della conformità del prodotto

Occorre aggiungere la seguente indicazione in lettere maiuscole e su una superficie almeno del 10 % del fronte o del retro della confezione: “Un eccessivo consumo di alcol è dannoso per la salute”.

Prevista anche la collocazione in modo evidente dell’indicazione “L’alcol è controindicato ai minori di 18 anni, alle donne in gravidanza ed in allattamento, alle persone con disturbi del sistema nervoso, con problemi agli organi interni”, mentre nella Repubblica del  Kazakistan l’indicazione deve essere ”L’alcol è controindicato ai minori di 21 anni, alle donne in gravidanza ed in allattamento, alle persone con disturbi del sistema nervoso, con problemi ai reni, al fegato e agli altri organi dell’apparato digerente”.

Si consiglia di consultare l’EAEU Technical Regulation on Safety Alcohol Products per la definizione dei prodotti.

 

 

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04/06/2021 - 21:03

Aggiornato il: 04/06/2021 - 21:03

11.3.2 - Esempi Asia


In generale occorre riportare le informazioni nella lingua locale, Nel caso delle Filippine si richiede l’inglese. Seguono indicazioni riguardanti Cina, Giappone e Corea del Sud

Cina

Nell’attuale contesto normativo, il prodotto deve entrare in Cina con l’etichetta compilata secondo quanto stabilito dalle norme in materia (si veda il box Principali riferimenti normativi), specifiche per l’alimento o bevanda. Nel caso del vino, e delle bevande alcoliche per quanto pertinente, le bottiglie devono essere etichettate secondo la norma GB 10344-2005 che prevede le seguenti indicazioni:

• classificazione del vino basata sul colore (rosso o bianco o rosato), sul contenuto in zuccheri (secco, semisecco, semidolce, dolce) e sul contenuto in anidride carbonica (fermo, frizzante, spumante) 
• contenuto in zuccheri 
• anno della vendemmia
• vitigno (se applicabile)
• Paese e regione vinicola
• lotto
• elenco degli ingredienti (nel caso del vino solo gli additivi)
• titolo alcolometrico volumico
• nome e indirizzo del produttore e del distributore locale
• data di produzione e di durata (non richiesta per il vino e per le bevande con gradazione alcolica superiore a 10% vol)
• volume netto
• licenza di produzione
• pittogramma per confezionamento, trasporto e stoccaggio secondo GB/T 191
• avvertenze.

L’etichetta deve riportare le indicazioni sia in cinese sia in inglese.

L’etichetta dei prodotti alimentari deve, inoltre, contenere l’indicazione del numero di registrazione assegnato all’esportatore dalla Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA).

Principali riferimenti normativi

Nel GB 15037-2006 sono riportate le definizioni delle tipologie di vino, i parametri da considerare e i limiti da osservare.

Parametro 

Tipologie e limiti

Tolleranza

Titolo alcolometrico effettivo  

Tutte le tipologie di vino ≥ 7% vol

± 1.0 % vol

Zuccheri totali espressi in glucosio

Tutte le tipologie di vino (limiti differenti a seconda della tipologia di vino)

Differenti a seconda della tipologia di vino

Estratto secco

Tutte le tipologie di vino (vino rosso ≥ 18.0 g/L, vino rosato ≥ 17.0 g/L, vino bianco ≥ 16.0 g/L)

/

Acidità totale

Tutte le tipologie di vino (valore da confrontare con il contenuto in zuccheri totali)

/

Acidità volatile

Tutte le tipologie di vino ≤ 1.2 g/L

/

Acido citrico

Tutte le tipologie di vino (tutti i vini esclusi i dolci ≤ 1.0 g/L, vini dolci ≤2.0 g/L)

/

Sovrapressione

Vini spumanti (limiti differenti a seconda della tipologia di vino spumante)

/

Ferro

Tutte le tipologie di vino ≤ 8.0 g/L

/

Rame

Tutte le tipologie di vino ≤ 1.0 g/L

/


Metanolo
 

Tutte le tipologie di vino (vino bianco e vino rosato ≤ 250 mg/L, vino rosso ≤ 400 mg/L)

/

Acido benzoico 

Tutte le tipologie di vino ≤ 50 mg/L

/

Acido sorbico

Tutte le tipologie di vino ≤ 200 mg/L

/


Le autorità applicano la norma nazionale GB 9685-2008 relativa all’uso di additivi in contenitori e in materiali per alimenti il livello massimo consentito è pari a: 
• 1,5 mg/kg per il di-2-etilesilftalato (DEHP, DOP)
• 9,0 mg/kg per il di-isononil ftalato (DINP)
• 0,3 mg/kg per il dibutilftalato (DBP).

Per poter utilizzare correttamente una denominazione, occorre verificare se è prevista una categoria merceologica e se la bevanda alcolica rientra come caratteristiche produttive e di composizione in quanto previsto dalla specifica normativa

 

Giappone

L’etichetta in lingua giapponese deve essere applicata nello stabilimento di produzione o nella zona franca doganale. Le prescrizioni sono:

  • Denominazione
  • Additivi alimentari (es. anidride solforosa)i
  • Titolo alcolometrico
  • Peso o volume netto
  • Paese d’origine
  • Indicazioni sull’importatore e rivenditore
  • Indirizzo distributore se diverso dal rivenditore
  • Avvertenza per evitare un consumo eccessivo o per allertare categorie a rischio, come giovani minori di 20 anni e donne in stato di gravidanza

Oltre a queste indicazioni obbligatorie è possibile aggiungere informazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche.

Per la birra sono da considerare le seguenti tipologie:

  • Birra con un contenuto in peso del malto estratto superiore al 67% degli ingredienti fermentativi
  • Happōshu con percentuale in malto dal 25 al 50 %
  • Happōsei (birra di terza categoria) senza malto con un titolo alcolometrico 5-6 % vol

Corea del Sud

Le indicazioni da riportare sono le seguenti:

  • Nome della bevanda
  • Paese d’origine
  • Tipologia di prodotto
  • Volume
  • Nome e telefono importatore
  • Titolo alcolometrico volumico
  • Elenco ingredienti
  • Elenco additivi utilizzati
  • Data imbottigliamento (non necessaria se è presente una data di termine minimo di conservazione)
  • Avvertimento sul consumo di alcol in relazione alla salute
  • Avvertimento sul divieto di consumo di liquori per i minorenni
  • Nome del canale distributivo per la grande distribuzione, per il commercio al dettaglio “per uso domestico”, per vendita all’ingrosso “per vendita all’ingrosso”. Da indicare “vendita in ristoranti e bar non è consentita”,

In questo Paese il consumo della birra è molto diffuso. Esistono standard per la birra da seguire:

Standard per la birra

Caratteristica

Standard previsti

Principali ingredienti 

Malto (orzo e frumento), luppolo,acqua, ingredienti o amidacei ((inclusi frumento, riso, orzo, mais, patata, e amido)

Metanolo

< 0,5 mg/ml

Contenuto in alcol 

< 25 % vol (con tolleranza rispetto al dichiarato di 0,5)

Additivi consentiti

Aspartame, Stevia, Sorbitolo, sucralosio, Acesulfame K, Eritritolo, Xilitolo,Latte, Latte in polvere, Crema di latte, Caseine, Gomma arabica, Pectine, Anidride carbonica, Zuccheri, Caramello ecc. 


 

 

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04/06/2021 - 20:43

Aggiornato il: 04/06/2021 - 20:43

11.3.3 - Esempi Africa


Le etichette che presentano le bevande alcoliche seguono regole molto restrittive in alcuni Paesi africani e sono soggette quindi a norme nazionali, come ad esempio il Decreto 05-467 in Algeria.

Molto spesso in Africa le importazioni di vino sono subordinate all’ottenimento di autorizzazioni da parte delle autorità locali che impongono etichettature particolari.

Sud Africa 

Act 54 of 1972 – Government Notice n.146 01/03/2010

Le indicazioni da riportare sono:

  • Denominazione del prodotto
  • Nome e indirizzo del produttore, imbottigliatore, venditore, importatore
  • Istruzioni speciali per lo stoccaggio e l’utilizzo, se necessario
  • Paese di origine
  • Contenuto netto
  • Lotto e data di confezionamento
  • Lista ingredienti elencati in ordine decrescente
  • Allergeni eventualmente presenti da indicare tra gli ingredienti
  • Additivi
  • Contenuto minimo e massimo di anidride solforosa

Le bevande alcoliche sono esentate dal fornire informazioni nutrizionali, eccetto il caso in cui contengano tartrazina o sia indicata una particolare proprietà nutrizionale (health claim).

 

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04/06/2021 - 20:44

Aggiornato il: 04/06/2021 - 20:44

11.3.4 - Esempi Oceania


Si riporta quanto prescritto per l’esportazione in Australia e Nuova Zelanda.

Australia e Nuova Zelanda

Le indicazioni da riportare nelle etichette sono reperibili sul sito www.foodstandards.gov.au dove è possibile consultare il Food Standards Code che al Chapter 1 part 1.2 riporta le regole per l’etichettatura. Si possono consultare le Linee Guida per l’etichettatura delle bevande alcoliche seguendo il seguente percorso:

Home - Food Standards Code - User guides to the Food Standards Code - Labelling of Alcoholic Beverages

Da sottolineare che nel caso delle bevande alcoliche, oltre al titolo alcolometrico volumico, occorre indicare la quantità di “standard drinks” contenute nella confezione, cioè il numero di porzioni di bevanda contenente 10 grammi di etanolo. Così ad esempio:   

Vino con gradazione alcolica di 12.5 %vol contenuto in bottiglia da 750 mL:
CONTAINS APPROXIMATELY 7.4 STANDARD DRINKS 

Bevanda spiritosa con gradazione alcolica di 37 %vol contenuta in bottiglia da 750 mL:
CONTAINS APPROXIMATELY 22 STANDARD DRINKS 

Birra con gradazione alcolica di 4.9 %vol contenuta in lattina da 375 mL:
CONTAINS APPROXIMATELY 1.4 STANDARD DRINKS

 

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04/06/2021 - 20:48

Aggiornato il: 04/06/2021 - 20:48

11.3.5 - Esempi Americhe


Americhe

Le esportazioni di bevande alcoliche nelle Americhe necessitano spesso di procedure particolari, e a titolo esemplificativo si riportano le richieste relative a Stati Uniti d’America, Canada, Messico e Brasile

Stati Uniti d’America

Le bevande alcoliche seguono particolari disposizioni negli Stati Uniti d’America, a cui occorre attenersi anche per la commercializzazione, in quanto sono presenti regole diverse da Stato a Stato nella vendita al dettaglio.  

Nell’esportazione verso gli USA è necessario per le bevande alcoliche avere delle autorizzazioni preventive. Più precisamente occorre ottenere il PreCola o il Cola, che comprende anche l’approvazione dell’etichetta. Per il vino è necessario inviare tre etichette per tipo affinchè l’etichettatura venga esaminata ed approvata dal TTB (Treasury Department – Alcohol, Taxation & Trade – Washington). Il produttore italiano deve inoltre, per poter registrare l’etichetta, individuare un importatore e autorizzarlo a registrare i suoi prodotti per venderli nello Stato dove opera l’impresa importatrice. Solo dopo la registrazione dell’etichetta sarà possibile spedire e commercializzare il prodotto alcolico. Il sito da consultare per le procedure di registrazione ha il seguente indirizzo:   https://www.ttb.gov/
Completate queste formalità, per poter esportare è necessario che l’azienda si registri sul sito FDA (Food and Drug Administration Authority).

Sull’etichetta occorre riportare:

  • Denominazione
  • Marca. Può essere utilizzato anche il nome dell’importatore o dell’esportatore. Se il nome ha riferimenti geografici e può essere confuso con l’origine del prodotto, bisogna abbinarlo al termine BRAND, riportato con carattere di dimensioni non inferiori alla metà del nome stesso.
  • Tipo. Ad esempio Table Wine. Per i vini DOC è sufficiente la dicitura ‘Denominazione di Origine Controllata’
  • Nome e indirizzo produttor, imbottigliatore o esportatore. E’ possibile congiungerlo con il paese di origine
  • Paese d’origine (“Product of Italy” o “Produced in Italy by…”)
  • Contenuto netto (NET CONTENT:…ML) . E’ possibile aggiungere l’equivalente in once: “FL.OZ.”
  • Titolo alcolometrico. L’indicazione al di sotto di 14 %vol non è obbligatoria per il governo federale, ma lo è in molti Stati, pertanto conviene riportarla con la seguente espressione “Alcohol x% by volume”
  • Nome e indirizzo dell’importatore. Deve essere preceduta dalla dicitura “Imported by” o “Sole Agent” o simile. Deve corrispondere al nominativo o ragione sociale a cui è stato rilasciato il permesso dal Treasury Department
  • Avvertenze per la protezione del consumatore. Se è presente un quantitativo residuo di anidride solforosa maggiore di 10 mg/L, è necessario indicare “CONTAINS SULFITES” o “CONTAINS A SULFITE” o “ CONTAINS SULFIDING AGENTS” con carattere di almeno 2 mm. In alternativa è possibile specificare il tipo di solfato presente, come ossido di zolfo, metabisolfito di potassio, metabisolfito di sodio ecc.

Inoltre, precedute da GOVERNMENT WARNING (in lettere maiuscole e in grassetto), è obbligatorio riportare su tutte le bevande alcoliche le seguenti avvertenze non in lettere maiuscole ne’ in grassetto: 

According to the surgeon general, women should not drink  alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects

Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a  car or operate machinary, and may cause health problems

Sono previste disposizioni sulle dimensioni del carattere che deve essere leggibile: in altezza, ad esempio minimo 2 mm di altezza tra 237 mL (8 fl.oz.) e 3 L (101 fl.oz.), in larghezza, ad esempio al massimo 25 caratteri per pollice nel caso di altezza di 2 mm, mentre la collocazione è libera ma deve essere separata dalle altre informazioni.

Quando l’etichettatura riguarda i vini varietali, valgono le stesse regole comunitarie , in quanto bisogna riportare il vitigno utilizzato (Varietal Grape), pari almeno al 75 % dell’uva necessaria, l’annata della vendemmia (Vintage Dating), nonchè le indicazioni circa la produzione e l’imbottigliamento (Estate Bottled), con regole specifiche riguardo all’origine e alle percentuali di provenienza. Anche in questo caso comunque restano obbligatorie le indicazioni riportate in precedenza.

Per la birra esiste una classificazione commerciale che dipende dal contenuto di alcol. Le informazioni che compaiono in etichetta seguono regole precise fissate a livello federale. Il grado alcolico viene espresso in alcol in percentuale sul volume  (%vol). Il termine “low alcohol” o “reduced alcohol” deve essere indicato per le birre che presentano un grado alcolico inferiore al 2,5 %vol. La dicitura “non-alcoholic”, accompagnata dalla frase “contains less than 0.5 % alcohol by volume”, può essere utilizzata se il contenuto alcolico non supera questo limite. Nel caso in cui le birre non contengano alcol, cioè il valore è al di sotto del limite di rivelazione, si deve usare l’espressione “alcohol free”.

Per poter indicare che una birra è prodotta secondo un metodo di produzione biologica, il termine “organic” per poter essere riportato deve essere valutato secondo le regole del Programma Nazionale di Produzione Biologica dell’USDA.

Canada

Nell’agosto del 2014 è stato raggiunto l’accordo di libero scambio CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tra UE e Canada che ha portato anche ad importanti aspetti commerciali nell’agroalimentare tra cui il riconoscimento di alcune DOP (comprese IGP) comunitarie di cui 39 italiane. L’accordo prevede che ulteriori DOP possano essere inserite in seguito nell’elenco di tutela. Un altro aspetto importante da sottolineare è che la protezione viene estesa a tutte le DOP nella fase di comunicazione anche grafica: su prodotti non DOP non sarà possibile inserire ad esempio una bandiera italiana o altri simboli evocativi dell’Italia.

Di seguito sono riportate le informazioni che devono comparire in etichetta. Si consiglia di consultare il sito del Canadian Food Inspection Agency per approfondire le singole voci e per verificare se esistono specifiche disposizioni per i vostri prodotti:   http://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317

seguendo il percorso:    Home - Food - Labelling - Food Labelling for Industry

In particolare si consiglia di utilizzare la check list relativa all’etichettatura (Labelling Requirements Checklist)

Le informazioni obbligatorie  per il vino che devono essere riportate sull’etichetta principale sono:

  • Denominazione in francese e inglese (Vin – Wine). Le denominazioni di origine possono essere indicate nella lingua originale
  • Paese di origine in francese e inglese; occorre inoltre indicare in prossimità il nome e l’indirizzo dell’azienda canadese e questa indicazione può essere preceduta da “Imported by” o “Imported for”
  • Titolo alcolometrico
  • Contenuto netto
  • Annata di produzione delle uve
  • Colore

Devono inoltre comparire anche se non sull’etichetta principale:

  • Nome e indirizzo produttore .
  • Codice universale del prodotto (UCP – EAN). Non occorre indicarlo se l’importazione è privata.
  • Lotto di produzione. Non occorre indicarlo se l’importazione è privata

Nota: a seconda del luogo dove avviene la commercializzazione occorre verificare se sono richieste informazioni aggiuntive, in quanto sono presenti regole dei singoli Stati canades

Le etichette devono essere redatte nelle due lingue ufficiali, cioè inglese e francese. E’ possibile nel caso di importazione di specialità alimentari che non sono prodotte in Canada mantenere la denominazione del prodotto nella lingua originaria: occorre quindi verificare la presenza di questo requisito. Vi sono norme definite per la collocazione e specificati i requisiti di leggibilità Le etichette non devono essere registrate ma è necessario che siano trasmesse ai Monopoli e vengano approvate.

Messico

In Messico le indicazioni relative all’etichettatura di bevande alcoliche confezionati e venduti al consumatore sono riportate nella disposizione di legge NOM-142-/Salud1-1995. In Messico le bevande alcoliche sono quelle che presentano un grado alcolico compreso tra 2 %vol e 55 %vol.

In etichetta le informazioni richieste dalla normativa messicana devono essere riportate in spagnolo, o su etichette adesive apposte sulla confezione (non asportabili sino al momento del consumo) o stampate direttamente sulla confezione. Se si utilizzano sulla medesima confezione anche altre lingue, le dimensioni delle scritte in spagnolo devono essere uguali o maggiori a quelle riportate nelle altre lingue.

Secondo il NOM 142.SSA 1-1995 le indicazioni obbligatorie che devono comparire in etichetta sono:

  • denominazione alimento/descrizione del prodotto
  • nome commerciale/marca/brand
  • nome e indirizzo del produttore (in caso di prodotti importati questa informazione dovrà essere fornita la Secreteria de Comercio y Fomento Industrial che la fornirà ai consumatori su richiesta)
  • Paese d’origine (“Hecho de …”, “producto de …”)
  • nome, indirizzo e numero RFC (numero tassazione)
  • contenuto alcolico a 20°C in % Alc. Vol.
  • volume netto (secondo NOM-030-SCFI-1993)
  • nome, denominazione o ragione sociale e domicilio fiscale dell’importatore (questa informazione può essere apposta in Messico prima della commercializzazione)
  • indicazione sul lotto

In etichetta deve inoltre comparire l’indicazione “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”. Almeno la denominazione, la marca e il volume devono essere riportati nel campo principale dell’etichetta.

Brasile

L’etichetta nella lingua originale deve essere accompagnata da una retro-etichetta in lingua portoghese che riporta le seguenti indicazioni:

  • Denominazione
  • Rappresentante Importatore
  • Indirizzo
  • Codice (Registro) fornito dal rappresentante
  • Produttore
  • Indirizzo produttore
  • Ingredienti: uve vinifere
  • Conservanti, anidride solforosa
  • Origine delle uve
  • Volume bottiglia
  • Titolo alcolometrico
  • Lotto
  • Annata
  • Indicazioni circa la presenza di glutine (Contiene o Non contiene)
  • Scadenza:  indeterminata se conservato in luogo secco, fresco e al riparo dalla luce.
  • Avvertenza per la salute del consumatore: evitare il consumo eccessivo di alcol

Dal gennaio 2020 sono entrate in vigore nuove disposizioni per l’importazione in Brasile. Si consiglia di consultare l’Instrução Normativa n  67 2018, che ha apportato modifiche operative ed ha introdotto l’Annexo XI (tipicità e regionalità dei prodotti vitivinicoli), rilasciabile dalla Camera di Commercio o da un laboratorio accreditato inserito nel sistema brasiliano SISCOLE e autorizzato al rilascio. 
Da consultare per gli standard di prodotto e le analisi richieste all’importazione in Brasile  la Norma operational 01 de 24 de janeiro de 2019 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Normativa n.75 del 31/12/2019

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07/06/2021 - 19:22

Aggiornato il: 07/06/2021 - 19:22