11.3.1 - Esempi Europa extra-UE
In generale occorre tradurre l’etichetta nella lingua del Paese, apponendola al posto o accanto all’etichetta originale. Si riportano alcuni esempi di richieste da espletare per esportare le bevande alcoliche.
Svizzera
OID e Ordinanza 817.022.12
Per l’esportazione di vino in Svizzera devono figurare, nello stesso campo visivo, le seguenti informazioni:
• la denominazione specifica del prodotto
• il nome o la ragione sociale del produttore, del vinificatore, del negoziante, dell’importatore, dell’imbottigliatore o del venditore, corredato del rispettivo indirizzo
• il Paese di produzione dei vini, sempre che esso non possa essere desunto dalla denominazione specifica o dal nome, dalla ragione sociale o dall’indirizzo del produttore;
• il tenore alcolico
• il volume nominale
• la partita
• l’indicazione «trattato con radiazioni ionizzanti» oppure «irradiato» nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento
• il tenore di zucchero residuo per litro per i vini spumanti
Sono inoltre obbligatorie, con collocazione libera, l’informazione relative alla presenza di allergeni (solfiti > 10 mg/l), se la presenza degli ingredienti interessati può essere individuata nel prodotto finale (i pittogrammi possono sostituire l’informazione scritta) e una menzione per le derrate alimentari che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono OGM o sono state ricavate da OGM
Si consiglia di consultare l’Ordinanza 817.022.12 per la definizione delle bevande alcoliche sul sito della Confederazione elvetica: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html
Regno Unito
Per esportare bevande spiritose in Regno Unito è necessario riportare le seguenti informazioni obbligatorie:
• denominazione del prodotto (per la Gran Bretagna il riferimento è il Reg. CE 110/2008, mentre per l’Irlanda del Nord il Reg. UE 787/2019)
• titolo alcolometrico volumico espresso in % vol.
• volume nominale
• nome o ragione sociale dell’OSA responsabile; per la commercializzazione in Gran Bretagna tale soggetto deve avere la sede in UK oppure essere l’importatore
• allergeni
• ingrediente caratterizzante evidenziato (QUID), se del caso
• lotto di produzione
• indicazione relativa alla presenza di liquirizia per le bevande che contengono acido glicirrizico o il suo sale di ammonio
Nel caso del vino le informazioni sono pressoché le medesime previste per la commercializzazione in UE, ad eccezione delle nuove indicazioni (elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale) e delle informazioni specifiche previste dalle normative nazionali. Per i prodotti venduti in Inghilterra, a partire dal 1° gennaio 2024, deve obbligatoriamente figurare il riferimento a un OSA stabilito in UK, nelle Isole del Canale oppure nell’isola di Man o, in sua assenza, all’importatore. Per il vino commercializzato con i riferimenti dell’importatore non è necessario riportare la qualifica “Importer” oppure “Imported by”.
È inoltre altamente consigliato, per quanto al momento non obbligatorio, riportare delle raccomandazioni sui limiti di alcol, l’indicazione delle unità di alcol per contenitore e le avvertenze sul consumo di alcol durante la gravidanza.
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili ai seguenti link:
https://www.gov.uk/guidance/labelling-spirit-drinks
https://www.gov.uk/government/publications/communicating-the-uk-chief-medical-officers-alcohol-guidelines