11.1 - Classificazione merceologica bevande alcoliche Italia ed UE
Per bevande alcoliche si intendono le bevande con un contenuto variabile di alcol, in genere superiore a 1,2 % vol.
Risulta indispensabile procedere ad un’ identificazione esatta del prodotto per poter applicare in modo corretto le disposizioni nazionali, comunitarie ed extracomunitarie. La classificazione merceologica segue quanto prescritto nelle leggi che regolano la commercializzazione delle bevande alcoliche.
Nell’UE è presente la libera circolazione delle merci, che consente, in caso di assenza di disposizioni comunitarie specifiche, di vendere bevande alcoliche conformi alle regole del singolo Stato membro, salvo particolari vincoli di tutela della salute stabiliti dal Paese UE che riceve la bevanda alcolica.
Per i Paesi extra UE con cui sono presenti accordi bilaterali che riguardano anche bevande alcoliche, si attuano reciprocamente le disposizioni previste.
E’ possibile consultare i registri dei prodotti qualità sul sito dell’Unione europea:
eAmbrosia per i dati legali di registrazione per vini, bevande spiritose, vini aromatizzati:
https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/
GI-view per l’elenco di tutte le indicazioni geografiche protette in UE (comprese quelle di Paesi extra UE con cui ci sono accordi di riconoscimento:
https://www.tmdn.org/giview/
11.1.1 - Birra
Si ottiene dalla fermentazione alcolica, effettuata da lieviti Saccharomyces carlsbergensis o Saccharomyces cerevisiae, di un preparato, detto mosto, preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento (oppure da altri cereali o da materie amidacee e zuccherine (in quantità < 40 % estratto secco del mosto) o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi. Per la legge italiana esistono diverse denominazioni a seconda del titolo alcolometrico e del grado Plato delle birre:
Denominazione | Caratteristiche | Riferimento |
Birra analcolica | Grado Plato 3 – 8 Titolo alcolometrico < 1,2 % vol | Art.2 Legge 1354/1962 |
Birra leggera o birra light | Grado Plato 5 – 10,5 Titolo alcolometrico 1,2 -3.5 % vol | Art.2 Legge 1354/1962 |
Birra | Grado Plato > 10.5 Titolo alcolometrico > 3,5 % vol | Art.2 Legge 1354/1962 |
Birra speciale | Grado Plato > 12.5 Titolo alcolometrico > 3,5 % vol | Art.2 Legge 1354/1962 |
Birra doppio malto | Grado Plato > 14.5 Titolo alcolometrico > 3,5 % vol | Art.2 Legge 1354/1962 |
Birra artigianale | Prodotta in piccolo birrificio (indipendente, <200000 hl/annui) Non pastorizzata, non microfiltrata | Art.35 comma 1 Legge 154/2016 |
E’ consentito aggiungere frutta, succhi di frutta, aromi o altri ingredienti caratterizzanti, da riportare nella denominazione di vendita (esempio “Birra alla castagna”, “Birra alla menta” ecc).
Oltre alle denominazioni legali sono presenti le classificazioni di tipo commerciale, basate sulla tipologia di lievito utilizzato e sulla tipologia di fermentazione:
- Birre Ale, Saccharomyces cerevisiae ed alta fermentazione
- Birre Lager, Saccharomyces carlsbergensis e bassa fermentazione
- Birre Lambic fermentazione spontanea
11.1.2 - Vino
Si definisce a livello comunitario come “il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”. Oltre a questa definizione vengono fornite indicazioni relative alle categorie di prodotti vitivinicoli.
Sempre in UE sono riconosciuti come di qualità alcuni prodotti vitivinicoli, tutelati come Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) con un disciplinare di produzione. In Italia è consentito identificare i vini DOP con le menzioni tradizionali ‘Denominazione di Origine Controllata’ (DOC) e ‘Denominazione di Origine Controllata e Garantita’ (DOCG), mentre per i vini IGP si può utilizzare ‘Indicazione Geografica Tipica’ (IGT).
La tutela di queste denominazioni è assicurata in Unione europea, mentre nei Paesi extra UE occorre un accordo bilaterale di riconoscimento.
Nel caso dei vini generici esistono disposizioni che riguardano la produzione, dal vigneto alla cantina e l’etichettatura. E’ possibile per questi vini adottare la dicitura “vino varietale”, seguito dal nome del vitigno utilizzato compreso nell’elenco delle varietà autorizzate e a specifiche condizioni.
Un’altra categoria prevista è quella dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ossia i prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo che sono stati aromatizzati; sono classificati in :
- vini aromatizzati, tra cui il Vermouth
- bevande aromatizzate a base vino, tra cui la Sangria
- cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Per i vini aromatizzati sono previste le Indicazioni Geografiche (IG) che tutelano a livello comunitario i prodotti legati ad un determinato territorio: ad esempio in Italia è stato emanato il disciplinare di produzione del ‘Vermut di Torino’ o ‘Vermouth di Torino’.
- Categorie prodotti vitivinicoli
Si riportano di seguito alcuni esempi di prodotti vitivinicoli, come definiti all’All. VII, parte II del Reg. UE 1308/2013.
DenominazioneCaratteristiche
Riferimento
Vino Ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve
Titolo alcolometrico effettivo > 8,5 % vol (zone A e B)
Titolo alcolometrico effettivo > 9 % vol (altre zone tra cui Italia)Titolo alcolometrico effettivo > 4,5 % vol. (vino DOP o IGP)
Titolo alcolometrico totale <15 % vol, deroga sino a 20 %volAllegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino liquoroso Ottenuto da mosto di uve parzialmente fermentato, vino, una loro miscela oppure mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi DOP o IGP
Titolo alcolometrico effettivo 15 - 22 % vol
Titolo alcolometrico totale >17,5 % vol (deroga per DOP e IGP)Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino spumante Ottenuto da prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale delle cuvées > 8,5 %vol
Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3 bar)
Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino spumante di qualità
Ottenuto da prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale delle cuvées > 9 %vol
Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3,5 bar)
Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino spumante gassificato Ottenuto da vino senza DOP o IGP
Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica aggiunta o da fermentazione (sovrapressione > 3 bar)
Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino frizzante Ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato con titolo alcolometrico totale > 9 %vol
Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol
Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica endogena (sovrapressione 1 – 2,5 bar)Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino frizzante gassificato Ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato
Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol
Titolo alcolometrico totale > 9 % vol
Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica totalmente o parzialmente aggiunta (sovrapressione 1 – 2,5 bar)Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino ottenuto da uve appassite
Ottenuto da uve essiccate al sole o all’ombra
Titolo alcolometrico totale > 16 % vol
Titolo alcolometrico effettivo > 9 % vol
Titolo alcolometrico naturale > 16% vol (o 272 g/l di zuccheri)Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
- Vino varietale
Sono vini prodotti con uve dello stesso vitigno (vitigno (almeno l’85% del prodotto deve essere ottenuto da uve di tale varietà) non provenienti da una zona specifica. Nell’Allegato IV del Decreto ministeriale del 13/08/2012 è riportato l’elenco positivo delle varietà di vite o loro sinonimi che possono figurare nell’etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP.
Le varietà di vite utilizzabili per i vini varietali sono: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.
L’impresa che intende vantare il vitigno sull’etichetta di un vino senza DOP o IGP deve individuare un organismo di controllo tra quelli autorizzati dal Ministero ed comunicare tale scelta alla Regione e all’ICQRF.
- Prodotti vitivinicoli aromatizzati
Esistono disposizioni comunitarie (Regolamento UE 251/2014) relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. In particolare sono precisati gli ingredienti ammessi, soprattutto riguardo alla componente aromatica che può derivare da sostanze aromatizzanti o da erbe aromatiche.
Prodotto
Caratteristiche
Vino aromatizzato* Prodotti vitivinicoli > 75 % del volume totale
Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti
Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol
Titolo alcolometrico totale > 17,5 % volBevanda aromatizzata a base vino* Prodotti vitivinicoli > 50 % del volume totale
Senza aggiunta alcole (salvo se previsto)
Eventuale aggiunta mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti
Titolo alcolometrico effettivo 4,5 – 14,5 % vol
Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli* Prodotti vitivinicoli > 50 % del volume totale
Senza aggiunta alcole
Eventuale aggiunta coloranti e/o edulcoranti
Titolo alcolometrico effettivo 1,2 – 10 % vol
* è possibile integrare le seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri: extra secco o extra dry Zuccheri < 30 g/l (e titolo alcolometrico totale > 15% vol. per i vini aromatizzati) secco o dry Zuccheri < 50 g/l (e titolo alcolometrico totale > 16% vol. per i vini aromatizzati) semisecco o semi-dry Zuccheri 50 – 90 g/l semidolce Zuccheri 90 – 130 g/l dolce Zuccheri > 130 g/l
11.1.3 - Bevande spiritose
A livello comunitario (Regolamento UE 787/2019), si definiscono come bevande alcoliche destinate al consumo umano e aventi un titolo alcolometrico minimo di 15 % vol., con l’eccezione del liquore a base di uova, e che siano ottenute:
direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione
distillazione
macerazione di materie vegetali in alcol etilico o distillati e/o bevande spiritose
aggiunta di aromi, zuccheri, o altri prodotti edulcoranti e/o altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcol etilico e/o a distillati e/o a bevande spiritose
indirettamente mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:
- altre bevande spiritose,
- alcole etilico di origine agricola,
- distillati di origine agricola,
- altri prodotti alimentari
L' elenco delle categorie di bevande spiritose è contenuto nell' Allegato I del sopracitato Regolamento UE 787/2019.
Anche per queste bevande alcoliche sono previste le Indicazioni Geografiche (IG), legate cioè al Paese di origine e riconosciute a livello comunitario. Alcune bevande spiritose IG italiane sono ad esempio:
- grappa,
- brandy italiano,
- mirto di Sardegna,
- genepì,
ecc.