11.1.3 - Bevande spiritose


A livello comunitario (Regolamento UE 787/2019), si definiscono come bevande alcoliche destinate al consumo umano e aventi un titolo alcolometrico minimo di 15 % vol., con l’eccezione del liquore a base di uova, e che siano ottenute:
direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione

distillazione
macerazione di materie vegetali in alcol etilico o distillati e/o bevande spiritose
aggiunta di aromi, zuccheri, o altri prodotti edulcoranti e/o altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcol etilico e/o a distillati e/o a bevande spiritose

indirettamente mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:
- altre bevande spiritose,
- alcole etilico di origine agricola,
- distillati di origine agricola, 
- altri prodotti alimentari

L' elenco delle categorie di bevande spiritose è contenuto nell' Allegato I del sopracitato Regolamento UE 787/2019.


Anche per queste bevande alcoliche sono previste le Indicazioni Geografiche (IG), legate cioè al Paese di origine e riconosciute a livello comunitario. Alcune bevande spiritose IG italiane sono ad esempio:
- grappa, 
- brandy italiano, 
- mirto di Sardegna, 
- genepì, 
ecc.
 

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20/09/2024 - 16:32

Aggiornato il: 20/09/2024 - 16:32