11.1.3 - Bevande spiritose
A livello comunitario (Regolamento UE 787/2019), si definiscono come bevande alcoliche destinate al consumo umano e aventi un titolo alcolometrico minimo di 15 % vol., con l’eccezione del liquore a base di uova, e che siano ottenute:
direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione
distillazione
macerazione di materie vegetali in alcol etilico o distillati e/o bevande spiritose
aggiunta di aromi, zuccheri, o altri prodotti edulcoranti e/o altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcol etilico e/o a distillati e/o a bevande spiritose
indirettamente mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:
- altre bevande spiritose,
- alcole etilico di origine agricola,
- distillati di origine agricola,
- altri prodotti alimentari
L' elenco delle categorie di bevande spiritose è contenuto nell' Allegato I del sopracitato Regolamento UE 787/2019.
Anche per queste bevande alcoliche sono previste le Indicazioni Geografiche (IG), legate cioè al Paese di origine e riconosciute a livello comunitario. Alcune bevande spiritose IG italiane sono ad esempio:
- grappa,
- brandy italiano,
- mirto di Sardegna,
- genepì,
ecc.