11.2.3 - Etichettatura bevande spiritose


Sono presenti disposizioni comunitarie a cui si accompagnano disposizioni specifiche nazionali essenzialmente legate alle Indicazioni Geografiche di alcune bevande spiritose.

Le indicazioni obbligatorie sono:

  • Denominazione della bevanda spiritosa, intesa come categoria specificata nel regolamento CE 110/2008, sostituito da maggio 2021 dal Regolamento UE 787/2019, tenendo conto eventualmente delle disposizioni relative alle indicazioni geografiche
  • Titolo alcolometrico volumico espresso in % vol
  • Volume nominale
  • Nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo
  • Sede dello stabilimento del produttore o dell’imbottigliatore se diversa dal responsabile
  • Sostanze allergizzanti, intese come ingrediente utilizzato. Sono specificatamente escluse dall’obbligo nel caso delle bevande spiritose: i cereali contenti glutine, il siero di latte, la frutta a guscio, qualora siano utilizzati per la produzione del distillato o dell’alcole di origine agricola. Resta invece l’obbligo di dichiarazione per l’anidride solforosa – solfiti – qualora presente in quantità superiori a 10 mg/l.
  • Ingrediente caratterizzante evidenziato. E' definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione
  • Dicitura per identificare il lotto di produzione e consentire la rintracciabilità
  • Istruzioni per l’uso se necessarie
  • Luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
  • Elenco degli ingredienti se presenti con l’indicazione della quantità se previsto. Se la bevanda ha una gradazione alcolica superiore a 1.2 %vol e contiene acido glicirrizico o il suo sale di ammonio come tali o per aggiunta di liquirizia in concentrazione superiori a 300 mg/l, occorre far comparire la dicitura” contiene liquirizia - evitare il consumo consumo eccessivo in caso di ipertensione”.

La dichiarazione nutrizionale (al momento facoltativa) va riportata limitatamente al valore dell’ Energia espressa in kJ e in kcal.

Nel caso delle bevande spiritose vige l’obbligo di riportare in etichetta il codice accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si tratta di disposizioni specifiche del settore di commercializzazione delle bevande alcoliche.

Da considerare che le bevande spiritose devono essere munite dei contrassegni di Stato strutturati come fascette e rilasciati dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

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07/06/2021 - 08:59

Aggiornato il: 07/06/2021 - 08:59