11.2.3 - Etichettatura bevande spiritose


Sono presenti disposizioni comunitarie generali (Regolamento UE 1169/2011) e specifiche (Regolamento 787/2019) a cui si accompagnano disposizioni nazionali essenzialmente legate alle Indicazioni Geografiche di alcune bevande spiritose.

Le indicazioni obbligatorie sono:

•    denominazione della bevanda spiritosa, intesa come categoria specificata nel Regolamento UE 787/2019, tenendo conto eventualmente delle disposizioni relative alle indicazioni geografiche
•    titolo alcolometrico volumico espresso in % vol.
•    volume nominale
•    nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo
•    sede dello stabilimento del produttore o, se diverso, dell’imbottigliatore, se diversa dall’indirizzo dell’OSA responsabile
•    sostanze allergizzanti, se presenti. Sono specificatamente escluse dall’obbligo nel caso delle bevande spiritose: i cereali contenti glutine, il siero di latte, la frutta a guscio, qualora siano utilizzati per la produzione del distillato o dell’alcole di origine agricola. 
Resta invece l’obbligo di dichiarazione per l’anidride solforosa o solfiti, qualora presente in quantità superiori a 10 mg/l.
•    ingrediente caratterizzante evidenziato, se del caso. È definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione
•    luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto
•    lotto di produzione
•    indicazione relativa alla presenza di liquirizia per le bevande che contengono acido glicirrizico o il suo sale di ammonio
•    informazioni per lo smaltimento degli imballaggi

La normativa di settore prevede specifiche disposizioni per:
- le miscele (combinazione di bevande spiritose appartenenti a categorie diverse o una bevanda spiritosa e un distillato o alcole etilico di origine agricola)
- gli assemblati (combinazione di bevande spiritose della stessa categoria, ma diverse tra loro per metodo di produzione periodo di maturazione/invecchiamento o zona geografica di produzione 
- l’utilizzo di termini composti: termini che descrivono una bevanda alcolica, combinando una categoria di bevanda spiritosa con prodotti alimentari non alcolici

L’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente non è obbligatorio se il titolo alcolometrico effettivo supera 1,2 % vol., ma può essere riportato a titolo volontario. 

È possibile, a titolo volontario, riportare la dichiarazione nutrizionale: per le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico > 1, 2 % vol. tale informazione può limitarsi al valore energetico su 100 ml di prodotto, espresso in kJ e in kcal.

Nel caso delle bevande spiritose vige l’obbligo di riportare in etichetta il codice accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si tratta di disposizioni specifiche del settore di commercializzazione delle bevande alcoliche.

Le bevande spiritose devono essere munite dei contrassegni di Stato strutturati come fascette e rilasciati dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 

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02/08/2024 - 10:56

Aggiornato il: 02/08/2024 - 10:56