11.2.1 - Etichettatura birra
Non è prevista una norma comunitaria che regolamenti il prodotto birra.
Le indicazioni da riportare considerando il Reg. UE 1169/2011 e la normativa nazionale (Legge 1354/1962 e s.m.i.) sono:
• denominazione della birra
• titolo alcolometrico volumico effettivo
• volume nominale
• lotto di produzione
• nome o ragione sociale e indirizzo completo del responsabile delle informazioni in etichetta
• sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (se diverso dal responsabile informazioni)
• allergeni o sostanze che provocano intolleranza (es. “contiene orzo”), se presenti
• termine minimo di conservazione (es. “da consumarsi preferibilmente entro il …”)
• ingrediente caratterizzante evidenziato, se del caso. È definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti, se presente, accanto all’ingrediente in questione.
• informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi
L’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente non è obbligatorio se il titolo alcolometrico effettivo supera 1,2 % vol., ma può essere riportato a titolo volontario.
È possibile, a titolo volontario, riportare la dichiarazione nutrizionale: per le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico > 1, 2 % vol.; tale informazione può limitarsi al valore energetico su 100 ml di prodotto, espresso in kJ e in kcal.
All’art. 21 della Legge 1354 del 1962 si precisa che può essere autorizzata la produzione di birra con caratteristiche differenti da quelle prescritte a livello nazionale, purché sia dimostrata la destinazione all’esportazione.