11.1.2 - Vino
Si definisce a livello comunitario come “il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”. Oltre a questa definizione vengono fornite indicazioni relative alle categorie di prodotti vitivinicoli.
Sempre in UE sono riconosciuti come di qualità alcuni prodotti vitivinicoli, tutelati come Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) con un disciplinare di produzione. In Italia è consentito identificare i vini DOP con le menzioni tradizionali ‘Denominazione di Origine Controllata’ (DOC) e ‘Denominazione di Origine Controllata e Garantita’ (DOCG), mentre per i vini IGP si può utilizzare ‘Indicazione Geografica Tipica’ (IGT).
La tutela di queste denominazioni è assicurata in Unione europea, mentre nei Paesi extra UE occorre un accordo bilaterale di riconoscimento.
Nel caso dei vini generici esistono disposizioni che riguardano la produzione, dal vigneto alla cantina e l’etichettatura. E’ possibile per questi vini adottare la dicitura “vino varietale”, seguito dal nome del vitigno utilizzato compreso nell’elenco delle varietà autorizzate e a specifiche condizioni.
Un’altra categoria prevista è quella dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ossia i prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo che sono stati aromatizzati; sono classificati in :
- vini aromatizzati, tra cui il Vermouth
- bevande aromatizzate a base vino, tra cui la Sangria
- cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Per i vini aromatizzati sono previste le Indicazioni Geografiche (IG) che tutelano a livello comunitario i prodotti legati ad un determinato territorio: ad esempio in Italia è stato emanato il disciplinare di produzione del ‘Vermut di Torino’ o ‘Vermouth di Torino’.
- Categorie prodotti vitivinicoli
Si riportano di seguito alcuni esempi di prodotti vitivinicoli, come definiti all’All. VII, parte II del Reg. UE 1308/2013.
DenominazioneCaratteristiche
Riferimento
Vino Ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve
Titolo alcolometrico effettivo > 8,5 % vol (zone A e B)
Titolo alcolometrico effettivo > 9 % vol (altre zone tra cui Italia)Titolo alcolometrico effettivo > 4,5 % vol. (vino DOP o IGP)
Titolo alcolometrico totale <15 % vol, deroga sino a 20 %volAllegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino liquoroso Ottenuto da mosto di uve parzialmente fermentato, vino, una loro miscela oppure mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi DOP o IGP
Titolo alcolometrico effettivo 15 - 22 % vol
Titolo alcolometrico totale >17,5 % vol (deroga per DOP e IGP)Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino spumante Ottenuto da prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale delle cuvées > 8,5 %vol
Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3 bar)
Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino spumante di qualità
Ottenuto da prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale delle cuvées > 9 %vol
Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3,5 bar)
Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino spumante gassificato Ottenuto da vino senza DOP o IGP
Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica aggiunta o da fermentazione (sovrapressione > 3 bar)
Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino frizzante Ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato con titolo alcolometrico totale > 9 %vol
Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol
Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica endogena (sovrapressione 1 – 2,5 bar)Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino frizzante gassificato Ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato
Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol
Titolo alcolometrico totale > 9 % vol
Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica totalmente o parzialmente aggiunta (sovrapressione 1 – 2,5 bar)Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
Vino ottenuto da uve appassite
Ottenuto da uve essiccate al sole o all’ombra
Titolo alcolometrico totale > 16 % vol
Titolo alcolometrico effettivo > 9 % vol
Titolo alcolometrico naturale > 16% vol (o 272 g/l di zuccheri)Allegato VII Parte II Reg.1308/2013
- Vino varietale
Sono vini prodotti con uve dello stesso vitigno (vitigno (almeno l’85% del prodotto deve essere ottenuto da uve di tale varietà) non provenienti da una zona specifica. Nell’Allegato IV del Decreto ministeriale del 13/08/2012 è riportato l’elenco positivo delle varietà di vite o loro sinonimi che possono figurare nell’etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP.
Le varietà di vite utilizzabili per i vini varietali sono: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.
L’impresa che intende vantare il vitigno sull’etichetta di un vino senza DOP o IGP deve individuare un organismo di controllo tra quelli autorizzati dal Ministero ed comunicare tale scelta alla Regione e all’ICQRF.
- Prodotti vitivinicoli aromatizzati
Esistono disposizioni comunitarie (Regolamento UE 251/2014) relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. In particolare sono precisati gli ingredienti ammessi, soprattutto riguardo alla componente aromatica che può derivare da sostanze aromatizzanti o da erbe aromatiche.
Prodotto
Caratteristiche
Vino aromatizzato* Prodotti vitivinicoli > 75 % del volume totale
Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti
Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol
Titolo alcolometrico totale > 17,5 % volBevanda aromatizzata a base vino* Prodotti vitivinicoli > 50 % del volume totale
Senza aggiunta alcole (salvo se previsto)
Eventuale aggiunta mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti
Titolo alcolometrico effettivo 4,5 – 14,5 % vol
Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli* Prodotti vitivinicoli > 50 % del volume totale
Senza aggiunta alcole
Eventuale aggiunta coloranti e/o edulcoranti
Titolo alcolometrico effettivo 1,2 – 10 % vol
* è possibile integrare le seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri: extra secco o extra dry Zuccheri < 30 g/l (e titolo alcolometrico totale > 15% vol. per i vini aromatizzati) secco o dry Zuccheri < 50 g/l (e titolo alcolometrico totale > 16% vol. per i vini aromatizzati) semisecco o semi-dry Zuccheri 50 – 90 g/l semidolce Zuccheri 90 – 130 g/l dolce Zuccheri > 130 g/l