11.2 - Etichettatura Paesi UE


All’interno dell’UE esistono indicazioni comuni per l’etichettatura in generale (Regolamento UE 1169/2011) e in particolare per vino e bevande spiritose. Ogni singolo Stato può introdurre disposizioni specifiche da seguire ma che non ostacolano la vendita delle bevande alcoliche prodotte in un altro Paese membro.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per la quantità netta o da altre disposizioni, l’altezza del carattere utilizzato deve essere di almeno 1,2 mm, con rifermento alla lettera “x” (articolo 13 e Allegato IV del Regolamento UE 1169/2011).

Esiste inoltre l’obbligo di tradurre l’etichetta nella lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori dello Stato membro in cui avviene la commercializzazione, salvo diversamente previsto dalle specifiche normative di settore (es. vino).

Sono obbligatorie dal 1° gennaio 2023 per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia le informazioni per il corretto smaltimento. Per ciascuna componente separabile manualmente dell'imballaggio devono comparire:
•    codifica alfanumerica secondo la Decisione 129/97/CE, informazione che deve essere fornita dal produttore dell'imballaggio (es. GL 70, PAP 22, etc.)
•    indicazioni sulla raccolta di destinazione es. “raccolta vetro”, “raccolta metalli”, etc. oppure "raccolta differenziata - vetro"
È opportuno indicare anche le componenti a cui fanno riferimento le informazioni (es. bottiglia, tappo, etc.) e invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Nel caso delle bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 1,2 % vol. esiste l’obbligo di riportare nel medesimo campo visivo, cioè in modo che siano visibili con un’unica occhiata, senza dover ruotare o girare la confezione, le seguenti informazioni
 

denominazione della bevanda

Per poter utilizzare correttamente una denominazione, occorre verificare se è prevista una categoria merceologica e se la bevanda alcolica rientra come caratteristiche produttive e di composizione in quanto previsto dalla specifica normativa

quantità netta

La quantità netta di una bevanda alcolica è espressa utilizzando come unità di volume il litro (l o L), il centilitro (cl o cL) o il millilitro (ml o mL). Al valore numerico deve fare immediatamente seguito l’unità di misura, simbolo o nome per esteso (ad es. 750 cl oppure 0,75 L).

Nel caso dei preimballaggi, prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità si esprime come quantità nominale. La quantità nominale è il volume indicato sull'imballaggio, corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere (cioè quantità media che un particolare imballaggio può contenere) e tiene conto delle tolleranze, previste dalle normative vigenti.

Preimballaggi Tipo CEE - le tolleranze ammesse sono riportate nella tabella contenuta nell' Allegato I del D.M. 27/02/1979, mentre per  

Preimballaggi nazionali (Tipo diverso da CEE)  è necessario consultare la tabella contenuta nell'articolo 5  "Tolleranze" del D.P.R. del 26/05/1980 n. 391

La cifra indicante la quantità deve avere un’altezza minima rapportata al contenuto nominale:

D.M. 27 febbraio 1979 – D.P.R. 391/80)
Quantità nominale (Qn) in grammi o millilitri    Altezza minima (mm)
Fino a 502
Da 50 a 2003
Da 200 a 10004  
Oltre 10006

Le suddette iscrizioni devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto e del titolo alcolometrico volumico effettivo.

 

titolo alcolometrico volumico effettivo

 

Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere riportato con non più di una cifra decimale.

Nell’Allegato XII del Regolamento UE 1169/2011 sono riportate le tolleranze consentite (positive o negative), che si applicano fatta salva l’incertezza di misura del metodo adottato:

Descrizione delle bevandeTolleranza positiva o negativa
1. Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5% vol; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva;0,5 % vol.  
2. Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5% vol.; bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall'uva, sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva eventualmente frizzanti o spumanti; idromele.1 % vol.
3. Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione;0,5 % vol.
4. Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume 0,3 % vol.

Viene prevista per il vino all’articolo 44 del Regolamento UE 33/2019 una tolleranza positiva o negativa di 0,8 %vol in alcuni casi:

Vini DOP o IGP immagazzinati in bottiglie da oltre tre anni
Vini spumanti
Vini spumanti di qualità
Vini spumanti gassificati
Vini frizzanti
Vini frizzanti gassificati
Vini liquorosi
Vini di uve stramature

 

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29/07/2024 - 12:31

Aggiornato il: 29/07/2024 - 12:31

11.2.1 - Etichettatura birra


Non è prevista una norma comunitaria che regolamenti il prodotto birra.

Le indicazioni da riportare considerando il Reg. UE 1169/2011 e la normativa nazionale (Legge 1354/1962 e s.m.i.) sono:
•    denominazione della birra
•    titolo alcolometrico volumico effettivo
•    volume nominale
•    lotto di produzione
•    nome o ragione sociale e indirizzo completo del responsabile delle informazioni in etichetta
•    sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (se diverso dal responsabile informazioni)
•    allergeni o sostanze che provocano intolleranza (es. “contiene orzo”), se presenti
•    termine minimo di conservazione (es. “da consumarsi preferibilmente entro il …”)
•    ingrediente caratterizzante evidenziato, se del caso. È definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti, se presente, accanto all’ingrediente in questione.
•    informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi
L’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente non è obbligatorio se il titolo alcolometrico effettivo supera 1,2 % vol., ma può essere riportato a titolo volontario. 
È possibile, a titolo volontario, riportare la dichiarazione nutrizionale: per le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico > 1, 2 % vol.; tale informazione può limitarsi al valore energetico su 100 ml di prodotto, espresso in kJ e in kcal.
All’art. 21 della Legge 1354 del 1962 si precisa che può essere autorizzata la produzione di birra con caratteristiche differenti da quelle prescritte a livello nazionale, purché sia dimostrata la destinazione all’esportazione.
 

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29/07/2024 - 12:36

Aggiornato il: 29/07/2024 - 12:36

11.2.2 - Etichettatura vino


Sono stabilite regole comunitarie generali (Regolamento UE 1169/2011) e specifiche (Regolamento UE 33/2019) a cui sono state aggiunte disposizioni nazionali (es. Legge 238/2016).

È obbligatorio riportare nel medesimo campo visivo:

•    designazione della categoria (vino, vino spumante ecc.), che si può omettere nel caso di DOP o IGP
•    per i vini DOP o IGP l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” seguita dal nome della DOP o IGP, con le disposizioni previste nel disciplinare; può essere sostituita dalla menzione tradizionale (per l’Italia DOC, DOCG, IGT) o non riportata in circostanze specifiche, come ad esempio per Marsala, Asti e Franciacorta
•    titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol.
•    volume nominale
•    indicazione della provenienza (es. “Prodotto in …”)
•    indicazione dell’imbottigliatore e indirizzo (Comune e Stato); diventa il nome del produttore o venditore per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti aromatici
•    indicazione dell’importatore, se si tratta di vini importati
•    tenore di zucchero nel caso di vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici
•    elenco degli ingredienti
•    dichiarazione nutrizionale
Sono da riportare obbligatoriamente, ma senza vincolo di collocazione:
•    annata di produzione delle uve per vini DOP (ad eccezione dei vini spumanti millesimati e vini frizzanti)
•    presenza di allergeni o sostanze che provocano intolleranze, se l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica
•    lotto
•    informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi

La dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti sono informazioni obbligatorie per il vino a decorrere dall’8 dicembre 2023. 

L'elenco degli ingredienti può essere fornito direttamente sull'imballaggio/etichetta apposta ad esso oppure per via elettronica (es. QR Code). Nel caso in cui l'elenco degli ingredienti sia fornito tramite strumento digitale l'indicazione relativa agli allergeni (es. "contiene solfiti") deve in ogni caso figurare direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta apposta ad esso. 

La dichiarazione nutrizionale può essere riportata, in forma completa, direttamente sull’imballaggio/etichetta a esso apposta oppure può essere limitata al valore energetico, espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tal caso, la dichiarazione nutrizionale completa deve comunque essere fornita per via elettronica (es. QR Code).
Se riportate per via elettronica, tali informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
I vini che sono stati prodotti prima dell'8 dicembre 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte, anche se le etichette non recano le nuove informazioni obbligatorie (elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale).

Rimane invece una scelta riportare le indicazioni facoltative:
•    nome di una o più varietà di vino, assimilabili ai vini varietali per i quali in Italia sono stabilite le varietà adottabili e le modalità per l’utilizzo della dicitura
•    tenore in zucchero per i vini per cui non esiste già l’obbligo
•    per DOP e IGP le menzioni tradizionali, quali ‘classico’, ‘superiore’, se previste nel disciplinare
•    il simbolo comunitario per i prodotti DOP e IGP
•    termini relativi a metodi di produzione
•    per i vini DOP il nome di un’area, “vigna”, se autorizzata

Per il vino biologico occorre attenersi alle disposizioni specifiche relative alle autorizzazioni e riportare le indicazioni previste: i riferimenti all’organismo di controllo deputato e autorizzato dal Ministero, il logo biologico UE e il luogo di coltivazione delle materie prime (es. “Agricoltura: Italia”).

Esistono infine indicazioni libere, che possono ad esempio riguardare la conservazione del vino, le caratteristiche organolettiche, i suggerimenti enogastronomici e la storia dell’azienda
 

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02/08/2024 - 10:49

Aggiornato il: 02/08/2024 - 10:49

11.2.3 - Etichettatura bevande spiritose


Sono presenti disposizioni comunitarie generali (Regolamento UE 1169/2011) e specifiche (Regolamento 787/2019) a cui si accompagnano disposizioni nazionali essenzialmente legate alle Indicazioni Geografiche di alcune bevande spiritose.

Le indicazioni obbligatorie sono:

•    denominazione della bevanda spiritosa, intesa come categoria specificata nel Regolamento UE 787/2019, tenendo conto eventualmente delle disposizioni relative alle indicazioni geografiche
•    titolo alcolometrico volumico espresso in % vol.
•    volume nominale
•    nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo
•    sede dello stabilimento del produttore o, se diverso, dell’imbottigliatore, se diversa dall’indirizzo dell’OSA responsabile
•    sostanze allergizzanti, se presenti. Sono specificatamente escluse dall’obbligo nel caso delle bevande spiritose: i cereali contenti glutine, il siero di latte, la frutta a guscio, qualora siano utilizzati per la produzione del distillato o dell’alcole di origine agricola. 
Resta invece l’obbligo di dichiarazione per l’anidride solforosa o solfiti, qualora presente in quantità superiori a 10 mg/l.
•    ingrediente caratterizzante evidenziato, se del caso. È definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione
•    luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto
•    lotto di produzione
•    indicazione relativa alla presenza di liquirizia per le bevande che contengono acido glicirrizico o il suo sale di ammonio
•    informazioni per lo smaltimento degli imballaggi

La normativa di settore prevede specifiche disposizioni per:
- le miscele (combinazione di bevande spiritose appartenenti a categorie diverse o una bevanda spiritosa e un distillato o alcole etilico di origine agricola)
- gli assemblati (combinazione di bevande spiritose della stessa categoria, ma diverse tra loro per metodo di produzione periodo di maturazione/invecchiamento o zona geografica di produzione 
- l’utilizzo di termini composti: termini che descrivono una bevanda alcolica, combinando una categoria di bevanda spiritosa con prodotti alimentari non alcolici

L’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente non è obbligatorio se il titolo alcolometrico effettivo supera 1,2 % vol., ma può essere riportato a titolo volontario. 

È possibile, a titolo volontario, riportare la dichiarazione nutrizionale: per le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico > 1, 2 % vol. tale informazione può limitarsi al valore energetico su 100 ml di prodotto, espresso in kJ e in kcal.

Nel caso delle bevande spiritose vige l’obbligo di riportare in etichetta il codice accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si tratta di disposizioni specifiche del settore di commercializzazione delle bevande alcoliche.

Le bevande spiritose devono essere munite dei contrassegni di Stato strutturati come fascette e rilasciati dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 

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02/08/2024 - 10:56

Aggiornato il: 02/08/2024 - 10:56

11.2.4 - Etichettatura prodotti vitivinicoli aromatizzati


L’etichettatura di questi prodotti segue disposizioni comunitarie generali (Regolamento UE 1169/2011) e specifiche (Regolamento UE 251/2014), a cui si accompagnano disposizioni nazionali relative alle Indicazioni Geografiche.

Le indicazioni obbligatorie sono:
•    denominazione del prodotto vitivinicolo aromatizzato, da individuare secondo quanto previsto dal Regolamento UE 251/2014
•    titolo alcolometrico volumico espresso in % vol.
•    volume nominale
•    nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo
•    sede dello stabilimento del produttore o, se diverso, dell’imbottigliatore, se diversa dall’OSA responsabile
•    ingrediente caratterizzante evidenziato, se del caso. È definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione
•    lotto di produzione
•    informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi
•    elenco degli ingredienti
•    dichiarazione nutrizionale

L' elenco degli ingredienti può essere fornito direttamente sull'imballaggio/etichetta apposta ad esso oppure per via elettronica (es. QR Code). Nel caso in cui l'elenco degli ingredienti sia fornito tramite strumento digitale l'indicazione relativa agli allergeni (es. "contiene solfiti") deve in ogni caso figurare direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta apposta ad esso.

La dichiarazione nutrizionale può essere riportata, in forma completa, direttamente sull’imballaggio/etichetta a esso apposta oppure può essere limitata al valore energetico, espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tal caso, la dichiarazione nutrizionale completa deve comunque essere fornita per via elettronica (es. QR Code).

Se riportate per via elettronica, tali informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.

I prodotti vitivinicoli aromatizzati che sono stati prodotti prima dell'8 dicembre 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte, anche se le etichette non recano le nuove informazioni obbligatorie (elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale).

Vige inoltre l’obbligo di riportare in etichetta il codice accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli imballaggi devono essere muniti dei contrassegni di Stato strutturati come fascette e rilasciati dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 

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04/09/2024 - 15:37

Aggiornato il: 04/09/2024 - 15:37