11.3.5 - Esempi Americhe


Americhe

Le esportazioni di bevande alcoliche nelle Americhe necessitano spesso di procedure particolari. A  titolo esemplificativo si riportano le richieste relative a Stati Uniti d’America, Canada, Messico e Brasile

Stati Uniti d’America

Le bevande alcoliche seguono particolari disposizioni negli Stati Uniti d’America, a cui occorre attenersi anche per la commercializzazione, in quanto sono presenti regole diverse da Stato a Stato nella vendita al dettaglio.  

Nell’esportazione verso gli USA è necessario per le bevande alcoliche avere delle autorizzazioni preventive. Più precisamente occorre ottenere il  Cola (Certificate of Label Approval), che comprende anche l’approvazione dell’etichetta. Il produttore italiano deve inoltre, per poter registrare l’etichetta, individuare un importatore e autorizzarlo a registrare i suoi prodotti per venderli nello Stato dove opera l’impresa importatrice. Solo dopo la registrazione dell’etichetta sarà possibile spedire e commercializzare il prodotto alcolico. Il sito da consultare per le procedure di registrazione ha il seguente indirizzo:   https://www.ttb.gov/
Completate queste formalità, per poter esportare è necessario che l’azienda si registri sul sito FDA (Food and Drug Administration Authority).

Sull’ etichetta del vino occorre riportare:

  • Marca. Può essere utilizzato anche il nome dell’importatore, dell'imbottigliatore o del confezionatore. Se il nome ha riferimenti geografici e può essere confuso con l’origine del prodotto, bisogna abbinarlo al termine BRAND, riportato con carattere di dimensioni non inferiori alla metà del nome stesso.
  • Tipologia, ad esempio "Table Wine". 
  • Nome e indirizzo dell’importatore, dell’agente, del distributore o del responsabile dell’importazione preceduto dai termini “Imported by” o similari
  • Paese d’origine (“Product of Italy” o “Produced in Italy by…”)
  • Contenuto netto (NET CONTENT - ML) . E’ possibile aggiungere l’equivalente in once: “FL.OZ.”
  • Titolo alcolometrico. L’indicazione al di sotto di 14 % vol. non è obbligatoria per il governo federale, ma lo è in molti Stati; pertanto è opportuno riportarla.
  • Avvertenze per la protezione del consumatore. Se è presente un quantitativo di anidride solforosa totale maggiore di 10 mg/L, è necessario indicare “Contains sulfites” o “Contains (a) sulfiting agent(s)”. In alternativa, è possibile specificare il tipo di solfato presente, come ossido di zolfo, metabisolfito di potassio, metabisolfito di sodio ecc.
  • Avvertenza per la salute “GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems”.   

In generale, a seconda del volume è necessario rispettare i requisiti di leggibilità e di altezza dei caratteri: per volumi superiori a 187 ml l’altezza minima di tutte le informazioni, ad eccezione del titolo alcolometrico, è pari a 2 mm.
Per volumi uguali o inferiori a 5 L l’altezza minima dell’informazione relativa al titolo alcolometrico è compresa tra 1 e 3 mm.

Per il  "Government warning" sono previste specifiche disposizioni sulle dimensioni del carattere che deve essere leggibile: in altezza, ad esempio minimo 2 mm di altezza tra 237 mL (8 fl.oz.) e 3 L (101 fl.oz.), in larghezza, ad esempio al massimo 25 caratteri per pollice nel caso di altezza di 2 mm, mentre la collocazione è libera ma deve essere separata dalle altre informazioni.

Canada

Nell’agosto del 2014 è stato raggiunto l’accordo di libero scambio CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tra UE e Canada che ha portato anche ad importanti aspetti commerciali nell’agroalimentare tra cui il riconoscimento di alcune DOP (comprese IGP). L’accordo prevede che ulteriori DOP possano essere inserite in seguito nell’elenco di tutela. Un altro aspetto importante da sottolineare è che la protezione viene estesa a tutte le DOP nella fase di comunicazione anche grafica: su prodotti non DOP non sarà possibile inserire ad esempio una bandiera italiana o altri simboli evocativi dell’Italia.

Di seguito sono riportate le informazioni che devono comparire in etichetta. Si consiglia di consultare il sito del Canadian Food Inspection Agency per approfondire le singole voci e per verificare se esistono specifiche disposizioni per i vostri prodotti:  https://inspection.canada.ca/en

seguendo il percorso:    Home - Food  Labels -  Industry labelling tool

In particolare si consiglia di utilizzare la check list relativa all’etichettatura (Labelling Requirements Checklist)

Le informazioni obbligatorie  per il vino che devono essere riportate sull’etichetta principale sono:

  • denominazione in francese e inglese (Vin – Wine). le denominazioni di origine possono essere indicate nella lingua originale
  • Paese di origine in francese e inglese
  • titolo alcolometrico
  • contenuto netto

Devono inoltre comparire anche se non sull’etichetta principale:

  • solfiti, se presenti in quantità superiori a 10 ppm
  • nome e indirizzo dell’azienda responsabile, secondo le modalità previste
  • lotto di produzione

A seconda del luogo dove avviene la commercializzazione occorre verificare se sono richieste informazioni aggiuntive, in quanto sono presenti regole dei singoli Stati canadesi.

Le etichette devono essere redatte nelle due lingue ufficiali, cioè inglese e francese. E’ possibile nel caso di importazione di specialità alimentari che non sono prodotte in Canada mantenere la denominazione del prodotto nella lingua originaria: occorre quindi verificare la presenza di questo requisito. 

Vi sono norme definite per la collocazione delle informazioni e sono specificati i requisiti di leggibilità: i caratteri devono avere un’altezza minima di 1,6 mm (1/16 inch), se in caratteri maiuscoli, o basati sull’altezza della lettera “o”, se in caratteri minuscoli.
Nel caso della quantità occorre seguire le regole specifiche, a seconda dell’area disponibile. 
 

Messico

In Messico le indicazioni relative all’etichettatura di bevande alcoliche confezionati e venduti al consumatore sono riportate nella disposizione di legge NOM-142-SSA1/SCFI-2014. In Messico le bevande alcoliche sono quelle che presentano un grado alcolico compreso tra 2% vol. e 55% vol.

In etichetta le informazioni richieste dalla normativa messicana devono essere riportate in spagnolo, su etichette adesive apposte sulla confezione (non asportabili) o stampate direttamente sulla confezione. Se si utilizzano sulla medesima confezione anche altre lingue, le dimensioni delle scritte in spagnolo devono essere uguali o maggiori a quelle riportate nelle altre lingue.

Secondo il NOM-142-SSA1/SCFI-2014 le indicazioni obbligatorie che devono comparire in etichetta sono:

  • denominazione alimento/descrizione del prodotto
  • nome commerciale/brand
  • nome e indirizzo della persona responsabile del prodotto; nel caso di prodotti importati deve figurare l’importatore. Le informazioni relative al produttore devono essere fornite dall'importatore, su sua richiesta, al Ministero dell'Economia (Secretaría de Economía), il quale a sua volta le fornirà ai consumatori che ne facciano richiesta quando vi siano reclami sui prodotti.
  • Paese d’origine (“Hecho de …”, “producto de …”)
  • contenuto alcolico a 20°C in % Alc. Vol.
  • volume netto (secondo NOM-030-SCFI-2006)
  • termine minimo di conservazione, per i prodotti che hanno una durabilità uguale o inferiore a 12 mesi
  • indicazione sul lotto  
  • elenco degli ingredienti, per le bevande che dopo la distillazione e/o prima dell'imbottigliamento utilizzano ingredienti facoltativi e/o additivi che provocano ipersensibilità, intolleranza o allergia e sono presenti nel prodotto finale.

In etichetta devono inoltre comparire l’indicazione “El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud” e i simboli che si riferiscono al divieto di consumo di alcol per i minori, le donne in gravidanza o in caso di guida:

La denominazione, il brand, il volume e il titolo alcolometrico devono essere riportati nel campo principale dell’etichetta.

Brasile

Le informazioni obbligatorie per il vino devono essere riportate in lingua portoghese (sono ammessi sticker) e sono stabilite principalmente dal DECRETO Nº 8.198, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014.

  • Denominazione del prodotto e marchio commerciale
  • Nome e indirizzo del produttore e dell'importatore•    
  • il numero di registrazione del prodotto presso il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) o il numero di registrazione dello stabilimento importatore, quando il prodotto viene importato              
  • Ingredienti
  • Paese di origine
  • Volume
  • Titolo alcolometrico
  • Lotto
  • Indicazioni circa la presenza di glutine (contiene o non contiene)
  • Avvertenza per la salute del consumatore: “Evite o consumo excessivo de álcool” 

Brand, denominazione del prodotto e volume devono figurare sull’etichetta frontale.


Dal gennaio 2020 sono entrate in vigore nuove disposizioni per l’importazione in Brasile. Si consiglia di consultare l’Instrução normativa nº 67, de 5 de novembro de 2018, che ha apportato modifiche operative ed ha introdotto l’Annexo XI (tipicità e regionalità dei prodotti vitivinicoli), un documento rilasciabile dalla Camera di Commercio o da un laboratorio accreditato inserito nel sistema brasiliano SISCOLE e autorizzato al rilascio. 
Da consultare per gli standard di prodotto e le analisi richieste all’importazione in Brasile l’Instrução Normativa SDA/MAPA nº 140 de 28/02/2024.
 

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20/09/2024 - 16:49

Aggiornato il: 20/09/2024 - 16:49