11.3 - Etichettatura Paesi extra-UE
Si riportano a titolo esemplificativo alcune indicazioni richieste da Paesi terzi per l’etichettatura delle bevande alcoliche, con riferimento ai singoli prodotti.
Si consiglia di consultare il sito dell’Unione Europea Access2markets per ottenere un primo orientamento anche su accordi esistenti e verificare specifiche sui singoli prodotti consultando la sezione My Trade Assistant: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home
Nel caso del vino da esportare è consentito, secondo quanto indicato nel Regolamento UE 33/2019, riportare in etichetta diciture differenti da quelle conformi alla normativa comunitaria, previa autorizzazione dello Stato membro e qualora siano previste dalla normativa del Paese terzo verso cui si esporta. In tal caso le indicazioni possono essere riportate in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell’Unione Europea.
Inoltre, occorre dimostrare di essere in grado di evitare che, nella gestione dei prodotti destinati alla commercializzazione verso Paesi extra UE, si possano verificare per errore immissioni sul mercato nazionale o comunitario di prodotti etichettati secondo le disposizioni di un Paese extra UE.
Le disposizioni dettate dalle normative di settore si applicano anche nel caso delle bevande spiritose e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell’Unione Europea e destinati all’esportazione verso Paesi terzi. I termini indicati per le singole categorie e per le indicazioni geografiche registrate non devono essere tradotti: occorre comunque verificare le disposizioni del Paese extra UE verso cui si esporta.
Anche in questo caso è necessaria una gestione dei prodotti per evitare un’erronea destinazione al mercato nazionale o comunitario.
11.3.1 - Esempi Europa extra-UE
In generale occorre tradurre l’etichetta nella lingua del Paese, apponendola al posto o accanto all’etichetta originale. Si riportano alcuni esempi di richieste da espletare per esportare le bevande alcoliche.
Svizzera
OID e Ordinanza 817.022.12
Per l’esportazione di vino in Svizzera devono figurare, nello stesso campo visivo, le seguenti informazioni:
• la denominazione specifica del prodotto
• il nome o la ragione sociale del produttore, del vinificatore, del negoziante, dell’importatore, dell’imbottigliatore o del venditore, corredato del rispettivo indirizzo
• il Paese di produzione dei vini, sempre che esso non possa essere desunto dalla denominazione specifica o dal nome, dalla ragione sociale o dall’indirizzo del produttore;
• il tenore alcolico
• il volume nominale
• la partita
• l’indicazione «trattato con radiazioni ionizzanti» oppure «irradiato» nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento
• il tenore di zucchero residuo per litro per i vini spumanti
Sono inoltre obbligatorie, con collocazione libera, l’informazione relative alla presenza di allergeni (solfiti > 10 mg/l), se la presenza degli ingredienti interessati può essere individuata nel prodotto finale (i pittogrammi possono sostituire l’informazione scritta) e una menzione per le derrate alimentari che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono OGM o sono state ricavate da OGM
Si consiglia di consultare l’Ordinanza 817.022.12 per la definizione delle bevande alcoliche sul sito della Confederazione elvetica: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html
Regno Unito
Per esportare bevande spiritose in Regno Unito è necessario riportare le seguenti informazioni obbligatorie:
• denominazione del prodotto (per la Gran Bretagna il riferimento è il Reg. CE 110/2008, mentre per l’Irlanda del Nord il Reg. UE 787/2019)
• titolo alcolometrico volumico espresso in % vol.
• volume nominale
• nome o ragione sociale dell’OSA responsabile; per la commercializzazione in Gran Bretagna tale soggetto deve avere la sede in UK oppure essere l’importatore
• allergeni
• ingrediente caratterizzante evidenziato (QUID), se del caso
• lotto di produzione
• indicazione relativa alla presenza di liquirizia per le bevande che contengono acido glicirrizico o il suo sale di ammonio
Nel caso del vino le informazioni sono pressoché le medesime previste per la commercializzazione in UE, ad eccezione delle nuove indicazioni (elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale) e delle informazioni specifiche previste dalle normative nazionali. Per i prodotti venduti in Inghilterra, a partire dal 1° gennaio 2024, deve obbligatoriamente figurare il riferimento a un OSA stabilito in UK, nelle Isole del Canale oppure nell’isola di Man o, in sua assenza, all’importatore. Per il vino commercializzato con i riferimenti dell’importatore non è necessario riportare la qualifica “Importer” oppure “Imported by”.
È inoltre altamente consigliato, per quanto al momento non obbligatorio, riportare delle raccomandazioni sui limiti di alcol, l’indicazione delle unità di alcol per contenitore e le avvertenze sul consumo di alcol durante la gravidanza.
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili ai seguenti link:
https://www.gov.uk/guidance/labelling-spirit-drinks
https://www.gov.uk/government/publications/communicating-the-uk-chief-medical-officers-alcohol-guidelines
11.3.2 - Esempi Asia
In generale occorre riportare le informazioni nella lingua locale. Seguono indicazioni riguardanti Cina, Giappone e Corea del Sud
Cina
Nell’attuale contesto normativo, il prodotto deve entrare in Cina con l’etichetta compilata secondo quanto stabilito dalle norme in materia. Nel caso del vino, e delle bevande alcoliche per quanto pertinente, le bottiglie devono essere etichettate secondo la norma GB 7718-2011 (il precedente standard GB 10344-2005 è stato abrogato) che prevede le seguenti indicazioni:
• brand/marchio
• tipologia di prodotto (da individuare secondo lo standard raccomandato GB 15037-2006 per il vino)
• Paese d’origine
• elenco degli ingredienti
• titolo alcolometrico volumico
• nome e indirizzo del produttore o del distributore locale. È obbligatorio per i prodotti importati riportare nome e indirizzo di importatore, agente o distributore; non c’è l’obbligo di riportare nome e indirizzo del produttore, se indicato può non essere riportato in caratteri cinesi
• data di imbottigliamento e durabilità (quest'ultima non è richiesta per il vino e per le bevande con gradazione alcolica superiore a 10% vol.)
• volume netto
• contenuto in zuccheri
• numero di registrazione del produttore (GACC manufacturer registration)
• avvertenze: riportare la dicitura relativa ai danni per la salute correlati al consumo di alcool (GB 2758).
L’etichetta deve riportare le indicazioni in cinese.
Nel GB/T 15037-2006 sono riportate le definizioni delle tipologie di vino, i parametri da considerare e i limiti da osservare.
- Tabella Parametri Tipologie Tolleranza
Nel GB 15037-2006 sono riportate le definizioni delle tipologie di vino, i parametri da considerare e i limiti da osservare.
Parametro Tipologie e limiti Tolleranza Titolo alcolometrico effettivo Tutte le tipologie di vino ≥ 7% vol ± 1.0 % vol Zuccheri totali espressi in glucosio Tutte le tipologie di vino (limiti differenti a seconda della tipologia di vino) Differenti a seconda della tipologia di vino Estratto secco Tutte le tipologie di vino (vino rosso ≥ 18.0 g/L, vino rosato ≥ 17.0 g/L, vino bianco ≥ 16.0 g/L) / Acidità totale Tutte le tipologie di vino (valore da confrontare con il contenuto in zuccheri totali) / Acidità volatile Tutte le tipologie di vino ≤ 1.2 g/L / Acido citrico Tutte le tipologie di vino (tutti i vini esclusi i dolci ≤ 1.0 g/L, vini dolci ≤2.0 g/L) / Sovrapressione Vini spumanti (limiti differenti a seconda della tipologia di vino spumante) / Ferro Tutte le tipologie di vino ≤ 8.0 g/L / Rame Tutte le tipologie di vino ≤ 1.0 g/L /
Metanolo
Tutte le tipologie di vino (vino bianco e vino rosato ≤ 250 mg/L, vino rosso ≤ 400 mg/L) / Acido benzoico Tutte le tipologie di vino ≤ 50 mg/L / Acido sorbico Tutte le tipologie di vino ≤ 200 mg/L / Per poter utilizzare correttamente una denominazione, occorre verificare se è prevista una categoria merceologica e se la bevanda alcolica rientra come caratteristiche produttive e di composizione in quanto previsto dalla specifica normativa
Giappone
L’etichetta in lingua giapponese deve essere applicata nello stabilimento di produzione o nella zona franca doganale. Le prescrizioni sono:
- denominazione
- additivi alimentari (es. anidride solforosa)i
- titolo alcolometrico
- quantità contenuta e volume del contenitore
- Paese d’origine
- indicazioni sull’importatore e rivenditore
- indirizzo distributore se diverso dall'importatore o dal rivenditore
- avvertenza per evitare un consumo eccessivo o per allertare categorie a rischio, come giovani minori di 20 anni e donne in stato di gravidanza
Oltre a queste indicazioni obbligatorie è possibile aggiungere informazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche.
Per la birra sono da considerare le seguenti tipologie:
- Birra con un contenuto in peso del malto estratto superiore al 67% degli ingredienti fermentativi
- Happōshu con percentuale in malto dal 25 al 50 %
- Happōsei (birra di terza categoria) senza malto con un titolo alcolometrico 5-6 % vol
Corea del Sud
Le indicazioni da riportare, in lingua coreana, sono le seguenti:
- nome della bevanda
- paese d’origine
- tipologia di prodotto
- volume
- ragione sociale, indirizzo e telefono dell' importatore e relativa licenza
- titolo alcolometrico volumico
- elenco ingredienti
- elenco additivi utilizzati
- allergeni (es. solfiti > 10 mg/L)
- data imbottigliamento (non necessaria se è presente una data di termine minimo di conservazione)
- avvertimento sul consumo di alcol in relazione alla salute
- avvertimento sul divieto di consumo di liquori per i minorenni
- nome del canale distributivo per la grande distribuzione, per il commercio al dettaglio “per uso domestico”, per vendita all’ingrosso “per vendita all’ingrosso”. Da indicare “vendita in ristoranti e bar non è consentita”,
- numero nazionale per eventuali reclami e indicazioni per eventuale restituzione o sostituzione
- informazioni relative all’imballaggio
In questo Paese il consumo della birra è molto diffuso. Esistono standard per la birra da seguire:
- Standard per la birra
Caratteristica Standard previsti Principali ingredienti Malto (orzo e frumento), luppolo,acqua, ingredienti o amidacei (inclusi frumento, riso, orzo, mais, patata, e amido) Metanolo < 0,5 mg/ml Contenuto in alcol < 25 % vol (con tolleranza rispetto al dichiarato di 0,5) Additivi consentiti Aspartame, stevia, sorbitolo, sucralosio, acesulfame K, eritritolo, xilitolo, latte, latte in polvere, crema di latte, caseine, gomma arabica, pectine, anidride carbonica, zuccheri, caramello ecc.
11.3.3 - Esempi Africa
Le etichette che presentano le bevande alcoliche seguono regole molto restrittive in alcuni Paesi africani e sono soggette quindi a norme nazionali.
Molto spesso in Africa le importazioni di vino sono subordinate all’ottenimento di autorizzazioni da parte delle autorità locali che impongono etichettature particolari.
Sud Africa
Le indicazioni obbligatorie da riportare sono:
- denominazione del prodotto
- nome e indirizzo del produttore, imbottigliatore, venditore, importatore
- istruzioni speciali per lo stoccaggio e l’utilizzo, se necessario
- paese di origine
- contenuto netto
- lotto e data di confezionamento
- allergeni eventualmente presenti (es. contiene solfiti) da indicare tra gli ingredienti
- avvertenza sulla salute (da individuare tra quelle previste)
L’etichetta può essere redatta in lingua inglese e deve essere sottoposta a preventiva approvazione al Dipartimento Nazionale dell’Agricoltura sudafricano.
Sull’etichetta deve figurare il B Code Number, ossia il numero di identificazione dell’importatore sudafricano.
11.3.4 - Esempi Oceania
Australia
Le indicazioni da riportare nelle etichette sono reperibili sul sito www.foodstandards.gov.au dove è possibile consultare il Food Standards Code che al Chapter 1 part 1.2 riporta le regole generali per l’etichettatura.
Le indicazioni specifiche per le bevande alcoliche e degli alimenti contenenti alcol sono riportate nello Standard 2.7.1:
• nome del prodotto e brand
• lotto
• nome e indirizzo del responsabile dell’etichetta
• termine minimo di conservazione (se inferiore a due anni)
• istruzioni uso e conservazione, se necessarie
• informazioni sugli allergeni (es. solfiti)
• titolo alcolometrico (% vol.)
• numero delle porzioni (standard drinks) per confezione: con standard drinks si intende la quantità di bevanda che contiene 10 grammi di etanolo; se la bottiglia contiene meno di 10 standard drinks occorre arrotondare a una cifra decimale, se ne contiene di più l’arrotondamento sarà senza cifre decimali.
• Paese origine
• “Pregnancy warning label”, secondo le modalità previste
11.3.5 - Esempi Americhe
Americhe
Le esportazioni di bevande alcoliche nelle Americhe necessitano spesso di procedure particolari. A titolo esemplificativo si riportano le richieste relative a Stati Uniti d’America, Canada, Messico e Brasile
Stati Uniti d’America
Le bevande alcoliche seguono particolari disposizioni negli Stati Uniti d’America, a cui occorre attenersi anche per la commercializzazione, in quanto sono presenti regole diverse da Stato a Stato nella vendita al dettaglio.
Nell’esportazione verso gli USA è necessario per le bevande alcoliche avere delle autorizzazioni preventive. Più precisamente occorre ottenere il Cola (Certificate of Label Approval), che comprende anche l’approvazione dell’etichetta. Il produttore italiano deve inoltre, per poter registrare l’etichetta, individuare un importatore e autorizzarlo a registrare i suoi prodotti per venderli nello Stato dove opera l’impresa importatrice. Solo dopo la registrazione dell’etichetta sarà possibile spedire e commercializzare il prodotto alcolico. Il sito da consultare per le procedure di registrazione ha il seguente indirizzo: https://www.ttb.gov/
Completate queste formalità, per poter esportare è necessario che l’azienda si registri sul sito FDA (Food and Drug Administration Authority).
Sull’ etichetta del vino occorre riportare:
- Marca. Può essere utilizzato anche il nome dell’importatore, dell'imbottigliatore o del confezionatore. Se il nome ha riferimenti geografici e può essere confuso con l’origine del prodotto, bisogna abbinarlo al termine BRAND, riportato con carattere di dimensioni non inferiori alla metà del nome stesso.
- Tipologia, ad esempio "Table Wine".
- Nome e indirizzo dell’importatore, dell’agente, del distributore o del responsabile dell’importazione preceduto dai termini “Imported by” o similari
- Paese d’origine (“Product of Italy” o “Produced in Italy by…”)
- Contenuto netto (NET CONTENT - ML) . E’ possibile aggiungere l’equivalente in once: “FL.OZ.”
- Titolo alcolometrico. L’indicazione al di sotto di 14 % vol. non è obbligatoria per il governo federale, ma lo è in molti Stati; pertanto è opportuno riportarla.
- Avvertenze per la protezione del consumatore. Se è presente un quantitativo di anidride solforosa totale maggiore di 10 mg/L, è necessario indicare “Contains sulfites” o “Contains (a) sulfiting agent(s)”. In alternativa, è possibile specificare il tipo di solfato presente, come ossido di zolfo, metabisolfito di potassio, metabisolfito di sodio ecc.
- Avvertenza per la salute “GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems”.
In generale, a seconda del volume è necessario rispettare i requisiti di leggibilità e di altezza dei caratteri: per volumi superiori a 187 ml l’altezza minima di tutte le informazioni, ad eccezione del titolo alcolometrico, è pari a 2 mm.
Per volumi uguali o inferiori a 5 L l’altezza minima dell’informazione relativa al titolo alcolometrico è compresa tra 1 e 3 mm.
Per il "Government warning" sono previste specifiche disposizioni sulle dimensioni del carattere che deve essere leggibile: in altezza, ad esempio minimo 2 mm di altezza tra 237 mL (8 fl.oz.) e 3 L (101 fl.oz.), in larghezza, ad esempio al massimo 25 caratteri per pollice nel caso di altezza di 2 mm, mentre la collocazione è libera ma deve essere separata dalle altre informazioni.
Canada
Nell’agosto del 2014 è stato raggiunto l’accordo di libero scambio CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tra UE e Canada che ha portato anche ad importanti aspetti commerciali nell’agroalimentare tra cui il riconoscimento di alcune DOP (comprese IGP). L’accordo prevede che ulteriori DOP possano essere inserite in seguito nell’elenco di tutela. Un altro aspetto importante da sottolineare è che la protezione viene estesa a tutte le DOP nella fase di comunicazione anche grafica: su prodotti non DOP non sarà possibile inserire ad esempio una bandiera italiana o altri simboli evocativi dell’Italia.
Di seguito sono riportate le informazioni che devono comparire in etichetta. Si consiglia di consultare il sito del Canadian Food Inspection Agency per approfondire le singole voci e per verificare se esistono specifiche disposizioni per i vostri prodotti: https://inspection.canada.ca/en
seguendo il percorso: Home - Food Labels - Industry labelling tool
In particolare si consiglia di utilizzare la check list relativa all’etichettatura (Labelling Requirements Checklist)
Le informazioni obbligatorie per il vino che devono essere riportate sull’etichetta principale sono:
- denominazione in francese e inglese (Vin – Wine). le denominazioni di origine possono essere indicate nella lingua originale
- Paese di origine in francese e inglese
- titolo alcolometrico
- contenuto netto
Devono inoltre comparire anche se non sull’etichetta principale:
- solfiti, se presenti in quantità superiori a 10 ppm
- nome e indirizzo dell’azienda responsabile, secondo le modalità previste
- lotto di produzione
A seconda del luogo dove avviene la commercializzazione occorre verificare se sono richieste informazioni aggiuntive, in quanto sono presenti regole dei singoli Stati canadesi.
Le etichette devono essere redatte nelle due lingue ufficiali, cioè inglese e francese. E’ possibile nel caso di importazione di specialità alimentari che non sono prodotte in Canada mantenere la denominazione del prodotto nella lingua originaria: occorre quindi verificare la presenza di questo requisito.
Vi sono norme definite per la collocazione delle informazioni e sono specificati i requisiti di leggibilità: i caratteri devono avere un’altezza minima di 1,6 mm (1/16 inch), se in caratteri maiuscoli, o basati sull’altezza della lettera “o”, se in caratteri minuscoli.
Nel caso della quantità occorre seguire le regole specifiche, a seconda dell’area disponibile.
Messico
In Messico le indicazioni relative all’etichettatura di bevande alcoliche confezionati e venduti al consumatore sono riportate nella disposizione di legge NOM-142-SSA1/SCFI-2014. In Messico le bevande alcoliche sono quelle che presentano un grado alcolico compreso tra 2% vol. e 55% vol.
In etichetta le informazioni richieste dalla normativa messicana devono essere riportate in spagnolo, su etichette adesive apposte sulla confezione (non asportabili) o stampate direttamente sulla confezione. Se si utilizzano sulla medesima confezione anche altre lingue, le dimensioni delle scritte in spagnolo devono essere uguali o maggiori a quelle riportate nelle altre lingue.
Secondo il NOM-142-SSA1/SCFI-2014 le indicazioni obbligatorie che devono comparire in etichetta sono:
- denominazione alimento/descrizione del prodotto
- nome commerciale/brand
- nome e indirizzo della persona responsabile del prodotto; nel caso di prodotti importati deve figurare l’importatore. Le informazioni relative al produttore devono essere fornite dall'importatore, su sua richiesta, al Ministero dell'Economia (Secretaría de Economía), il quale a sua volta le fornirà ai consumatori che ne facciano richiesta quando vi siano reclami sui prodotti.
- Paese d’origine (“Hecho de …”, “producto de …”)
- contenuto alcolico a 20°C in % Alc. Vol.
- volume netto (secondo NOM-030-SCFI-2006)
- termine minimo di conservazione, per i prodotti che hanno una durabilità uguale o inferiore a 12 mesi
- indicazione sul lotto
- elenco degli ingredienti, per le bevande che dopo la distillazione e/o prima dell'imbottigliamento utilizzano ingredienti facoltativi e/o additivi che provocano ipersensibilità, intolleranza o allergia e sono presenti nel prodotto finale.
In etichetta devono inoltre comparire l’indicazione “El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud” e i simboli che si riferiscono al divieto di consumo di alcol per i minori, le donne in gravidanza o in caso di guida:
La denominazione, il brand, il volume e il titolo alcolometrico devono essere riportati nel campo principale dell’etichetta.
Brasile
Le informazioni obbligatorie per il vino devono essere riportate in lingua portoghese (sono ammessi sticker) e sono stabilite principalmente dal DECRETO Nº 8.198, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014.
- Denominazione del prodotto e marchio commerciale
- Nome e indirizzo del produttore e dell'importatore•
- il numero di registrazione del prodotto presso il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) o il numero di registrazione dello stabilimento importatore, quando il prodotto viene importato
- Ingredienti
- Paese di origine
- Volume
- Titolo alcolometrico
- Lotto
- Indicazioni circa la presenza di glutine (contiene o non contiene)
- Avvertenza per la salute del consumatore: “Evite o consumo excessivo de álcool”
Brand, denominazione del prodotto e volume devono figurare sull’etichetta frontale.
Dal gennaio 2020 sono entrate in vigore nuove disposizioni per l’importazione in Brasile. Si consiglia di consultare l’Instrução normativa nº 67, de 5 de novembro de 2018, che ha apportato modifiche operative ed ha introdotto l’Annexo XI (tipicità e regionalità dei prodotti vitivinicoli), un documento rilasciabile dalla Camera di Commercio o da un laboratorio accreditato inserito nel sistema brasiliano SISCOLE e autorizzato al rilascio.
Da consultare per gli standard di prodotto e le analisi richieste all’importazione in Brasile l’Instrução Normativa SDA/MAPA nº 140 de 28/02/2024.